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Viepiu’ giacche’ l’insegnamento, di segno contrario, espresso da questa Corte con la pronuncia n. 18117 del 26.7.2013 (secondo cui in tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari del condominio, qualora il giudizio di primo grado sia stato introdotto con ricorso, anziche’ con citazione, puo’ essere introdotto con ricorso anche il giudizio di appello, e, in questo caso, il rispetto del termine di gravame e’ assicurato gia’ dal deposito del ricorso in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notificazione) non solo e’ evidentemente minoritario, ma risulta “contraddetto” dal successivo arresto n. 23692 del 6.11.2014 di questo stesso Giudice del diritto (secondo cui l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea di condominio, ai sensi dell’articolo 1137 c.c., va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformita’ alla regola generale di cui all’articolo 342 cod. proc. civ., sicche’ la tempestivita’ del gravame va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice “ad quem”) esattamente conforme al prioritario indirizzo ricostruttivo gia’ consolidatosi in precedenza e comunque consolidato alla data dell’1.12.2008 (nel medesimo senso cfr. ulteriormente Cass. (ord.) 5.4.2017, n. 8839).
Al cospetto del riferito “stato” dell’elaborazione giurisprudenziale ben avrebbero potuto e dovuto i ricorrenti alla data dell’1.12.2008 (allorche’ ebbero a depositare nella cancelleria della corte d’appello di Napoli il ricorso recante atto di gravame avverso la sentenza di prime cure del tribunale di Nola) aver piena cognizione dell’indirizzo giurisprudenziale del tutto prioritario e su tale scorta proporre l’atto di gravame nella forma “dovuta”, cioe’ mediante atto di citazione, o quanto meno notificare il ricorso entro l’1.12.2008.
Il condominio del parco (OMISSIS) non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.
Il ricorso e’ datato 17.9.2014.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), i ricorrenti, (OMISSIS) e (OMISSIS), siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’articolo 13 del medesimo d.p.r..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, (OMISSIS) e (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.
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