Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 dicembre 2017, n. 55511. Qualora il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, si limiti a recepire il programma di trattamento, l’onere motivazionale su di lui incombente può intendersi soddisfatto anche attraverso un semplice richiamo alla congruità del programma

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A queste considerazioni deve aggiungersi che il quadro normativo sopra richiamato non fissa un confine rigido fra il programma di trattamento elaborato dal UEPE di intesa con l’imputato e il provvedimento del giudice con il quale si dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova. Non si prevede, in particolare, se la durata del lavoro di pubblica utilita’ debba essere fissata dal primo o dal secondo di tali atti, ferma restando – come appena visto – la necessita’ di un controllo del giudice sulla sua congruita’.
Evidentemente, un tale controllo non puo’ che comportare oneri motivazionali diversi a seconda che il programma, accettato espressamente dall’imputato, indichi la durata del lavoro di pubblica utilita’ ovvero non la indichi. Nel primo caso, infatti, la motivazione del successivo provvedimento del giudice potra’ limitarsi a un richiamo alla congruita’ di quanto gia’ previsto di intesa fra l’imputato e l’UEPE; nel secondo caso, sara’ invece necessaria una motivazione piu’ pregnante. E le considerazioni che precedono valgono per ogni altro aspetto non disciplinato, in tutto o in parte, dal programma di trattamento. Deve essere dunque espresso il seguente principio di diritto: “Qualora il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, si limiti a recepire il programma di trattamento, l’onere motivazionale su di lui incombente puo’ intendersi soddisfatto anche attraverso un semplice richiamo alla congruita’ del programma, trattandosi di un elaborato dall’UEPE di intesa con l’imputato e, dunque, conosciuto e condiviso da quest’ultimo. Qualora, invece, il giudice non si limiti a recepire il contenuto del programma ma lo integri (ad esempio fissando la durata del lavoro di pubblica utilita’, non determinata nel programma), deve fornire una motivazione che non puo’ limitarsi ad un semplice richiamo al programma stesso o, genericamente, ai parametri dell’articolo 133 c.p., ma deve dare conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alle peculiarita’ del caso concreto”.
3.2. – Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui l’imputato ha elaborato il programma di trattamento di intesa con l’UEPE e il programma prevede la necessita’ dello svolgimento del lavoro di pubblica utilita’ ma non ne fissa la durata. Di conseguenza risulta insufficiente, perche’ priva di concreti riferimenti alla fattispecie, la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui si limita ad affermare che, “sulla scorta dei parametri di cui all’articolo 133 c.p., il programma appare idoneo”. E cio’, anche considerate la personalita’ dell’imputato e la modesta gravita’ del reato per il quale si procede.
4. – In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Lecce, perche’ proceda a nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Lecce.

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