Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25512. Errata segnalazione alla centrale rischi

Condannato l’istituto di credito per segnalazioni alla centrale rischi non supportate da elementi validi

Ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25512
Data udienza 11 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5695/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., e per essa – quale mandataria – la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso gli Uffici della medesima societa’, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
e contro
(OMISSIS) S.p.a. (nella quale sono fuse per incorporazione (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.c.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso notificato;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS) S.r.l.;
– intimata –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) S.p.a. (nella quale sono fuse per incorporazione (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.c.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1794/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 02/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 2 dicembre 2013 la Corte d’appello di Palermo, accogliendo l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) s.p.a. e della Societa’ (OMISSIS) s.r.l., ha dichiarato l’illegittimita’ della segnalazione a “sofferenza” della posizione dei primi, effettuata dal (OMISSIS) alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, condannando entrambe le societa’ a provvedere alla sua definitiva cancellazione e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.
2. Secondo il giudice distrettuale, il mancato rispetto da parte dei (OMISSIS) delle scadenze del contratto di mutuo e di quelle relative ad altri rapporti intrattenuti con il (OMISSIS) non era espressione di insolvenza o comunque di gravi e non transitorie difficolta’ economiche, ma derivava dal fatto: a) che i debitori erano stati beneficiari di provvedimenti legislativi di sospensione della scadenze dei prestiti agrari, la cui emanazione era iniziata gia’ nell’anno 1999; b) che gli stessi non condividevano i tassi applicati dalla banca, come dimostrato dal fatto che era sorto un cospicuo contenzioso; c) che, in ogni caso, la loro condotta poteva essere dipesa dalla transitoria mancanza di liquido, in ragione del caratteristico andamento delle aziende vitivinicolo, i cui ricavi sono concentrati, a differenza delle spese, nell’ultima parte dell’anno; d) che, peraltro, occorreva considerare anche il patrimonio immobiliare dei (OMISSIS).
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.I., attraverso la mandataria (OMISSIS) s.p.a., affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali propongono ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. (OMISSIS) s.p.a., incorporante il (OMISSIS) s.p.a. ha proposto controricorso con ricorso incidentale affidato a quattro motivi, nonche’ controricorso rispetto al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE

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