Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 5 marzo 2018, n. 9921. ‘Occultamento delle scritture contabili’ e ‘omessa tenuta’ possono essere contestate alternativamente.

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3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto, pur lamentando violazioni di legge, si riferiscono, piuttosto, a presunti vizi e difetti motivazionali della sentenza impugnata e soffrono entrambi di omogenee ragioni di inammissibilita’.
L’uno e’ riferito alla mancata valutazione della deduzione difensiva circa il reale trasferimento della sede sociale della societa’ fallita a (OMISSIS), trasferimento ritenuto, invece, fittizio da entrambe le conformi sentenze di merito; l’altro, all’errata valutazione del dato probatorio da parte dei giudici di primo e secondo grado, con riferimento alla sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, richiesto necessariamente dalla costante giurisprudenza di legittimita’.
Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, oltre che inammissibili perche’ chiamano questa Corte ad una rivalutazione nel merito dei fatti per i quali e’ processo, non consentita in sede di legittimita’: ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le piu’ recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonche’, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507.
Tali motivi si evidenziano, altresi’, per essere viziati da intrinseca ed estrinseca genericita’, poiche’ apodittici nell’esposizione e limitati ad una riproposizione delle ragioni d’appello, senza un reale confronto con le ragioni della sentenza impugnata (cfr., per il pacifico orientamento in tal senso, Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456 e, da ultimo, con riferimento all’applicabilita’ di tale vizio dell’impugnazione non soltanto al ricorso per cassazione ma anche all’atto di appello, cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), benche’ debba mettersi in evidenza il loro essere destituiti di fondamento, comunque, anche nel merito.
Ed infatti, le motivazioni dei provvedimenti di primo e secondo grado – reciprocamente saldate tra loro, nell’esame di questa Corte di legittimita’, secondo lo schema logico della “doppia sentenza conforme” – mostrano chiarezza argomentativa e linearita’ di ricostruzione della vicenda, sia nel dedurre la manifesta fittizieta’ dello spostamento di sede sociale all’estero, sia nel desumere, dalle risultanze di prova, la sussistenza del dolo specifico necessario ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale a carico del ricorrente.
In relazione alla prova del dolo, si mette in risalto nella motivazione d’appello lo “spropositato ammontare della massa passiva”, pari circa 2 milioni di Euro, maturato ben prima dell’asserito trasferimento all’estero, di cui, peraltro, si lamenta, da parte dei giudici, l’assenza di qualsiasi contestualizzazione e ragione economica idonea a farlo ritenere effettivo, quali elementi sintomatici della consapevolezza di cio’ che si stava provocando e stava avvenendo in capo al ricorrente.
4. L’ultimo motivo di ricorso egualmente risulta inammissibile, perche’ del tutto generico nella prospettazione della doglianza sulla mancata concessione delle circostanze generiche all’imputato e sulla misura della quantificazione della pena nel suo complesso. La doglianza e’ pedissequamente riproposta in sede di legittimita’ in modo identico a quello riferito ai motivi d’appello, senza confronto con la motivazione di diniego delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 62-bis c.p.p., laddove, invece, le ragioni della sentenza impugnata sono ben argomentate, logiche e prive di vizi argomentativi, riferite alla constata presenza di precedenti penali specifici nel certificato penale del ricorrente, nonche’ alle conseguenze del reato sulle dinamiche della procedura fallimentare e, quindi, alla determinazione finale dell’entita’ della pena. Tanto piu’ che il sindacato di legittimita’ sulla determinazione in concreto della misura della pena si ferma dinanzi ad una motivazione di merito che indichi, come nel caso di specie, gli elementi ritenuti rilevanti e incidenti tra quelli, valutabili e richiamati, di cui all’articolo 133 c.p. (Sez. 1, n. 3155 del 25/9/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

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