Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 28 dicembre 2017, n. 31006. Il notaio è tenuto a svolgere la propria attività con assoluta prevalenza presso il proprio studio

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1.2.- Ora, la Corte di Venezia ha mancato di valutare, e, dunque, di applicare correttamente la norma di cui all’articolo 31 dei Principi di deontologia professionale dei Notai, se l’attivita’ di cui si dice, svolta dal Notaio (OMISSIS) presso “terzi (soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali), nell’arco di tempo considerato e rapportata all’intera attivita’ svolta dallo stesso, integrava complessivamente, gli estremi di una attivita’ notarile sistematicamente e/o prevalentemente, svolta al di fuori dello studio professionale istituzionale. In particolare, non sembra che la Corte di Venezia abbia verificato se i 141 atti (compresi gli atti rogati presso altri studi notarili) rogati dal Notaio (OMISSIS) fuori dal proprio studio, in un arco di tempo di 18 mesi, rapportati all’intera attivita’ svolta dallo stesso Notaio, nello stesso arco di tempo, integrassero gli estremi di una attivita’ notarile prevalentemente svolta presso terzi o organizzazioni e studi professionali.
1.3.- Tenendo conto che, anche, la pratica cd. “condominiale, non andava considerata, come la Corte distrettuale erroneamente ha ritenuto, come un unico atto in quanto era pacifico che il notaio non aveva avuto nessun contatto con i clienti condomini e l’amministratore si era comportato come un procacciatore (“collettore”) di clientela agevolmente condizionandone la scelta.
1.4.- E, comunque, a parte le superiori considerazioni va qui rilevato che la Corte distrettuale non ha, neppure applicato, correttamente i principi in materia di onere della prova, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., perche’ se e’ vero che trattandosi di procedimento accusatorio la prova dell’addebito contestato va posta a carico dell’organo che l’ha promosso, e’ altrettanto vero che la prova di una circostanza esimente spetta all’incolpato. Nella specie, posto che il notaio deve prestare la propria attivita’ solo presso la sede di appartenenza se la svolge eccezionalmente in altre sedi deve provare non solo l’occasionalita’ ma anche il perche’ ha ritenuto di svolgere la propria attivita’ fuori dalla propria sede istituzionale. Insomma, il (OMISSIS) era tenuto a dimostrare la dedotta esigenza di venire in soccorso dei colleghi.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: violazione dell’articolo 26, comma 2 della Legge Notarile e dell’articolo 10 dei principi deontologici (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione degli articoli 2697, 1362 e 1363 c.c.. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe escluso anche l’addebito disciplinare contestato al notaio (OMISSIS) e relativo all’apertura di un ufficio secondario (nella specie di piu’ uffici secondari) al di fuori del Distretto notarile di appartenenza in violazione della normativa di cui della L. n. 89 del 1913, articolo 26, comma 2, nonche’ dell’articolo 10 dei Principi di deontologia professionale dei Notai, ritenendo che mancasse, nel caso in esame, il presupposto essenziale per identificare una sede secondaria, cioe’, un apparato organizzativo stabile distinto e riferibile al notaio perche’ secondo l’articolo 10 dei Principi Deontologici citato equipara ad un ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranei al Notariato. Secondo il ricorrente l’equiparazione operata dall’articolo 10 dei Principi Deontologici tra la presenza presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato ed una sede secondaria in senso fisico organizzativo opera a prescindere dalla sussistenza di un elemento organizzativo specificatamente riferibile al Notaio ospitato essendo appunto sufficiente che venga comprovata la mera presenza di quest’ultimo presso studi terzi. Nel caso in esame la presenza del notaio (OMISSIS) presso studi terzi era certamente provata in ragione di atti ricevuti risultanti dal repertorio.
2.1. – Il motivo e’ fondato.

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