Il compimento di atti della vita privata nei luoghi di lavoro, di studio e di svago non costituisce, dunque, condizione sufficiente per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora, trattandosi di luoghi generalmente accessibili ad una pluralita’ di soggetti anche senza il preventivo consenso dell’avente diritto e ad essi e’, pertanto, intrinsecamente estraneo il carattere di riservatezza. Di guisa che la tutela penale avverso l’intrusione altrui e’ riconosciuta solo se tali luoghi assumano – o nelle sole parti in cui abbiano assunto – caratteristiche proprie dell’abitazione, in quanto destinati anche – allo svolgimento di atti della vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento).
Sentenza 8 marzo 2018, n. 10498
Data udienza 16 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. TUDINO Alessandri – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRINA TUDINO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PERELLI Simone;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 giugno 2016, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 9 dicembre 2015 con la quale gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai reati di violazione di domicilio e violenza privata per essersi introdotti in un istituto scolastico (OMISSIS), ed essersi ivi trattenuti contro la volonta’ dei titolari, interrompendo l’attivita’ didattica ed esponendo dalle finestre uno striscione, nel contesto di manifestazioni non autorizzate di protesta contro il finanziamento pubblico delle scuole private.
2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso, per mezzo del Difensore, gli imputati.
2.1 Con un primo motivo, hanno dedotto inosservanza e falsa applicazione della legge penale e relativi vizi di motivazione per avere il giudice di merito ritenuto che l’attivita’ di manifestazione non violenta, portata all’interno di un istituto privato, integrasse il delitto di cui all’articolo 610 c.p., in assenza di qualsivoglia forma di coercizione posta in essere dai manifestanti, non evidenziata in sentenza e comunque non sorretta dal necessario elemento soggettivo. Hanno, altresi’, contestato la ritenuta sussistenza del delitto di violazione di domicilio per non potersi annoverare l’istituto scolastico tra i luoghi oggetto di tutela della norma incriminatrice contestata.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, si contesta la determinazione della pena, in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente, non avendo la Corte d’appello adeguatamente considerato le modalita’ del fatto e la personalita’ degli imputati, riportandosi alla motivazione resa sul punto dal giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato, nei limiti di cui di seguito.
2. Il motivo, con il quale e’ stata denunciata l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’ingresso degli imputati nei locali dell’istituto d’istruzione, deve essere accolto.
2.1. In merito alla tutela del domicilio, questa Corte, nella massima espressione nomofilattica, ha recentemente affermato che ai fini della configurabilita’ del reato previsto dall’articolo 624 bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si pongono in essere, non occasionalmente, atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico ne’ accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attivita’ lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076). Le Sezioni Unite hanno, in particolare, rilevato come l’espressione contenuta nell’articolo 624 bis c.p., “in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte, a privata dimora” debba essere riferita ad un luogo che sia stato funzionalmente destinato, in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico, allo svolgimento di atti della vita privata, seppur non solo della vita familiare e intima. In tale nozione vanno conseguentemente ricompresi i luoghi che, ancorche’ non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, assumano, comunque, caratteristiche d’intimita’ e riservatezza.
2.2. L’estensione dell’ambito di applicabilita’ della fattispecie incriminatrice anche a luoghi che non possano considerarsi abitazione in senso stretto deriva, da un lato, dalla necessita’ di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, dall’altro, dall’esigenza di tutelare l’individuo anche nel caso in cui compia atti della vita privata al di fuori dell’abitazione. In sintonia con la ratio della norma, deve, tuttavia, trattarsi di luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell’abitazione in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilita’, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto.
2.3. Siffatta interpretazione della norma e’ conforme ai principi enucleabili, in tema di privata dimora, dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008), che ha inquadrato la liberta’ domiciliare nel sistema delle liberta’ fondamentali, riconoscendole “una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo”.
2.4. Del resto, la ponderazione tra gli interessi concorrenti mediante individuazione del criterio della stabile destinazione funzionale era stata gia’ operata nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269, in cui – dopo aver premesso che la nozione di domicilio di cui all’articolo 14 Cost. e’ piu’ estesa di quella ricavabile dall’articolo 614 c.p. – la Corte ha affermato che, qualunque sia il rapporto tra le due disposizioni, “il concetto di domicilio non puo’ essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimita’ e riservatezza”. Non v’e’ dubbio che “il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona e’ assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa si’ che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarita’, perche’ il luogo rimane connotato dalla personalita’ del titolare, sia questo o meno presente”. Assume, dunque, rilievo, quale elemento caratterizzante della nozione di privata dimora, il requisito della stabilita’ “perche’ e’ solo questa, anche se intesa in senso relativo, che puo’ trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che puo’ fargli acquistare un’autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarita’”.
2.5. Nel quadro cosi’ delineato, l’interpretazione letterale e sistematica delle norme declina la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) destinazione del luogo allo svolgimento di attivita’ della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attivita’ professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da apprezzabile stabilita’ e non da mera occasionalita’; c) inaccessibilita’ del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.
2.6. Il compimento di atti della vita privata nei luoghi di lavoro, di studio e di svago non costituisce, dunque, condizione sufficiente per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora, trattandosi di luoghi generalmente accessibili ad una pluralita’ di soggetti anche senza il preventivo consenso dell’avente diritto e ad essi e’, pertanto, intrinsecamente estraneo il carattere di riservatezza. Di guisa che la tutela penale avverso l’intrusione altrui e’ riconosciuta solo se tali luoghi assumano – o nelle sole parti in cui abbiano assunto – caratteristiche proprie dell’abitazione, in quanto destinati anche – allo svolgimento di atti della vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento).
2.7. Siffatta interpretazione appare coerente anche con il disposto di cui all’articolo 52 c.p., comma 3, introdotto dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59, articolo 1, che estende la presunzione di proporzionalita’ a favore della reazione di difesa anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale. Disposizione che sarebbe stata del tutto pleonastica se la nozione di privata dimora fosse idonea a ricomprendere, di per se e generalmente, tutti i luoghi in cui il soggetto svolge atti della vita privata.
3. Alla luce delle linee ermeneutiche sopra tracciate, e’ evidente come l’accesso degli imputati nella sede dell’istituto (OMISSIS), preceduto da avviso citofonico e regolare apertura da parte degli addetti, non possa configurare la violazione contesta, non emergendo dalla sentenza impugnata che gli agenti si siano introdotti anche in stanze non aperte al pubblico e, dunque, rispondenti alle caratteristiche di privata dimora sopra delineate.
4. La sentenza deve quindi essere annullata con riferimento alla condanna in parte qua.
5. E’, invece, infondato il motivo relativo alla ritenuta (in)sussistenza del delitto di cui all’articolo 610 c.p..
5.1. La sentenza impugnata e’, sul punto, immune da censure, avendo dato atto – con adeguata e coerente motivazione – delle ragioni di resistenza ai motivi d’appello, ricostruendo i segmenti in cui si e’ articolata la condotta degli imputati che, dopo aver fatto ingresso negli uffici, hanno interrotto l’attivita’ didattica, danneggiato mobili e suppellettili ed esposto uno striscione dalla finestra, nonostante l’invito dei responsabili a lasciare i locali ed anzi vincendone la resistenza attraverso l’impiego di violenza fisica.
5.2. La giurisprudenza di questa Corte ha, peraltro, avuto modo di affermare che “l’elemento della violenza nel reato di cui all’articolo 610 c.p., si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della liberta’ di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volonta’ altrui, impedendone la libera determinazione” (Cass., Sez. V, n. 4284/2016 del 29/09/2015, Rv 266020). La configurabilita’ del reato e’ stata pacificamente ammessa dall’elaborazione giurisprudenziale, senza che il responsabile risultasse aver compiuto atti di violenza o minaccia stricto sensu, in presenza di atti costrittivi o comunque impeditivi, idonee ad incidere sulla liberta’ di autodeterminazione: si pensi, ad esempio, a chi intenzionalmente, e rifiutandosi poi di liberare l’accesso, pur senza intemperanze verbali – parcheggi un’auto in modo tale da impedire a un’altra vettura di spostarsi (Cass., Sez. V, n. 16571 del 20/04/2006, Badalamenti), o ostruisca cosi’ il passaggio verso un fabbricato (Cass., Sez. V, n. 8425/2014 del 20/11/2013, Iovino), ovvero occupi l’area di sosta riservata ad una specifica persona invalida (Cass., Sez. V, n. 17794 del 23/02/2017, Milano). Ed appare evidente come uno stato di coartazione psicologica possa determinarsi, nell’ambito di una manifestazione di protesta, gia’ solo in virtu’ della forza intimidatrice correlata alla presenza di un gruppo di persone animate dal medesimo proposito e che dimostrino il chiaro intento di interrompere un’attivita’, pur senza rivolgere alle persone offese espressioni di esplicita portata minatoria.
5.3. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato atto dell’estrinsecarsi di atti di violenza propria che, nell’ambito della manifestazione di protesta in atto, e’ stata correttamente ritenuta sorretta dall’elemento soggettivo, esplicitamente giustificato nella forma del dolo generico (Sez. 5, Sentenza n.4526 del 03/11/2010, Rv. 249247).
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