Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24719. Nei rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in ordine alla natura personale di un immobile acquistato non ha portata dispositiva

Nei rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in ordine alla natura personale di un immobile acquistato non ha portata dispositiva, bensì può rilevare come prova dell’esistenza dei presupposti di fatto a cui la legge relaziona l’esclusione dalla comunione.

Ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24719
Data udienza 9 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13901-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 17/06/2013.

RILEVATO

che con atto di citazione del 2007 il signor (OMISSIS) convenne davanti al tribunale di Terni la moglie, signora (OMISSIS), con la quale era incorso un giudizio di separazione personale, per sentir accertare la sua esclusiva proprieta’ sull’immobile, gia’ destinato a casa coniugale, sito in (OMISSIS);

che a fondamento della propria domanda il (OMISSIS) argomentava che l’immobile, acquistato in costanza di matrimonio, non era caduto in regime di comunione legale perche’ la moglie era intervenuta nella stipula del contratto dando atto che il medesimo, e le sue pertinenze, costituivano “beni personali del marito, esclusi dalla comunione tra coniugi”;

che il tribunale di Terni rigettava la domanda dell’attore e tale decisione veniva confermata dalla corte d’appello di Perugia, adita dal (OMISSIS), sul rilievo che nell’atto di acquisto mancava l’espressa dichiarazione che gli immobili erano stati acquistati con i mezzi indicati dall’articolo 179 c.c., comma 1, lettera f;

che secondo la corte distrettuale la suddetta dichiarazione non poteva ritenersi implicitamente contenuta nella dichiarazione negoziale che i suddetti beni erano esclusi dalla comunione coniugale, perche’ quest’ultima dichiarazione era del tutto generica, non facendo esplicito riferimento ad alcuna “delle ipotesi di cui alle lettere c), d),ed f) previsto dall’articolo 179 c.c., comma 2”;

che, d’altro lato, sempre secondo la corte distrettuale, la mancanza di una dichiarazione avente ad oggetto la ricorrenza della causa di esclusione di cui all’articolo 179 c.c., comma 1, lettera f non era superabile con il riconoscimento della personalita’ dell’acquisto fatto dalla convenuta, giacche’ tale riconoscimento presupporrebbe “la corretta esclusione dell’acquisto dalla comunione, cio’ che nel caso di specie, come si e’ detto, non c’e’ stato”;

che avverso la sentenza della corte perugina il sig. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi;

[…segue pagina successiva]

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