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3.8.2. Il regolamento poi (all’articolo 31, in entrambi i testi) si preoccupa di indicare, con disposizione da intendersi – data la fonte – non vincolante sul piano civilistico, il regime di proprieta’ dell’atto inviato, disponendo che “il mittente resta proprietario dell’invio sino al momento della consegna” e che egli, prima della consegna, ha titolo a chiedere la restituzione dell’invio o la modifica della destinazione o del destinatario. Anche tale disposizione non pare suscettibile di introdurre varianti nell’interpretazione accolta, posto che – da un lato – la disciplina civilistica in tema di proprieta’ (in base alla quale il regime dominicale delle cose inviate per posta puo’ essere il piu’ diverso, a seconda dei rapporti tra le parti: si pensi agli invii in visione, in conto vendita, ecc.; v. anche mutatis mutandis articolo 1510 c.c.) non potrebbe essere derogata da un regolamento in materia postale; e – d’altro lato – a prescindere al riferimento generico alla “proprieta’” cio’ che va avuto presente e’ il termine finale fissato dalla norma per l’esercizio della facolta’ del mittente di chiedere la restituzione o la modificazione della destinazione dell’invio. Al riguardo, se il riferimento alla “consegna” operato dal regolamento fosse interpretato come idoneo a consentire il richiamo da parte del mittente fino a che il plico non sia ritirato presso l’ufficio postale, pur dopo che sia stato emesso l’avviso di giacenza e reso esso conoscibile da parte del destinatario, si introdurrebbe un elemento dissonante rispetto alla ricostruzione accolta in base al tenore dell’articolo 1335 c.c., in quanto l’atto sarebbe da un lato entrato nella sfera di controllo del destinatario, mentre dall’altro potrebbe poi fuoriuscirne in base a un’iniziativa del mittente (con evidenti disfunzioni, ad es., nel sistema di formazione del contratto nei casi di cui all’articolo 1326 c.c., comma 1, articolo 1328 c.c., comma 2, articolo 1333 c.c., comma 1). Senonche’, nel senso che la dizione “consegna” sia utilizzata in detta disposizione con significato solo esemplificativo, relativamente all’id quod plerumque accidit, dovendo la preclusione della possibilita’ di restituzione al mittente retroagire al momento dell’emissione dell’avviso di giacenza ove la consegna sia stata comunque tentata, anche se non effettuata, in caso di assenza del destinatario, depone con chiarezza la considerazione delle disposizioni regolamentari (articolo 25 e 26 rispettivamente nei due testi considerati) che, una volta emesso l’avviso di giacenza, prescrivono che gli invii restino in giacenza (nel caso in esame, per trenta giorni) a disposizione del destinatario, e non del mittente, al quale ultimo essi vengono restituiti solo all’esito, previa richiesta e pagamento di corrispettivo, in alternativa alla distruzione.
4. La sentenza va dunque cassata, con accoglimento dei motivi di ricorso e con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Torino che, applicato il principio di diritto di cui al paragrafo 3.7., esaminera’ altresi’ per quanto necessario le ragioni di impugnazione ritenute assorbite e governera’ le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Torino anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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