Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte a impedire in modo definitivo l’accertamento della provenienza del denaro: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita perché, stante la natura fungibile del bene, esso viene immediatamente sostituito con denaro pulito.
Sentenza 17 novembre 2017, n. 52549
Data udienza 20 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere
Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
inoltre da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS)
avverso la sentenza n. 10496/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/03/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso dell’imputato (OMISSIS), e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del PG;
udito l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), che preliminarmente ha chiesto l’estromissione della parte civile;
udito l’avv. (OMISSIS), per la P.c. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto della richiesta di estromissione e, nel merito, in accoglimento del ricorso del PG, l’annullamento della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese alle quali si e’ riportato;
uditi gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di (OMISSIS), che, nel merito, hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del PG;
udito l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG e l’accoglimento del ricorso dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 19 ottobre 2011, riqualificati i reati di riciclaggio di cui ai capi B) – in esso assorbito il reato di cui al capo C) -, D) ed E) ascritti agli imputati come reati di ricettazione, ha dichiarato estinti per prescrizione quelli ascritti a (OMISSIS), in atti generalizzato, e ridotto la pena irrogata a (OMISSIS), in atti generalizzato, recidivo reiterato specifico infraquinquennale.
Contro tale provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione:
– il PG distrettuale, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione (in presenza di condotte volte ad ostacolare in concreto l’accertamento della provenienza delittuosa dei beni de quibus, i reati di cui ai capi B.D.E. erano stati correttamente qualificati, inizialmente, come riciclaggio; il ripristino della originaria qualificazione giuridica dei fatti accertati, con trattamento sanzionatorio conseguentemente piu’ severo, comporta che i reati ascritti al (OMISSIS) non sono prescritti, oltre alla necessita’ di rideterminare in peius la pena da irrogare al (OMISSIS):
– l’imputato (OMISSIS), lamentando la mancata esclusione della recidiva e l’omessa declaratoria di non punibilita’.
All’odierna udienza pubblica, e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; preliminarmente i difensori dell’imputato (OMISSIS) hanno chiesto l’estromissione della parte civile presente ((OMISSIS) in persona del leg. rappr. p.t.); nel merito, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di (OMISSIS) e’ integralmente inammissibile
Il ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Napoli e’ fondato.
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la parte civile (OMISSIS) in persona del leg. rappr. p.t. non deve essere estromessa.
1.1. Questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 49038 del 21/10/2014, Rv. 261142) ha gia’ ritenuto che sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che non abbia riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, convertito in L. n. 203 del 1991, potendo da quest’ultima derivare una differente quantificazione del danno morale da reato da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravita’ del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entita’ del paterna d’animo sofferto dalla vittima, che puo’ risultare piu’ intensamente intimidita da una condotta posta in essere con l’utilizzo del metodo mafioso o con finalita’ di agevolazione mafiosa, e che (Sez. 3, Sentenza n. 15218 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 269486) sussiste l’interesse della parte civile a partecipare al giudizio di legittimita’ attivato dall’imputato in ordine alla ravvisabilita’ delle circostanze attenuanti, in quanto tale giudizio puo’ incidere sulla liquidazione del danno da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravita’ del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entita’ del paterna d’animo sofferto dalla vittima, che puo’ risultare ridotto qualora il fatto sia considerato di minore gravita’ (nel caso esaminato, la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la ricorrenza dell’attenuante di cui all’articolo 609-quater c.p., comma 4, aveva condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, cui era stata riconosciuta una provvisionale per il danno subito, da quantificarsi ad opera del giudice civile alla luce, tra l’altro, della valutazione della gravita’ del fatto operata dal giudice penale).
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