Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30656. Onere dell’assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro

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I motivi, da esaminarsi in via logicamente prioritaria, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ in tema di responsabilita’ contrattuale, colui che agisce per l’adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre e’ al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., Sez Un., 30/10/2001, n. 13533).
Peraltro, come questa Corte ha avuto modo di ulteriormente precisare in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell’assicurato dimostrare che si e’ verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull’assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081).
In altri termini, poiche’ nell’assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell’articolo 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si e’ verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilita’ civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426).
Orbene, e’ rimasto nel giudizio di merito accertato che “nella notte tra il (OMISSIS) la soc. (OMISSIS) s.p.a. subiva un furto di olio d’oliva nei silos nn. (OMISSIS)” e “in concomitanza con il furto la soc. (OMISSIS) denunciava anche la commissione di un atto vandalico”.
Nel procedimento penale a carico dei “legali rappresentanti della soc. (OMISSIS) per simulazione di reato e per tentata truffa, avendo i predetti ingigantito l’entita’ e le conseguenze del furto per trarre in inganno l’assicurazione, nonche’ a carico di tale (OMISSIS) per il furto, in 1 e in 2 grado si giungeva ad una condanna mentre la Corte di Cassazione annullava senza rinvio pronunciando assoluzione perche’ il fatto non sussiste ritenendo che il materiale probatorio non era sufficiente a giustificare ne’ la sussistenza del furto ne’ la sussistenza della simulazione di reato e della tentata truffa”.
Evocando il “principio di autonomia e separazione dei giudizi civili e penale”, nella specie i giudici civili hanno fatto peraltro luogo ad “autonomo accertamento dei fatti e della responsabilita’ con pienezza di cognizione”.
Nel valutare il “verbale conclusivo della perizia contrattuale del 30.3.2010” richiamato dall’originaria attrice ed odierna ricorrente, la corte di merito ha riformato la sentenza del giudice di 1 grado argomentando dal rilievo che “l’opinione dei periti e’ obbligatoria per quanto attiene l’accertamento dei fatti tecnici (quantita’, qualita’, stima, liquidazione)”, dando atto che “nella perizia contrattuale del 30.3.2010… si fotografa il sinistro indicando lo sversamento dell’olio determinato dall’apertura dei portelli”.
Ha quindi ulteriormente sottolineato che “la qualificazione dell’evento come atto vandalico” e’ per converso “un qualche cosa che fuoriesce dall’incarico conferito ai periti perche’ rientra nell’ambito della qualificazione giuridica dell’evento ai fini della sua indennizzabilita’ o meno”, spettando pertanto al giudice.
E’ infine pervenuta a rigettare la domanda originaria dell’odierna ricorrente di pagamento dell’indennizzo in argomento, osservando che “la fuoriuscita dell’olio potrebbe essere stata determinata accidentalmente anche nel corso della perpetrazione del furto, e, comunque, manca la prova della volontarieta’ dell’azione”.
Orbene, siffatto assunto e’ erroneo.
Osservato che la riportata indicazione dei periti va invero correttamente intesa nel senso che le accertate circostanze di fatto (avuto in particolare riferimento alle modalita’ di svolgimento, di tempo e di luogo) depongono per la ontologica realta’ della manifestazione fenomenologica integrante il rischio nella specie assicurato (“atti vandalici”), va posto in rilievo che come correttamente sottolineato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza il relativo apprezzamento – unitamente agli ulteriori requisiti indefettibilmente necessari ai fini della relativa giuridica sussistenza nel caso concreto (nella specie, in particolare, la ricorrenza dell’elemento soggettivo della condotta del danneggiante) – e’ invero di spettanza del giudice.

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