Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30044. L’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale va proposto con citazione

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Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS); ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo, in forma duplice articolato, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il condominio (OMISSIS) non ha svolto difese.
Con l’unico motivo, articolato in forma binaria, i ricorrenti denunciano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 433 e 327 c.p.c.; la nullita’ della sentenza perche’ carente e contraddittoria nella motivazione, viziata da error in procedendo, resa in violazione del diritto di difesa.
Deducono, per quel che rileva in questa sede, che l’adozione della forma del ricorso non e’ valsa ad escludere, di gia’ all’atto del deposito dello stesso ricorso in cancelleria ed indipendentemente dalla notificazione, la valida e tempestiva instaurazione del rapporto processuale; che non ha alcuna efficacia preclusiva l’errore in cui sono eventualmente incorsi, atteso che hanno fatto affidamento sull’elaborazione giurisprudenziale di legittimita’ consolidata al tempo della proposizione dell’impugnazione; che dunque “andavano e vanno rimessi in termini per la riproposizione dell’atto di impugnazione” (cosi’ ricorso, pag. 9).
Il ricorso va respinto.
Alla data – 1.12.2008 – di deposito del ricorso recante l’atto di gravame avverso la sentenza n. 2225/2007 del tribunale di Nola l’indirizzo giurisprudenziale enunciato in via assolutamente prioritaria da questa Corte di legittimita’ era ben chiaro e si esprimeva nel senso che l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale, in assenza di previsioni di legge “ad hoc”, va proposto – secondo la regola generale contenuta nell’articolo 342 c.p.c. – con citazione; cosicche’ la tempestivita’ dell’appello va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice “ad quem” (cfr. Cass. 8.4.2009, n. 8536; Cass. 25.2.2009, n. 4498, secondo cui, nei procedimenti nei quali l’appello, in base al principio di cui all’articolo 342 cod. proc. civ., va proposto con citazione, ai fini della “vocatio in ius”, vale la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario; cosicche’ se, erroneamente, l’impugnazione, anziche’ con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestivita’ occorre avere riguardo non alla data di deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza; Cass. 11.9.2008, n. 23412, secondo cui, qualora l’appello a sentenza pronunciata in esito ad un giudizio celebrato con rito ordinario (nella specie, impugnazione prevista dalla L. 16 marzo 1942, n. 267, articolo 99) venga proposto con la forma prescritta per l’appello alle sentenze pronunciate in esito a giudizio camerale, il deposito del ricorso, pur se tempestivo, non e’ idoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale, il quale richiede che l’atto recettizio di impugnazione venga portato a conoscenza della parte entro il termine perentorio stabilito dall’articolo 325 c.p.c., nella forma legale della notificazione e nel luogo indicato dall’articolo 330 c.p.c., sicche’ l’eventuale sanatoria di tale atto nullo e’ ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata “medio tempore” alcuna decadenza – quale, appunto, quella conseguente all’inosservanza del termine perentorio entro il quale deve avvenire la ricezione dell’atto – che abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, l’inammissibilita’ dell’appello; Cass. 11.4.2006, n. 8440, secondo cui in tema di condominio, l’impugnazione della delibera dell’assemblea puo’ avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, ma in quest’ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all’articolo 1137 c.c., occorre tenere conto della data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, anziche’ di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento dell’iscrizione a ruolo della causa).
In questo quadro non si delineano i margini dell'”overruling”.

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