Concorso di colpe per l’autista del bus, il comune e la scuola per decesso di un bambino investito da un autobus di linea fuori dalla scuola. Il fatto che l’incidente non sia avvenuto all’interno dell’edificio scolastico non esclude la responsabilità della scuola perché gli insegnati hanno l’obbligo di assicurarsi che i bambini siano saliti sul bus o devono attendere i genitori anche se ritardano

 

Ordinanza 19 settembre 2017, n. 21593
Data udienza 23 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16393-2015 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA COMUNE (OMISSIS), (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS), (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, COMUNE (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1052/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali rappresentanti del figlio minore (OMISSIS), convenivano a comparire dinnanzi al Tribunale di Firenze Alessandro (OMISSIS), la (OMISSIS) Spa, la (OMISSIS) Spa, il Comune di (OMISSIS) ed il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, per sentirli dichiarare responsabili, ciascuno per il rispettivo titolo, della morte del piccolo (OMISSIS), quale figlio e fratello degli attori.

Riferivano che in data (OMISSIS) (OMISSIS) (11 anni) veniva investito dall’autobus di linea della (OMISSIS) Spa, assicurato con (OMISSIS) Spa (compagnia assicuratrice altresi’ del Comune convenuto), condotto dal Alessandro (OMISSIS) all’uscita di scuola.

Si costituivano in giudizio i convenuti e veniva chiamata in causa su richiesta del Ministero la (OMISSIS) Spa quale assicuratrice di quest’ultimo.

Il Tribunale adito, con sentenza 654 del 2009, dichiarava che la responsabilita’ del sinistro de qua era da ascriversi al (OMISSIS) per il 40%, al Comune nella stessa misura e al Ministero per il restante 20 %, sulla base di quanto era emerso nel processo penale svoltosi sui medesimi fatti a carico dell’insegnante dell’ultima ora e della preside nel corso del giudizio civile, liquidando il danno subito dal padre complessivamente in Euro 150.000, dalla madre in Euro 200.000 e dal fratello in Euro 70.000, sulla base delle tabelle di uso comune. Condannava altresi’ la (OMISSIS) a tenere indenne il Ministero dell’Istruzione e liquidava le spese di giudizio.

Ha ritenuto responsabile il Comune per non aver correttamente adempiuto all’onere della prova ai sensi dell’articolo 2051 c.c.. Ha condannato il ministero perche’ ai sensi dell’articolo 3 del regolamento d’istituto non doveva essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili. Nel caso di specie invece i ragazzi appena usciti dalla scuola sarebbero stati lasciati liberi sulla strada pubblica.

2. (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e in qualita’ di rappresentanti del minore (OMISSIS), proponevano appello avverso la statuizione di primo grado lamentando un’inadeguata valutazione equitativa del danno sofferto dagli appellanti poiche’ il giudice di primo grado avrebbe dovuto fare applicazione dei massimi tabellari. Si costituivano dinnanzi alla Corte di Firenze il Comune, il (OMISSIS), (OMISSIS) Spa, la (OMISSIS) Spa ed il Ministero che presentava appello incidentale, mentre rimaneva contumace la liquidazione coatta amministrativa della (OMISSIS) Spa.

La Corte di Firenze con sentenza 1052 del 20 giugno 2014 accoglieva il ricorso principale circa il quantum del danno non patrimoniale, ridefinendo le somme riconosciute in primo grado alla madre e al padre del (OMISSIS) alla luce delle voci medie di danno riportate nelle Tabelle Ambrosiane che liquidava in Euro 244.600 a ciascun genitore, mentre ritenevano equa la somma stabilita in favore del fratello. Respingevano invece l’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Istruzione sulla base delle evidenze emerse nel corso del giudizio penale intentato nei confronti della preside e dell’insegnante dell’ultima ora, conclusosi con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e dalla quale emergeva in ogni caso il profilo di colpevolezza degli imputati tracciato dal Tribunale.

3. Avverso tale pronunzia il Ministero soccombente propone ricorso per cassazione sulla base di 5 motivi.

3.1 Resistono con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da memoria, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali esercenti la responsabilita’ genitoriale del minore (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1218 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

La Corte di Firenze avrebbe omesso qualunque tipo di valutazione in ordine alle difese dell’Amministrazione scolastica, fondando il proprio convincimento esclusivamente sul giudicato penale. Sostiene il Ministero che l’incidente si e’ verificato all’esterno degli edifici scolastici, ove non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori da parte del corpo docente o del personale dipendente del Ministero, in quanto l’amministrazione scolastica assume la custodia degli alunni all’interno della sede nello svolgimento delle attivita’ scolastiche e non, come nel caso di specie, in luoghi di pertinenza dell’istituto scolastico. Infatti il punto di raccolta degli alunni esterna al cancello della scuola non costituisce pertinenza dell’istituto e pertanto difettava in radice qualunque obbligo di custodia all’esterno della scuola. Tale profilo non e’ stato esaminato dal giudice del merito.

Il motivo e’ inammissibile.

Il motivo non e’ di specifico in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4, poiche’ e’ orientamento consolidato di questa Corte, (ex multis Cass. 19881/2014), che la parte ricorrente debba indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” testuale o extra-testuale da cui ne risulti l’esistenza, il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la “decisivita’” del fatto stesso.

4.2. Con il secondo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”.

La Corte d’Appello non avrebbe motivato in relazione al rigetto dell’appello incidentale proposto dal Ministero riportandosi per relationem alla pronuncia penale sulla quale ha fondato il proprio convincimento circa la responsabilita’ dell’istituto scolastico e dunque del Ministero dell’Istruzione.

Il motivo e’ inammissibile.

Anche il secondo motivo di censura va dichiarato inammissibile in quanto non si indica, al fine di assolvere l’onere indicato dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, la motivazione del giudice specificamente condivise dal giudice d’Appello, nonche’ le critiche a queste mosse con l’atto di gravame, necessario ad accertare che con le rese motivazioni in realta’ il giudice avrebbe eluso i propri oneri motivazionali (cosi’ Cass. n.7074 del 2017).

4.3. Con il terzo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1218 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

I giudici di secondo grado avrebbero errato nel rigettare l’appello incidentale del Ministero volto a dimostrare l’assenza di responsabilita’ contrattuale dell’istituto scolastico nella vicenda in esame perche’ l’incidente si e’ verificato all’esterno degli edifici scolastici a seguito della fine dello svolgimento delle attivita’ scolastiche, quindi in un luogo in cui non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori della scuola o del personale addetto alla vigilanza dipendente dal ministero.

Il motivo e’ infondato.

Come rilevato dal primo giudice e implicitamente condiviso dalla Corte Fiorentina sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica con conseguente responsabilita’ ministeriale sulla base di quanto disposto all’articolo 3, lettera d) ed f del Regolamento d’istituto.

Le norme ora richiamate, infatti, rispettivamente pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandano al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino.

Sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento scolastico il giudice di primo grado e quello di secondo grado hanno logicamente dedotto che l’attivita’ di vigilanza della quale l’amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1218 c.c. in combinato con l’articolo 651 c.p.p. e con gli articoli 24 e 111 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

La sentenza resa nel giudizio penale non avrebbe dovuto opporsi al Ministero in quanto trattasi di sentenza di assoluzione e non di condanna e non essendo questi intervenuto nel richiamato giudizio in qualita’ di responsabile civile, cosicche’ i Giudici di secondo grado avrebbero violato il disposto all’articolo 651 c.p.p..

Il motivo e’ infondato.

In materia di rapporti tra processo penale e civile, come recentemente sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ nella sentenza n 9358 del 2017, la sentenza di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, passata in giudicato, non e’ vincolante nel giudizio civile di danno anche quando lo stesso si svolga nelle forme del giudizio di rinvio conseguente a quello penale ex articolo 622 c.p.p., giacche’ rispetto ad esso non e’ ipotizzabile un vincolo paragonabile a quello derivante dall’enunciazione del principio di diritto ex articolo 384 c.p.c., comma 2.

Nella specie la Corte d’Appello di Firenze ha richiamato quanto accertato in sede penale circa la colpevolezza dell’insegnante dell’ultima ora e della preside nonostante il giudice penale le avesse prosciolte per intervenuta prescrizione del reato loro imputato, non essendo questi in alcun modo vincolato all’esito del medesimo e dunque potendo liberamente scegliere di discostarsi dalla pronuncia dichiarativa di intervenuta prescrizione. Erra pertanto la ricorrente nel ritenere violato l’articolo 651 c.p.p., dal momento che la Corte fiorentina non ne ha fatto applicazione alcuna al caso in oggetto, richiamando invece e piu’ semplicemente le risultanze sulla colpevolezza delle imputate cui si giungeva nel giudizio penale e ponendo le stesse a fondamento della responsabilita’ indiretta del Ministero.

4.5. Con il quinto ed ultimo motivo si censura “violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”.

La ricorrente lamenta assenza totale di motivazione da parte della Corte di Firenze sul mutamento dei parametri di calcolo del danno non patrimoniale rispetto al giudice di prime cure, avendo questi applicato un criterio piu’ vicino al valore medio del danno da perdita di un figlio senza giustificarne il maggior danno riscontrato rispetto al valore minimo che veniva invece utilizzato dal primo giudice.

Il motivo e’ infondato.

La Corte di Firenze ha operato una rivalutazione del danno non patrimoniale lamentato ritenendo che dai dati concretamente emersi nel corso della vicenda controversa sarebbe stato piu’ confacente ad una corretta stima del sofferto danno l’applicazione del valore medio del danno da perdita di un figlio riportato dalla Tabelle ambrosiane.

In questi termini i Giudici di secondo grado motivano la valutazione equitativa del danno, che seppur rimessa alla discrezionalita’ dell’Organo giudicante viene ricondotta in tetinini di oggettivita’ attraverso l’utilizzo dei criteri legislativamente prescritti dalle Tabelle e adeguatamente adoperate dai Giudicanti nell’impugnata sentenza.

Come pacificamente ritenuto da questa Corte il sindacato sulla valutazione equitativa del danno ex articolo 1226 c.c. si arresta dinnanzi ad una motivazione dalla quale emerge non solo l’applicazione dei criteri legislativamente prescritti ma anche i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell’ammontare dei danni liquidati (ex multis Cass. n. 5090 del 2016 e n. 8213 del 2013).

Pertanto seppur in maniera sintetica ed essenziale l’iter logico argomentativo alla base delle considerazioni operate nella pronuncia e’ facilmente deducibile.

5. Con ricorso incidentale i ricorrenti, censurano “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c., articolo 2056 c.c. e articolo 32 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Non sarebbero evidenti le ragioni per cui la Corte di Firenze avrebbe applicato al caso di specie i valori medi e non il massimo cosi’ disattendendo i contenuti dispositivi degli articoli su richiamati.

Il ricorso e’ infondato e va rigettato.

Il giudice chiamato a pronunciarsi sul proposto gravame ha operato una nuova valutazione dei criteri applicati dal Tribunale di primo grado motivando, in maniera succinta ma chiara, che alla luce dei dati oggettivamente emersi nell’esaminata questione il riconoscimento dei valori medi riconosciuti nelle Tabelle di Milano avrebbero meglio ristorato il sofferto danno da perdita di un figlio.

Il sindacato di legittimita’ di questa Corte si arresta di fronte ad una motivazione dalla quale si evince l’iter logico sotteso alla valutazione equitativa del danno ex articolo 1226 c.c. e articolo 2056 c.c..

6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. In virtu’ della reciproca soccombenza dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, ed invece della sussistenza per i ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.

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