Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 3 gennaio 2018, n. 62. Induzione indebita a carico dei responsabili dell’ufficio tecnico del comune che propongono al privato di non denunciare gli abusi edilizi commessi nella sua proprietà a condizione della remissione di querela che l’uomo aveva fatto per danni proprio nei confronti del comune e che avrebbe coinvolto parte del personale.

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2.2. Nell’interesse di (OMISSIS), si deduce:
– la violazione di legge, in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 546 c.p.p. e articolo 111 Cost., per aver fatto ricorso la sentenza impugnata supinamente alla motivazione per relationem su un aspetto decisivo, ovvero sull’apprezzamento della paventata induzione, senza indicare neppure gli atti richiamati e non esaminando le censure proposte in sede di gravame;
– la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all’articolo 500 c.p.p., articolo 499 c.p.p., comma 5 e articolo 191 c.p.p., quanto alla dedotta inutilizzabilita’ delle contestazioni fatte al (OMISSIS), per le quali si era fatto ricorso alla lettura della querela sporta da quest’ultimo, facendo poi uso delle dichiarazioni rese dallo stesso a fini probatori;
– la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all’applicazione degli articoli 56 e 319-quater c.p., quanto alla configurabilita’ del tentativo, avendo la Corte di appello fatto riferimento ad un precedente isolato di legittimita’ (Sez. 6, n. 32246 del 11/04/2014, Sorge, Rv. 262075), relativo ad un caso diverso, non considerando invece la necessita’ che l’extraneus debba promettere con riserva mentale di non adempiere, trattandosi di delitto con “concorso necessario”; in ogni caso la sentenza impugnata non avrebbe valutato la idoneita’ della proposta induttiva, posto che dalla deposizione del teste (OMISSIS) era emerso che il (OMISSIS) non avesse neppure compreso la frase pronunciata dal (OMISSIS) e che il (OMISSIS) era in una situazione paritetica, in quanto accompagnato dal legale di fiducia; sarebbero state svalutate poi sia la deposizione della moglie del (OMISSIS), che era invece influente nel determinare il complessivo stato di soggezione del predetto, sia degli altri testi presenti ai fatti, che avevano riferito di non aver notato nulla di anomalo ed in particolare turbamenti o lamentele di alcuno; la sentenza avrebbe illogicamente motivato quanto alla cronologia degli eventi, ritenendo erroneamente che il sopralluogo fosse stato disposto a seguito della denuncia sporta dal (OMISSIS) nel settembre 2009, cosi’ deducendo la conoscenza da parte degli imputati della stessa denuncia; la sentenza impugnata avrebbe trascurato per valutare l’attendibilita’ del (OMISSIS) che questi, contrariamente al vero, aveva riferito che il verbale di sopralluogo non era stato redatto (verbale che non dava atto in ogni caso di presunte induzioni);
– la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all’articolo 533 c.p.p., in quanto, sulla base del quadro probatorio insufficiente, il giudice era tenuto ad addivenire ad una pronuncia assolutoria;
– la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all’articolo 323-bis c.p., considerati i toni civili che avevano caratterizzato il sopralluogo, la posizione paritetica tenuta dalle parti e il motivo del sopralluogo (che non era la denuncia penale, ma la diffida al Comune).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorsi, in quanto non fondati in ogni loro articolazione, non possono essere accolti.
2. Relativamente al ricorso di (OMISSIS), si osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo, relativo alla dedotta non configurabilita’ del reato di cui all’articolo 319-quater c.p. nella forma tentata, e’ privo di fondamento.
Gia’ questa Corte si e’ pronunciata piu’ volte sul tema, con argomentazioni che il Collegio pienamente condivide e che in questa intende ribadire, e in ordine alle quali il ricorso non ha apportato alcun nuovo argomento in diritto, idoneo a contrastare lâEuroËœesegesi della giurisprudenza di legittimita’.
Si e’ invero affermato che il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilita’, di cui all’articolo 319-quater c.p. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicche’ il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l’evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente (tra tante Sez. 6, n. 35271 del 22/06/2016, Mercadante, Rv. 267986; Sez. 6, n. 6843 del 12/1/2016, Farina, Rv. 265901; da ultimo in senso adesivo, 6, n. 35241 del 06/07/2017, Marotta, non mass.).
2. 2. Anche il secondo e il terzo motivo, relativi al concorso del ricorrente nel reato, anche con riferimento all’elemento soggettivo, non hanno fondamento.
La motivazione sul punto della sentenza impugnata risulta infatti esente dalle censure del ricorrente, avendo la Corte di appello fornito risposta, adeguata e priva di vizi logico-giuridici rilevanti in questa sede, alle questioni sollevate nel gravame.
La ricostruzione in fatto dei Giudici di merito del concorso del (OMISSIS) nel reato era stata la seguente: nella frase pronunciata dal (OMISSIS) al (OMISSIS) (deposizione dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), pagg. 2-3 sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza impugnata), secondo cui avrebbero “chiuso un occhio” qualora avesse ritirato la querela presentata contro (OMISSIS) per danneggiamento, era sempre usato il plurale (“cosi’ noi prendiamo e ce ne andiamo”); subito prima vi era stato un preventivo colloquio tra i due imputati in luogo appartato; (OMISSIS) era stato espressamente menzionato nella denuncia sporta dal (OMISSIS) e anche in ragione del suo incarico era il destinatario delle doglianze lamentate dalla persona offesa.

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