[….segue pagina antecedente]
Di qui la conclusione tratta dalla Corte di appello del pieno coinvolgimento del (OMISSIS) nella condotta illecita – che si fonda sulla valutazione congiunta dell’interesse di cui era portatore il (OMISSIS) e della successione degli eventi, come sopra indicati – appare adeguatamente e logicamente sorreggere il ragionamento probatorio, anche in ordine all’elemento soggettivo del reato (per il quale e’ condizione necessaria e sufficiente la mera rappresentazione della prevaricazione, ovvero della posizione di squilibrio in qui versi il privato).
2.3. Quanto alla conoscenza da parte del ricorrente della denuncia presentata dal (OMISSIS), le censure risultano all’evidenza prive di consistenza.
Come si evince agevolmente dalla sentenza di primo grado, richiamata sul punto dai Giudici dell’appello, era stato il (OMISSIS), nel rivolgersi al (OMISSIS), a fare espresso riferimento alla denuncia presentata da questi e che la stessa era rivolta contro il (OMISSIS).
In sede di appello, il ricorrente aveva dubitato della ricostruzione accolta dai primi giudici, con particolare riferimento all’attendibilita’ di quanto riferito dai testi e cio’ perche’ la denuncia-querela sporta dal (OMISSIS) era stata rubricata ed archiviata contro ignoti.
La Corte di appello, chiamata a valutare l’attendibilita’ della versione resa dai testimoni, aveva escluso che tale elemento inficiasse ex se la globale valutazione di attendibilita’ a cui erano pervenuti i giudici di primo grado, tenuto conto che la denuncia-querela all’epoca esisteva e che non poteva escludersi che gli imputati ne avessero avuto conoscenza, considerato che i fatti erano avvenuti in un piccolo centro e che la persona offesa si era piu’ volte lamentata di aver subito dei danni a causa delle omissioni del Comune.
Cosi’ inquadrata la questione sollevata dal ricorrente con l’appello, la risposta della Corte distrettuale si sottrae alle critiche avanzate in questa sede, risultando l’apparato argomentativo ne’ apodittico ne’ illogico.
2.4. La questione posta dal ricorrente in ordine all’utilita’ derivatane dalla condotta induttiva lambisce l’inammissibilita’.
L'”utilita’” di cui all’articolo 319-quater c.p. – analogamente a quanto gia’ affermato per i reati corruzione e concussione – indica tutto cio’ che rappresenta un vantaggio per il pubblico agente, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un “dare” quanto in un “facere” e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune (Sez. 6, n. 45847 del 14/10/2014, Scognamiglio, Rv. 260822; Sez. 6, n. 33843 del 19/06/2008, Lonardo, Rv. 240796).
In tal senso, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto nella specie ricorresse l’utilita’ prevista dalla norma incriminatrice (posto che anche la remissione della querela costituisce un vantaggio per il pubblico agente), mentre tutte le questioni poste dal ricorrente in questa sede si inseriscono nel merito, ovvero nella effettiva utilita’ che ne poteva derivare al (OMISSIS), e che, in quanto non sottoposte al vaglio del giudice dell’appello, non sono proponibili in questa sede (ex multis, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632).
2.5. Miglior sorte non puo’ essere attribuita al motivo relativo alla debolezza dell’extraneus.
Il ricorrente non lamenta infatti la mancata risposta sul punto da parte della Corte di appello ad una questione sollevata con il gravame.
E’ sufficiente al riguardo osservare che i Giudici del merito avevano gia’ in primo grado rilevato come la presenza del tecnico e legale del (OMISSIS) non potesse far venir meno lo squilibrio tra le parti, quanto alla prospettiva della constatazione dell’abuso edilizio (sentenza di’ primo grado, pag. 5).
3. Relativamente al ricorso di (OMISSIS) va osservato quanto segue.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply