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Su proposta del relatore, che aveva ritenuto il giudizio definibile nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in riferimento all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), era stata dapprima fissata l’adunanza della camera di consiglio. Il Collegio, con ordinanza del 10 marzo 2017, ritenne tuttavia che non ricorressero le ipotesi di cui all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), e rimise la causa alla pubblica udienza.
I. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia violazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’articolo 3 del regolamento di condominio, nella parte in cui la sentenza della Corte d’Appello di Roma ha interpretato letteralmente la clausola, ravvisando l’esistenza di un divieto di modifica dei prospetti del fabbricato a prescindere dall’eventuale violazione del limite del decoro architettonico.
secondo motivo del ricorso principale deduce violazione degli articoli 1363 e 1366 c.c., in relazione agli articoli 3 e 10 del regolamento di condominio, nella parte in cui la sentenza impugnata desume da tali clausole il divieto regolamentare del distacco del condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento.
III. Il ricorso incidentale della condomina (OMISSIS), notificato il 12 gennaio 2016, deduce un primo motivo come violazione dell’articolo 3 del Regolamento di condominio e dell’articolo 1117 c.c.. Si sostiene che lo spostamento della scala esterna di collegamento tra il quarto ed il quinto piano all’interno dell’appartamento dia luogo ad un’opera abusiva, che altera il prospetto dell’edificio, e percio’ viola le due indicate disposizioni, a nulla rilevando il mancato aggravamento della servitu’ di cui discute la Corte d’Appello di Roma. Il secondo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) deduce violazione dell’articolo 91 c.p.c., per la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla Corte d’Appello in ragione dell’ “esito complessivo della lite”.
IV. Deve premettersi che si tratta, all’evidenza, di ricorso incidentale tardivo proposto non dal Condominio (OMISSIS), “parte” nei cui confronti e’ stata proposta l’impugnazione principale (la quale si e’ difesa notificando soltanto un controricorso), ma da un singolo condomino.
La legittimazione al ricorso incidentale per cassazione della condomina (OMISSIS), a fronte della soccombenza parziale del Condominio di via (OMISSIS), che in sede di legittimita’ si e’ limitato a contraddire al ricorso principale mediante notifica di controricorso, suppone, ad avviso del Collegio, la soluzione della questione di massima, di particolare importanza, della possibilita’ di considerare la stessa singola condomina gia’ “parte” dei pregressi gradi di merito, in quanto comunque “rappresentata dall’amministratore”, senza peraltro contrastare il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U, 18/09/2014, n. 19663.
Secondo, infatti, il tradizionale orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la legittimazione processuale dell’amministratore di condominio, accordata dall’articolo 1131 c.c., nei limiti delle sue attribuzioni, in ordine alle liti aventi ad oggetto interessi comuni dei condomini, da’ luogo unicamente ad una deroga rispetto alla disciplina generalmente valida per ogni altra ipotesi di pluralita’ di soggetti del rapporto giuridico dedotto in lite, sopperendo all’esigenza di rendere piu’ agevole la costituzione del contraddittorio nei confronti del condominio, nel senso di evitare la necessita’ di promuovere il litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini. Questa ricostruzione tradizionale dei rapporti fra i condomini implica una forma di rappresentanza processuale reciproca, attributiva a ciascuno di una legittimazione sostitutiva, nascente dal fatto che ogni compartecipe non potrebbe tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere l’analogo diritto degli altri.
Su tali premesse dogmatiche, si e’ affermato, ad esempio, che il condomino che intervenga personalmente nel processo in cui sia gia’ parte l’amministratore, ed in cui sia stata dedotta una situazione giuridica ascrivibile alla collettivita’ condominiale, non si comporta come un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma appare come una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni, sicche’ tale intervento non conoscerebbe nemmeno le preclusioni segnate dall’articolo 268 c.p.c., o, ove spiegato in grado di appello, dall’articolo 344 c.p.c. (cfr. ad esempio Cass. Sez. 2, 27/01/1997, n. 826). Cosi’ come, sempre in controversie tra condomini e condominio, rappresentato dall’amministratore, per tutelare i diritti della collettivita’, i singoli condomini potrebbero intervenire, a sostegno del condominio, anche nel giudizio di rinvio, seppur questo si connoti come giudizio essenzialmente “chiuso”, non solo con riferimento all’oggetto, ma anche con riferimento ai soggetti, e cio’ sempre sull’assunto che i condomini intervenienti non sono terzi, ma si identificano sostanzialmente con la parte “condominio” gia’ in giudizio (Cass. Sez. 2, 24/05/2000, n. 6813; Cass. Sez. 2, 30/06/2014, n. 14809).
Nella stessa prospettiva, si e’ altresi’ ritenuta in giurisprudenza l’incapacita’ a testimoniare dei singoli condomini nelle controversie in cui l’amministratore abbia assunto la rappresentanza del condominio a tutela delle cose o dei servizi comuni, essendo i primi comunque parti ab origine per il tramite del loro necessario rappresentante (Cass. Sez. 2, 23/08/2007, n. 17925; Cass. Sez. 2, 16/07/1997, n. 6483).
Coerenti con questa risalente impostazione sono altresi’ le soluzioni ermeneutiche secondo cui, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata all’amministratore costituito per conto del condominio, tale notifica e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione anche rispetto ai condomini che non fossero costituiti di persona nel giudizio di primo grado (Cass. Sez. 6 – 2, 11/01/2012, n. 177); ovvero quelle secondo cui il giudicato, formatosi nel processo in cui sia costituito l’amministratore, faccia stato anche nei confronti dei singoli condomini non intervenuti uti singuli nel giudizio (Cass., Sez. 3, 24/07/2012, n. 12911; Cass. Sez. 2, 22/08/2002, n. 12343).
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