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2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, poi, omessa o insufficiente motivazione circa il fatto decisivo dell’individuazione della data del pervenimento della lettera raccomandata di convocazione.
3. I due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati e risultano fondati.
3.1. Effettivamente la corte d’appello di Torino, con l’impugnata sentenza, peculiarmente motivata con riferimento a precedenti della giurisprudenza amministrativa relativi ad altre materie nonche’ di quella civile concernente le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, ha affermato che il rispetto del termine di cinque giorni prima dell’adunanza prescritto dall’articolo 66 disp. att. c.c., u.c. (nel testo vigente ratione temporis) per l’arrivo al destinatario della convocazione ad assemblea di condominio vada verificato, in caso di mancata consegna di lettera raccomandata, considerando quale dies a quo lo scadere del termine di giacenza presso l’ufficio postale o, se anteriore, il ritiro del piego da parte dell’interessato. Viene richiamata dalla sentenza impugnata, in tal modo, senza citarla direttamente, la disciplina della L. n. 890 del 1982, articolo 8, commi 4 e 6, in materia di notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta; e’ altresi’ richiamata, citandola, la sentenza della corte costituzionale n. 477 del 26/11/2002, anche essa, anche se cio’ non consta dalla sentenza impugnata, relativa alle notificazioni di atti giudiziari mediante il servizio postale.
3.2. Tale non e’ la regula iuris applicabile alla fattispecie. Invero, va richiamato il costante orientamento di questa corte (v. ad es. Cass. 26/09/2013, n. 22047) che, nell’interpretare la citata disposizione dell’articolo 66 disp. att. c.c., si esprime nel senso che ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea del condominio e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare; si afferma la conseguente necessita’ che l’avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo quale dies ad quem alla riunione dell’assemblea in prima convocazione. Ne consegue che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell’avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidita’ delle delibere assembleari, ai sensi dell’articolo 1137 cod. civ., come confermato dal nuovo testo dell’articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestivita’ dell’avviso, ne’ la data di svolgimento dell’assemblea in seconda convocazione, ne’ che la data della prima convocazione fosse stata eventualmente gia’ fissata dai condomini prima dell’invio degli avvisi.
3.3. La medesima giurisprudenza, peraltro, qualifica con molta chiarezza l’avviso di convocazione – atto eminentemente privato, e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari – quale atto unilaterale recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina nell’articolo 1335 c.c., al medesimo applicandosi la presunzione di conoscenza in tale norma prevista (superabile da una prova contraria da fornirsi dal convocato) in base alla quale la conoscenza dell’atto e’ parificata alla conoscibilita’, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all’indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza. Invero, la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma. L’onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell’impossibilita’ di acquisire in concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volonta’ (cfr., per una fattispecie in tema di comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di un condominio, Cass. 29/04/1999, n. 4352).
3.4. Dall’anzidetto quadro disciplinare deriva l’ovvio corollario per cui, se e’ vero che per ritenere sussistente, ex articolo 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, e’ necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non gia’ con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata ritirata o dal compiersi della giacenza, come invece affermato dalla corte torinese).
3.5. Nel senso di cui innanzi si esprimono i precedenti consolidati di questa corte, che il collegio decidente condivide (v. di recente Cass. 03/11/2016, n. 22311, in fattispecie condominiale del tutto simile a quella in esame; v. altresi’ i numerosi precedenti in altre materie, soprattutto lavoristica, agraria e locatizia, anche ivi richiamati: Cass. 31/03/2016 n. 6256; 15/12/2009, n. 26241; 05/06/2009 n. 13087; 24/04/2003, n. 6527; 27/07/1998, n. 7370; 01/04/1997, n. 2847; 14/02/1987 n. 1651; 13/08/1981, n. 4909; 11/02/1978, n. 628, oltre numerose sentenze non massimate, o non massimate sul punto che rileva, tra le quali ad es. Cass. 04/08/2016, n. 1633; va segnalata altresi’ Cass. 23/09/1996, n. 8399, in materia locatizia, in quanto con essa si ritiene che una questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1335 cit., in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., per la disparita’ di trattamento che la norma, come sopra interpretata, creerebbe fra i destinatari di atti unilaterali recettizi, anche di rilevante interesse economico – giuridico, rispetto ai destinatari degli atti giudiziari, notificati a mezzo posta, sia manifestamente infondata, trattandosi di situazioni non omogenee e consentendo, comunque, l’articolo 1335 citato di superare la presunzione di conoscenza del destinatario dell’atto, ove quest’ultimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di averne notizia).
3.6. A fronte del predetto orientamento consolidato si pone, a quanto consta, in senso contrario il solo precedente di Cass. 14/12/2016, n. 25791 che – emesso in materia condominiale ma in riferimento al diverso termine posto dall’articolo 1137 c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari, decorrente per gli assenti dalla comunicazione – ha ritenuto: a) che l’avviso di tentata consegna da parte dell’agente postale, non contenendo l’atto cui si riferisce, non equivalga a sua comunicazione, ne’ puo’ quindi reputarsi che l’atto sia giunto all’indirizzo del destinatario per gli effetti dell’articolo 1335 c.c.; b) che, mancando nel regolamento postale una disciplina analoga a quella della L. n. 890 del 1982, articolo 8, l’interprete debba applicare il principio di effettiva conoscenza e non la presunzione di conoscibilita’ di cui all’articolo 1335 c.c., altrimenti ponendosi il risultato interpretativo in contrasto con l’articolo 24 Cost., trattandosi di una comunicazione – si ripete, del verbale delle deliberazioni dell’assemblea del condominio nei confronti degli assenti – da cui decorre il termine decadenziale per l’esercizio della impugnazione in sede processuale; c) che, quindi, debba farsi applicazione analogica delle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 2002, articolo 8, adattate tenendo conto del fatto che – non trattandosi di notifica di atto giudiziario – il servizio postale non prevede, per gli invii ordinari, la spedizione di una raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito ma solo il rilascio di avviso di giacenza.
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