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4. Pacifica l’inammissibilita’ di quei motivi di ricorso che, propositivi di mere alternative letture del fatto e portatori di diretta critica all’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito, risultino incapaci di condurre ad una valutazione dei vizi, rilevanti in sede di legittimita’, destinati ad inficiare il discorso giustificativo sulla capacita’ dimostrativa delle prime, si rileva quanto segue.
5. La deduzione di parziale prescrizione del reato di calunnia limitatamente ai contenuti della memoria del 20 febbraio 2007 a far data dall’adozione della sentenza di appello e quella di sopravvenuta prescrizione di ogni altro reato in epoca successiva alla sentenza impugnata sono inammissibili, perche’ manifestamente infondata, la prima, ed irrilevante, la secondo per l’apprezzata inammissibilita’ del ricorso.
La Corte di merito ha escluso la parziale prescrizione del reato previo analitico scrutinio del periodo di sospensione ad integrazione del quale ha correttamente computato i rinvii concessi in accoglimento di istanze difensive.
E’ comunque manifestamente infondata la deduzione difensiva che vorrebbe la sospensione dei termini di prescrizione incapace di travalicare il termine massimo di prescrizione.
Ove intervenga infatti sospensione si apre una parentesi al decorso della prescrizione del reato destinato a riprendere dal giorno in cui e’ cessata la causa della sospensione (articolo 159 c.p., comma 3).
Ove vi sia invece interruzione della prescrizione per atti di esercizio dell’azione penale o di giurisdizione in genere, fattispecie per la quale il termine si interrompe per poi riprendere nuovamente a decorrere, il termine di prescrizione non puo’ essere prolungato oltre il massimo fissato dalla legge (articolo 160 c.p., comma 3).
6. Nel resto, sono inammissibili i motivi processuali con cui si denuncia l’illegittimita’ la sentenza di appello in quanto violativa, per le soluzioni adottate dalla Corte di appello o condivise con il giudice di primo grado, dell’esercizio del diritto di difesa.
Tanto e’ destinato a valere per le dedotte nullita’ da mancato rinnovo della notifica dell’avviso dell’udienza e da mancata concessione da parte del giudice di primo grado dei termini a difesa. Si tratta invero di questioni nell’apprezzamento delle quali la Corte di merito ha fatto corretta applicazione delle previsioni di legge per argomenti che non si segnalano per manifesta illogicita’.
Tanto sia per il ritenuto perfezionamento della notifica del decreto di citazione in appello a mezzo del servizio postale, nelle forme della compiuta giacenza, sia per l’operato debito bilanciamento tra la facolta’ di nomina del difensore in ogni momento del processo e le esigenze di ragionevole durata, al fine di escludere la configurabilita’ del diritto del difensore di fiducia ad ottenere rinvio per tardivita’ della nomina, sia ancora per l’apprezzata necessita’ della documentazione del carattere assoluto dell’impedimento del nuovo difensore di fiducia, nella pure ritenuta tutela del diritto di difesa in ragione dell’intervenuta nomina di un difensore d’ufficio ex articolo 97 c.p.p., comma 4, in ogni ipotesi di impedimento del fiduciario.
6. Medesime conclusioni di manifesta infondatezza o comunque di inammissibilita’, trattandosi di reiterazione di critica debitamente vagliata dai giudici di merito, debbono valere quanto alle contestazioni portate alle scelte interpretative della Corte di appello sull’integrazione del reato di oltraggio a magistrato in udienza e di calunnia, fattispecie correttamente e congruamente definite nella impugnata sentenza, per i loro termini oggettivi e soggettivi.
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