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che con il primo mezzo di gravame, riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia il vizio di omesso esame del fatto decisivo, emergente dalle risultanze documentali acquisite agli atti, che l’immobile in questione era stato acquistato per il prezzo di Euro 25.000 solo quattro mesi dopo che il (OMISSIS) aveva venduto un immobile in (OMISSIS), di proprieta’ sua e dei suoi genitori, per il prezzo di Euro 26.000;
che con il secondo mezzo di gravame, riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione delle regole di interpretazione contrattuale di cui all’articolo 1362 c.c. in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa, nell’esame dell’atto di acquisto dell’immobile, trascurando l’analisi della volonta’ negoziale emergente dalla dichiarazione ivi rilasciata dalla signora (OMISSIS).
che la signora (OMISSIS) ha depositato controricorso;
che prima dell’adunanza di camera di consiglio ex articolo 180 bis c.p.c., comma 1 del 9.5.17, in cui la causa e’ stata decisa, non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che con i due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente sostanzialmente censura la sentenza gravata per non aver effettuato alcuna verifica in ordine alla provenienza della provvista con cui era stato pagato il prezzo dell’immobile per cui e’ causa, in tal modo violando la previsione dell’articolo 179 c.p.c. che esclude dalla comunione gli immobili acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, quando l’esclusione risulti dall’atto di acquisto cui abbia partecipato il coniuge;
che la doglianza va accolta, in quanto la corte territoriale ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento sull’allegazione del (OMISSIS) secondo cui l’immobile de quo era stato pagato con denaro proveniente dalla vendita di un bene in proprieta’ sua personale e dei suoi genitori, laddove – a fronte della dichiarazione rilasciata dalla signora (OMISSIS) nell’atto di acquisto di tale immobile sulla natura personale del medesimo – tale accertamento sarebbe stato necessario, alla luce del principio, reiteratamente affermato da questa Corte (sentt. 22755/09, 19513/12, 23565/16) che, in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in ordine alla natura personale di un immobile acquistato non ha portata dispositiva, ma puo’ rilevare come prova dell’esistenza dei presupposti di fatto a cui la legge collega l’esclusione dalla comunione;
che quindi in definitiva il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte di merito, che procedera’ all’ accertamento dei presupposti di fatto di cui all’articolo 179 c.c., comma 1, lettera f).
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla corte d’appello di Perugia, in altra composizione, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.
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