Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4685. Nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente realizzata in un’unita’ immobiliare in danno delle parti comuni di un edificio condominiale, sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari dell’immobile in cui l’opera medesima si trova

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1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’articolo 354 c.p.c., comma 1 e articolo 383 c.p.c., comma 3. Sostengono i ricorrenti che l’eccezione di usucapione acquisitiva delle aree sulle quali le saracinesche e le vetrine sono poggiate, oggetto dei precedenti gradi di giudizi, non poteva essere trattata senza la presenza di tutti gli eredi di (OMISSIS), che gia’ risultavano essere tali sia al momento della notifica dell’atto di citazione, che della riassunzione, come evincibile dalla denuncia di successione del 4 aprile 1996. Peraltro la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la realizzazione delle predette opere non incidesse sulla proprieta’ originaria degli eredi (OMISSIS) – (OMISSIS); al contrario, la rimessione in pristino avrebbe coinvolto l’immobile oggetto della comproprieta’ dei medesimi, sicche’ non poteva essere pronunciata nei confronti di uno solo dei comproprietari. I ricorrenti ravvisano, pertanto, un litisconsorzio necessario con obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di (OMISSIS) e dunque invocano la nullita’ del procedimento e della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione alla richiesta applicazione dell’articolo 1158 c.c.. Il Giudice di secondo grado avrebbe ignorato l’esito e il significato della prova per testi in merito all’usucapione eccepito dalla (OMISSIS), relativamente alla situazione dell’androne condominiale ed al dedotto “ingabbiamento” del portone di ingresso. In particolare si richiama la testimonianza resa da (OMISSIS), dalla quale emergerebbe che l’ingabbiannento del portone era gia’ presente al momento del contratto preliminare di vendita dell’immobile, cosi’ come le stesse vetrine, e che i manufatti delle vetrine erano esistenti gia’ dagli anni settanta, dato il materiale ferroso tipico di quegli anni.

1.1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.

Contrariamente a quanto motivato dalla Corte d’Appello di Bari, va invero affermato che, nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente realizzata in un’unita’ immobiliare in danno delle parti comuni di un edificio condominiale, sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari dell’immobile in cui l’opera medesima si trova, indipendentemente dal fatto che solo uno o alcuni di essi siano stati gli autori materiali della costruzione, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuni soltanto dei contitolari resterebbe inutiliter data, perche’ non eseguibile nei confronti degli altri (arg. da Cass. Sez. 2, 15/05/2007, n. 11109; Cass. Sez. 1, 30/03/1979, n. 1841). Peraltro, la necessita’ di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non “secundum eventum litis” (ovvero, come assume la sentenza impugnata, sulla base delle concrete modalita’ attuative dell’intervento tecnico di ripristino), ma al momento in cui l’azione sia proposta, valutando se la stessa, sulla base del “petitum” (e, cioe’, del risultato perseguito in giudizio dall’attore con la sua domanda), sia potenzialmente diretta anche ad una modificazione della cosa comune (cfr. Cass. Sez. 2, 14/12/2017, n. 30071).

Va osservato che, per quanto emerge sia nella decisione della Corte d’Appello di Bari, sia nell’esposizione sommaria dei fatti di causa contenuta nello stesso ricorso, dopo la morte della originaria convenuta ed appellante (OMISSIS), il giudizio venne riassunto da quattro degli attuali cinque ricorrenti, ovvero da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ sia di eredi testamentari di (OMISSIS) (per testamento pubblico del 3 maggio 2007), sia proprio di eredi testamentari di (OMISSIS) (per testamento olografo del 20 giugno 1989, pubblicato il 25 settembre 2012), peraltro insistendo per i motivi di censura avanzati dall’appellante (OMISSIS); risulta altresi’ che l’atto di riassunzione venne notificato ai restanti eredi di (OMISSIS), ovvero a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Tuttavia, nell’ipotesi in cui i litisconsorti necessari pretermessi in primo grado intervengano comunque in appello (nella specie, all’esito dell’interruzione del giudizio per la morte di una delle parti originarie e della relativa riassunzione), il giudice d’appello non puo’ ritenere essersi altrimenti verificata, per la prima volta in tale grado, la condizione di integrita’ del contraddittorio cui e’ subordinata la pronuncia di merito nell’ipotesi di litisconsorzio necessario, e pronunciare percio’ nel merito del gravame, ma deve, invece, rimettere, anche in tale ipotesi, la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., a meno che i litisconsorti intervenienti non accettino espressamente senza riserve il contenuto della sentenza di primo grado, chiedendo che la causa sia decisa nello stato in cui si trova, ovvero, come in “prime cure”, senza la loro partecipazione al processo (laddove, nella specie, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nell’atto di riassunzione in via pregiudiziale lamentarono proprio la nullita’ del processo di primo grado per violazione dell’articolo 102 c.p.c.; arg. da Cass. Sez. 2, 06/11/2014, n. 23701; Cass. Sez. 1, 04/05/2011, n. 9752; Cass. Sez. 2, 05/08/2005, n. 16504; Cass. Sez. 3, 25/06/1997, n. 5674; Cass. Sez. 1, 16/09/1995, n. 9781; Cass. Sez. 2, 26/04/1993, n. 4883).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo, inerente all’accertamento della maturata usucapione, avendo tale censura perso rilevanza decisoria in conseguenza della pronuncia resa sulla questione pregiudiziale di integrita’ del contraddittorio.

L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alla censura accolta. La causa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 383 c.p.c., u.c. e articolo 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti comproprietari dell’unita’ immobiliare sita al piano terra dell’edificio (OMISSIS), deve essere rimessa al giudice di primo grado, che provvedera’ anche sulle spese di questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato

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