La proprieta’ appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati, individuati cioe’ in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l’oggetto, sicche’ nelle azioni a essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi, piuttosto che con i fatti o gli atti allegati a loro fondamento, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che nel corso del giudizio iniziato sulla base di un titolo (ad es. usucapione o contratto) e’ sempre possibile l’allegazione di un titolo diverso rispetto a quello posto precedentemente a fondamento della domanda, e cio’ anche nei gradi successivi (e salvo il coordinamento del principio con le regole del giudicato, da un lato, e con l’impossibilita’, limitatamente al giudizio in cassazione, di procedere ad accertamenti di fatto, dall’altro). La deduzione in questione costituisce infatti una mera difesa integrativa, con conseguenze limitate al piano probatorio (per cui spettera’ al giudice valutare se la domanda sia stata provata dal diverso angolo visuale, in base alle preclusioni operanti su tale piano), non potendo pero’ mai ravvisarsi in tale integrazione una domanda nuova, ne’ una implicita rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza.
Sentenza 17 ottobre 2017, n. 24483
Data udienza 29 marzo 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3500/2013 proposto da:
(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO ROSSI;
– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 472/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente principale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata l’8-11/2/2003 (OMISSIS) ha convenuto innanzi al tribunale di Perugia – sez. dist. di Citta’ di Castello – (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo accertarsi l’usucapione in proprio favore di una zona di terreno nel comune di Citta’ di Castello mediante accessione nel possesso di durata complessiva di oltre 40 anni di suoi danti causa quanto alle particelle da lei acquistate con atti per notar (OMISSIS) del 1/4/1993 e Caróne del 30/5/1994, con trasmissione di diritti anche su altra particella; sulla particella n. 71 il padre e dante causa dell’attrice, (OMISSIS), aveva anche sottoscritto con (OMISSIS) una scrittura privata, denominata “compromesso di transazione”, con cui il piazzale corrispondente alla particella fondiaria veniva tra essi ripartito in quanto frontistante i rispettivi fabbricati.
2. Si e’ costituita in giudizio (OMISSIS), nella contumacia degli altri convenuti; sono intervenuti volontariamente (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condomini della corte comune di mq. 260. Essi hanno dedotto essere insussistenti i presupposti per l’usucapione della particella e, in via riconvenzionale, avendo ampliato (OMISSIS) il proprio fabbricato senza il rispetto delle distanze legali per costruzioni e vedute, hanno chiesto condannarsi l’attrice alla rimozione delle opere e al risarcimento del danno.
3. Con memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 5, (OMISSIS) ha precisato la domanda di accertamento dell’usucapione, indicando come oggetto di essa non tutto il piazzale di mq. 260 ma solo la porzione oggetto della scrittura privata del 1959, di circa mq. 32, con diritto a mantenerne la recinzione. Espletate prove orali e consulenza tecnica d’ufficio, da quest’ultima e’ emerso come l’esame dei titoli di provenienza avesse evidenziato che per atto per notar (OMISSIS) del 5.12.1946 era stata venduta a (OMISSIS) e (OMISSIS) casa con un piccolo “sciolto” (vocabolo locale usato per indicare una porzione di fondo con funzione di uscita o passaggio) di mq. 25, e che per atto per notar (OMISSIS) del 18.5.1948 era stato venduto a (OMISSIS) casa con piccolo “piazzaletto o sciolto”, per cui l’area su cui l’attrice aveva vantato l’usucapione era la somma dei due “sciolti”. All’udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2008 le stesse sono state rassegnate nell’interesse dell’attrice come volte all’accoglimento della domanda come in citazione e memoria ex articolo 183 c.p.c. e, in via subordinata, per l’accertamento della proprieta’ sui due “sciolti” in base agli atti d’acquisto per notar (OMISSIS), atteso che le due case erano poi all’attrice pervenute per rogiti per notar (OMISSIS) del 1/4/1993 e (OMISSIS) del 30/5/1994.
4. Con sentenza del 20/10/2009 il tribunale ha ritenuto nuove, e quindi inammissibili, le domande proposte con la memoria ex articolo 183 c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni, su cui le controparti non avevano accettato il contraddittorio; ha rigettato la domanda di accertamento dell’usucapione; ha accolto la domanda riconvenzionale ordinando l’eliminazione delle recinzioni sulla p.lla (OMISSIS), disponendo l’arretramento delle costruzioni alla distanza legale (m. 5 dai confini, di cui all’articolo 41 del regolamento di Citta’ di Castello – cfr. c.t.u.) e la chiusura delle vedute a distanza non legale; ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
5. Ha proposto appello principale (OMISSIS) e, sulla resistenza delle controparti costituite in primo grado che hanno proposto appello incidentale in ordine al diniego dei danni, contumaci le altre, la corte d’appello di Perugia con sentenza depositata il 26/11/2012 ha rigettato entrambe le impugnazioni.
[…segue pagina successiva]
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