Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 dicembre 2017, n. 55511. Qualora il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, si limiti a recepire il programma di trattamento, l’onere motivazionale su di lui incombente può intendersi soddisfatto anche attraverso un semplice richiamo alla congruità del programma

Qualora il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, si limiti a recepire il programma di trattamento, l’onere motivazionale su di lui incombente può intendersi soddisfatto anche attraverso un semplice richiamo alla congruità del programma, trattandosi di un elaborato dall’U.e.p.e di intesa con l’imputato e, dunque, conosciuto e condiviso da quest’ultimo. Qualora, invece, il giudice non si limiti a recepire il contenuto del programma ma lo integri (ad esempio fissando la durata del lavoro di pubblica utilità non determinata nel programma), deve fornire una motivazione che non può limitarsi ad un semplice richiamo al programma stesso o, genericamente, ai parametri dell’art. 133 c.p., ma deve dare conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alle peculiarità del caso concreto

Sentenza 13 dicembre 2017, n. 55511
Data udienza 19 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 17 maggio 2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 17 maggio 2017, il Tribunale di Lecce ha disposto la sospensione del procedimento penale a carico dell’imputato, con messa alla prova, per un periodo di otto mesi, disponendo altresi’ che lo stesso si attenga al programma elaborato d’intesa con l’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per un periodo di otto mesi.
2. – Il provvedimento e’ stato impugnato dai difensori dell’imputato, i quali rilevano, in primo luogo, la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della durata del lavoro di pubblica utilita’, da svolgersi presso un Comune, dal lunedi’ al venerdi’, dalle 7.30 alle 9.00. La difesa evidenzia che i fatti oggetto del procedimento penale sono di particolare tenuita’, trattandosi della detenzione di quattro tartarughe senza la prescritta documentazione (L. n. 150 del 1992, articolo 1, comma 1, lettera f), e che l’imputato e’ un soggetto incensurato. In ogni caso, l’obbligo di motivazione incomberebbe sul giudice anche nella determinazione della durata del lavoro di pubblica utilita’ nell’ambito della messa alla prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso e’ fondato.

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