Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 17 novembre 2017, n. 52549. Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte a impedire in modo definitivo l’accertamento della provenienza del denaro

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3. Il ricorso del PG e’ fondato.
3.1. Questa Corte ha gia’ chiarito che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneita’ ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione (Sez. 2, n. 30265 dell’11 maggio 2017, Rv. 270302: fattispecie nella quale e’ stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall’imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalita’ su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro).
Per realizzare la condotta di riciclaggio, non e’ necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilita’ del percorso dei beni provento di reato, ma e’ sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 9 marzo 2015, Rv. 264368: in applicazione del principio, si e’ gia’ ritenuto che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi versa denaro di provenienza illecita sul conto corrente intestato a una societa’ fiduciaria in difetto di un formale incarico da parte del titolare della somma movimentata, poiche’, in tal modo, si realizza un ostacolo alla tracciabilita’ del percorso dei beni provento di reato).
Si e’ anche ritenuto che integra il delitto di riciclaggio, e non il meno grave delitto di ricettazione, la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiche’, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con “denaro pulito” (Sez. 6, n. 13085 del 3 ottobre 2013, dep. 2014, Rv. 259485: fattispecie relativa alla condotta di due donne che, occultando il rapporto coniugale con i capi di un sodalizio camorristico dedito al narcotraffico, avevano intestato alcuni milioni di Euro in denaro contante ad una societa’ di gestione fiduciaria, ottenendo poi, con lo smobilizzo dell’investimento, l’emissione in loro favore di assegni circolari).
Puo’ in definitiva concludersi che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilita’ (Sez. 2, n. 1422 del 14 dicembre 2012, dep. 2103, Rv. 254050: fattispecie attinente al versamento da parte dell’imputato su conti correnti intestati ai propri figli di n. 99 assegni circolari provento di truffa).
3.2. Cio’ premesso in diritto, appare evidente che la Corte di appello, avendo accertato in relazione ai fatti contestati sub B. D. ed E. il compimento da parte degli imputati di operazioni all’evidenza consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, o comunque a rendere difficile l’accertamento della provenienza delle somme di denaro in oggetto (come osservato dal PG ricorrente, detta finalita’ era “realizzata proprio procedendo ad aprire libretti di risparmio o conti correnti intestati a persone di fantasia o inconsapevoli dell’operazione, utilizzando peraltro documenti di identita’ falsi. In tal modo le somme provento di truffa venivano rese utilizzabili da parte degli imputati dopo essere transitate su conti non sospetti, con la conseguenza che, mediante detto meccanismo, alle somme provento di delitto si sostituivano gli importi concretamente erogati dalla banca, rendendo particolarmente difficile l’identificazione dell’origine del denaro e riuscendo a realizzare lo scopo principe dell’operazione illecita, ovvero la “ripulitura” mediante sostituzione del denaro “sporco”, ovvero di illecita provenienza”), non si e’ correttamente conformata al pacifico orientamento di questa Corte in tema di distinzione tra riciclaggio e ricettazione.
3.3. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, riguardante la qualificazione giuridica dei fatti accertati di cui ai capi B. (in esso assorbito quello di cui al capo C.) – D. – E. e le statuizioni consequenziali (in considerazione della previsione per il riciclaggio di un trattamento sanzionatorio piu’ severo), che andra’ condotto conformandosi al seguente principio di diritto:
“integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilita’: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiche’, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con “denaro pulito””.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.
In accoglimento del ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Napoli, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Spese della parte civile al definitivo.

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