Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25512. Errata segnalazione alla centrale rischi

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6. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., e articolo 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti in re ipsa danni, derivanti dalla segnalazione, che le controparti non avevano in alcun modo dimostrato.
La doglianza e’ infondata, in quanto, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l’accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione e’ consentito di negare la sussistenza del danno, senza che cio’ comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull’an. (Cass. 13 settembre 2012, n. 15335).
7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale dei (OMISSIS) si lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’appello compensato le spese di entrambi i gradi, senza esplicitare le ragioni giustificative della decisione.
La doglianza e’ infondata.
Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti incidentali, alla controversia in esame non si applica ne’ la disciplina dettata dall’articolo 92 c.p.c., quale introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, secondo cui la compensazione delle spese puo’ essere disposta per “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” (Cass. 29 maggio 2015, n. 11284), ne’ quella previgente, introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 4, (“Se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”), in quanto il legislatore ne ha circoscritto l’operativita’ ai procedimenti instaurati dopo la loro entrata in vigore (L. n. 69 del 2009, articolo 58, comma 1; L. n. 263 del 2005, articolo 2, comma 4), ossia dopo il 4 luglio 2009 e il 1 marzo 2006.
Nel caso di specie, invece, il processo e’ stato instaurato precedentemente, con la conseguenza che l’indicazione delle ragioni giustificative della compensazione ben poteva trarsi persino dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessita’ sia degli aspetti sostanziali che processuali della vicenda (v., ad es. Cass. 30 marzo 2010, n. 7766).
Cio’ e’ esattamente quanto e’ accaduto, giacche’, a fronte del ribaltamento della decisione di primo grado, la Corte territoriale ha sottolineato le peculiarita’ della fattispecie, la delicatezza evidentemente intesa anche come opinabilita’ delle soluzioni raggiunte – della controversia e la sostanziale posizione delle parti.
8. In conclusione, i ricorsi, principale e incidentali, vanno rigettati. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese del giudizio di legittimita’ vengono compensate. Resta fermo, a fronte del rigetto delle impugnazioni, l’obbligo dei ricorrenti, principale ed incidentali di versare, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quelli incidentali. Compensa le spese del giudizio di legittimita’. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrente incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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