Le notizie desumibili dall’accesso al RE.GE. sono segrete ai fini e per gli effetti del reato di rivelazione di segreto d’ufficio di cui all’art. 326 c.p.

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Quanto alla asserita assenza di offensivita’ quale limite alla sussistenza della fattispecie incriminatrice, deve osservarsi che, ai fini della configurabilita’ della fattispecie di cui all’articolo 326 c.p., con riferimento alla rivelazione di notizie d’ufficio attinenti a procedimenti in fase di indagini, non e’ necessaria la prova dell’esistenza di un effettivo pregiudizio per le investigazioni, posto che il delitto in questione e’ reato di pericolo concreto che tutela il buon andamento della amministrazione, il quale si intende leso allorche’ la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a quest’ultima o ad un terzo (Sez. 5, n. 46174 del 05/10/2004, Esposito, Rv. 231166; Sez. 6, n. 5141 del 18/12/2007, dep. 2008, Cincavalli, Rv. 238729).
Costituisce principio consolidato, quello secondo cui, quando e’ la legge a prevedere l’obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato di cui all’articolo 326 c.p., sussiste senza che possa sorgere questione circa l’esistenza o la potenzialita’ del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha gia’ effettuato la valutazione circa l’esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell’obbligo del segreto (Sez. 6, n. 42726 del 11/10/2005, De Carolis, Rv. 232751, espressamente richiamata da Sez. 6, n. 33256 del 19/05/2016, Martina, Rv. 267870).
Da questa complessiva elaborazione, sembra possibile desumere che, in realta’, quando l’obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto discende da una previsione di legge, il bene giuridico tutelato dall’articolo 326 c.p., comma 1, e’ anche l’imparzialita’ della pubblica amministrazione, in linea con quella che e’ ritenuta l’oggettivita’ giuridica di categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e come osserva parte della dottrina.
Nella prospettiva indicata, allora, il principio di offensivita’ assume un ruolo di limite alla configurabilita’ del reato di rivelazione di segreto di ufficio solo con riferimento a notizie che siano futili o insignificanti avendo riguardo sia al principio del buon andamento, sia al principio di tutela dell’imparzialita’ dell’azione dell’Autorita’ pubblica.
Cio’ posto, nella vicenda in esame, le notizie apprese dal ricorrente consultando (OMISSIS) e rivelate a (OMISSIS) in merito all’indagine in corso a suo carico avevano ad oggetto una informazione per la quale il divieto di comunicazione era, ed e’, imposto dalla legge, e precisamente dalla L. n. 1169 del 1960, articolo 159, anche alla luce del Decreto Ministeriale n. 334 del 1989, articolo 2, comma 3, e tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 335 c.p.p., e articolo 110 disp. att. c.p.p..
Ne’ puo’ dirsi che l’informazione fornita riguardasse una notizia futile o insignificante avendo riguardo sia al buon andamento sia all’imparzialita’ dell’amministrazione, in quanto il dato era relativo alla posizione del richiedente in un procedimento penale in fase di indagine.
Non puo’ nemmeno parlarsi di notizia di pubblico dominio, posto che tale circostanza non e’ stata provata dalla difesa e, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, e’ contraddetta dalle stesse dichiarazioni dell’imputato, il quale ha riferito che aveva sentito parlare di un indagine a carico di un candidato sindaco, ing. (OMISSIS), che aveva dei procedimenti in corso ed era rimasto incuriosito tanto da volere verificare questa circostanza.
Cio’ significa che il ricorrente non aveva sentito parlare dell’indagine a carico di (OMISSIS).
3.3. E’, infine, infondato il motivo di ricorso che attiene alla violazione di legge con riferimento al reato cui all’articolo 378 c.p..
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale il reato di favoreggiamento personale e’ un reato di pericolo, per la cui sussistenza basta che l’azione sia finalizzata ad aiutare qualcuno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche delle autorita’, mentre non e’ necessario che tale effetto sia raggiunto (Sez. 6, n. 6662 del 06/12/2016, dep. 13/02/2017, Calore, Rv. 269541). Il reato, dunque, puo’ essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108) e non e’ necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneita’ della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251649).
A tali principi si e’ correttamente attenuta la Corte di appello, allorche’ ha ben evidenziato come la condotta posta in essere dal ricorrente sia stata indubbiamente idonea ad aiutare (OMISSIS) ad eludere le investigazioni a suo carico.
Ed, in particolare, poggia su logiche considerazioni il passaggio argomentativo col quale la Corte territoriale ha stimato implausibile la versione difensiva.
Il ricorrente ha sostenuto che, allorche’ aveva chiamato di tutta fretta il congiunto dopo avere consultato il (OMISSIS), era animato dall’unico intento di informare il predetto della necessita’ di attivarsi, in quanto alcuni funzionari del Comune stavano manovrando per ritardare la firma della convenzione relativa all’affidamento di un centro polifunzionale alla gestione delle (OMISSIS) – delle quali lo stesso ricorrente era esponente – ad un tempo successivo alla scadenza del mandato del Sindaco; in relazione a tale fatto questi avrebbe dovuto, appunto, “ripararsi” in quanto la stipula della convenzione gli avrebbe giovato politicamente.
(OMISSIS) ha anche aggiunto di avere tentato molte volte di contattare telefonicamente il Sindaco per lo stesso scopo, senza riuscirvi; che, pertanto, solo per coincidenza quella conversazione e il successivo incontro avevano luogo circa un’ora dopo la consultazione del (OMISSIS), consultazione che era stata effettuata unicamente per curiosita’ e senza che gli esiti fossero rivelare al alcuno.
Preso atto di tali dichiarazioni, la Corte ha evidenziato, con motivazione congrua e immune da vizi censurabili in questa sede, come l’esigenza di intervenire per sollecitare la firma di quella convenzione era stata manifestata dall’indagato gia’ in precedenza nella conversazione del 19/03/2011, nel corso della quale emergeva che quest’ultimo, quale esponente delle (OMISSIS), era sicuramente piu’ interessato del Sindaco alla stipula urgente del contratto; in considerazione di cio’, come ben rimarcato dalla Corte, non vi era alcuna novita’ di cui il primo dovesse mettere al corrente il secondo.
Nella sentenza impugnata, inoltre, viene correttamente sottolineato come nella conversazione del 29 marzo 2011 i due interlocutori si aggiornavano al sabato successivo per fare il punto di quella situazione.
Con motivazione sorretta da logica, i giudici di secondo grado hanno rimarcato che non vi era motivo per cui l’imputato avrebbe dovuto incontrare il congiunto in data anteriore, ne’ egli ha fornito spiegazioni nel corso degli interrogatori.
Puntualmente, infine, la Corte ha messo in evidenza come della questione della stipula della convenzione il ricorrente non aveva mai avuto problema a parlare apertamente al telefono con il congiunto; in occasione della nuova vicenda che lo riguardava, e che intendeva comunicargli, (OMISSIS) chiedeva, invece, al congiunto di parlare di persona. Del resto, (OMISSIS), intuendo che si trattava di una questione importante, si affrettava ad incontrare il parente.
E’ stato, quindi, correttamente ritenuto sussistente il reato di favoreggiamento, posto che, dalla analitica ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello, emerge con tutta evidenza che l’imputato ha deciso di incontrare con la massima urgenza il congiunto solo per rivelargli le notizie apprese consultando (OMISSIS), cosi’ consentendogli di “ripararsi”, e cioe’ di fare quanto fosse in suo potere per ostacolare le indagini degli inquirenti.
Nessun vizio di legge e’, quindi, riscontrabile nel caso de quo, posto che nella sentenza impugnata e’ puntualmente vagliata la sussistenza dei presupposti del reato di cui all’articolo 378 c.p..
Ed, in particolare, e’ corretto ritenere che il ricorrente, riferendo al parente delle indagini a suo carico, abbia agito allo scopo di consentirgli di “ripararsi” e cioe’ di fare quanto in suo potere per ostacolare le indagini degli inquirenti.
Del pari, l’azione era indubbiamente idonea a produrre tale risultato ed e’ irrilevante la prova che l’aiuto fornito sia stato efficace.
Il dolo del reato da parte di (OMISSIS) risulta riassunto nella frase “ti devi riparare” e le giustificazioni offerte dall’imputato, come sottolineato dalla Corte d’appello, non appaiono credibili.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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