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d) La Corte distrettuale non avrebbe potuto avvedersi, come sostiene il ricorrente, che, relativamente a 56 atti, oggetto del giudizio, il notaio si era completamente affidato per la designazione e per il luogo di stipula non alle parti, bensi’, ad un intermediario. Il caso in esame rientrava totalmente nella specie sanzionata per violazione del dovere di imparzialita’ “(…) quando il notaio (articolo 31, lettera a) si serve dell’opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a sceglierlo (…)”.
e) La Corte di Venezia avrebbe applicato erroneamente l’articolo 31 dei principi deontologici perche’ avrebbe valutato la ripetitivita’ delle condotte, parcellizzando le sedi improprie in cui sono state svolte le funzioni notarili e, cosi’, calcolando in relazione a ciascuna di esse la frequenza delle relative stipule. Al contrario, la Corte avrebbe dovuto valutare complessivamente con riferimento alla totalita’ degli atti sia per il tenore testuale della norma che attribuisce tout cour rilevo al dato della frequenza dell’esercizio delle funzioni presso terzi sia per la ratio perseguita da tale norma che e’, evidentemente, quella di prevenire la compromissione dell’imparzialita’ del Notaio, in conseguenza, dell’esercizio delle funzioni, in sedi nella disponibilita’ di soggetti diversi dal Notaio.
In definitiva, la Corte di Venezia, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di considerare la portata del principio stabilito nel primo comma dell’articolo 31 del Codice Deontologico che connota il dovere di imparzialita’ come un obbligo generale del notaio di astenersi da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione, il che avrebbe comportato una valutazione complessiva dei comportamenti del notaio e non, invece, una valutazione parcellizzata dei vari interventi dello stesso notaio. In questo senso la Corte distrettuale avrebbe violato non solo l’articolo 31 del Codice Deontologico ma anche i principi interpretativi di cui agli articoli 1362, e 1363 c.c..
1.1.- Il motivo e’ fondato.
Va qui chiarito che la normativa di cui all’articolo 31 dei Principi di deontologia professionale dei notai (comunicato in G.U. n. 177 del 30 luglio 2008) e correlativamente la normativa di cui all’articolo 147 lettera b) della legge notarile (L. n. 89 del 1913) intendono garantire la tutela anticipata dell’imparzialita’ e della trasparenza della attivita’ notarile. Come afferma chiaramente l’articolo 1 dei Principi deontologici appena richiamati: “Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialita’ evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi”.
A garanzia di tale principio fondamentale l’articolo 31, lettera f) specifica che, nell’ambito del generale dovere di imparzialita’, il notaio deve astenersi, tra l’altro, “(….) di svolgere ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali (…)”. Eppero’, se sufficientemente chiaro e immediatamente decifrabile e’ il riferimento a terzi, organizzazioni o studi professionali, per quanto, appare certo che, quella espressione intende identificare una sede diversa da quella propria del notaio, dalla sede che il notaio ha avuto assegnata nell’ambito di un distretto. Non immediatamente decifrabile e’, invece, l’espressione “ricorrenti prestazioni” perche’ per quanto quell’espressione possa evocare il senso di ripetute o continue prestazioni, non appare, immediatamente, chiaro se anche prestazioni effettuate in un ampio arco di tempo possano essere ritenute ricorrenti. Piuttosto, a chiarire l’espressione e’ la circostanza indicata dalla legge notarile e dai Principi di Deontologia professionale dei Notai e, cioe’, che il notaio svolge le sue funzioni in una sede ben determinata, sicche’ “ricorrenti prestazioni presso terzi” non puo’ che indicare la circostanza che il Notaio, sistematicamente e/o preferibilmente, svolge le sue funzioni fuori della propria sede istituzionale. Con l’ulteriore specificazione che per stabilire se un notaio svolge sistematicamente, ovvero, preferibilmente la propria attivita’ fuori dalla propria sede istituzionale sara’ necessario determinare la totalita’ degli atti rogati in un arco di tempo ragionevole (che puo’ essere quello di un anno solare) e verificare se il numero degli atti rogati fuori sede rispetto alla totalita’ degli atti rogati dallo stesso notaio, sia una percentuale irrisoria o sostanzialmente trascurabile. Il notaio incorrera’ nel divieto di non svolgere “ricorrenti prestazioni” presso terzi o organizzazioni o studi professionali, nel caso in cui, un consistente numero di atti, rilevante come percentuale sulla totalita’ degli atti rogati dallo stesso notaio, relativamente ad un ragionevole arco di tempo (comunque non inferiore all’anno solare) risultano rogati fuori dalla propria sede istituzionale.

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