Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 18 settembre 2017, n. 21569. La reciproca soccombenza

La reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

Ordinanza 18 settembre 2017, n. 21569
Data udienza 16 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILLA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6462/2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA TEL: (OMISSIS), VIA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA – UTG DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19441/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Roma, con sentenza 30.9.2015, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza n. 3329/2014 con cui il Giudice di Pace, in contraddittorio con la Prefettura di Roma, il Comune di Monte Argentario e l’ (OMISSIS) spa, aveva ritenuto valida una cartella di pagamento relativa alla pretesa dell’ente territoriale e annullato per prescrizione quella riguardante la pretesa della Prefettura con compensazione delle spese. In ordine alla regolamentazione delle spese – che costituiva l’oggetto dell’impugnazione – il Tribunale ha ravvisato gli estremi di una soccombenza reciproca.

Contro tale decisione il (OMISSIS) ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Le altre parti non hanno svolto difese.

Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 91, 92, articolo 118 disp. att., comma 2, articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Rileva in particolare che il Tribunale con motivazione apparente ha ritenuto sussistere una soccombenza reciproca anche tra il ricorrente e la Prefettura di Roma sol perche’ la stessa non si era costituita in giudizio. In secondo luogo, avrebbe dovuto considerare l’esistenza di una pluralita’ di domande e quindi di cause scindibili tra loro: quella contro il Comune di Monte Argentario, esclusa dall’impugnazione e quella contro la Prefettura e l’ (OMISSIS), domanda integralmente accolta con annullamento della relativa cartella. Rileva il ricorrente che per valutare la soccombenza reciproca il Tribunale avrebbe dovuto considerare le domande riguardanti le stesse parti.

1.2 Col secondo motivo si deduce nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4: il Tribunale ha preso a fondamento della propria decisione anche un capo di sentenza (quello contro il Comune di Monte Argentario) non impugnato e, quindi, coperto dal giudicato.

2 I due motivi – che ben si prestano ad esame unitario – sono fondati.

La reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralita’ di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorche’ quest’ultima sia stata articolata in piu’ capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialita’ abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016 Rv. 638888; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013 (Rv. 627822).

Nel caso di specie il Tribunale di Roma:

a) ha affermato erroneamente “che il giudice di primo grado ha annullato la sola cartella esattoriale emessa per conto del Comune di Monte Argentario” quando invece e’ vero esattamente il contrario, posto che la cartella relativa alla pretesa dell’ente territoriale era stata ritenuta dal giudice di pace legittima e valida;

b) ha desunto gli estremi della soccombenza reciproca dal fatto “che nei confronti tra ricorrente ed (OMISSIS) sia intercorsa una soccombenza reciproca, mentre nulla e’ stato disposto in ordine alle spese tra ricorrente e Prefettura, non costituitasi, sicche’…..sussistevano gli estremi di una soccombenza reciproca”, espressione, questa non solo sintatticamente scoordinata, ma anche giuridicamente scorretta perche’, cosi’ come richiesto con l’appello, avrebbe dovuto tralasciare la posizione del Comune di Monte Argentario (per effetto del passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguardava) e porsi il problema della soccombenza nei rapporti tra ricorrente e Prefettura (la cui pretesa era stata annullata dal giudice di primo grado per prescrizione) e trarne le debite conseguenze.

Si rivela dunque erronea la affermazione della reciproca soccombenza tra ricorrente e Prefettura sulla base del fatto – assolutamente irrilevante – che la Prefettura aveva scelto di non costituirsi e che nulla era stato disposto in ordine alle spese.

Si rende pertanto necessaria la cassazione della sentenza con rinvio al Tribunale di Roma che, in persona di diverso magistrato procedera’ a nuovo esame del gravame applicando, quanto alla regolamentazione delle spese nei confronti della Prefettura la regola ritenuta di giustizia partendo dal citato principio e motivando in maniera adeguata.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione soggettiva.

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