Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 5 marzo 2018, n. 9984. La pronuncia della sentenza di condanna costituisce il termine finale di riferimento per operare la confisca lei beni

La circostanza che il provvedimento di confisca sia alternativamente emesso da parte del giudice dell’esecuzione, dopo la condanna irrevocabile, non puo’ modificare la prospettiva temporale, che e’ anche prospettiva ontologica e funzionale, connessa a tale misura.
Il limite, a cui il giudice dell’esecuzione deve attenersi per valutare se l’acquisto sia da presumere di illecita accumulazione da parte dell’imputato, ora condannato, e’ pur sempre, appunto, la sentenza di condanna; e la confisca in esame non potra’ essere disposta per beni entrati solo successivamente nel patrimonio di lui, giacche’, diversamente opinando, si annetterebbero al giudice dell’esecuzione compiti di accertamento su un ambito temporale estraneo al vaglio compiuto dal giudice della cognizione, travalicanti quelli che sarebbero stati a quest’ultimo possibili e gli sarebbero in definitiva spettati.
La pronuncia della sentenza di condanna costituisce il termine finale di riferimento per operare la confisca lei beni, a norma del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, conv. dalla L. n. 356 del 1992.

 

Sentenza 5 marzo 2018, n. 9984
Data udienza 23 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Frances – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/04/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 28 settembre 2016 il G.i.p. del Tribunale di Torino giudice dell’esecuzione, in rapporto alla sentenza di condanna, per reati ricadenti nell’ambito del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, conv. dalla L. n. 356 del 1992, emessa dal medesimo Ufficio, in data 5 settembre 2014, irrevocabile il 4 marzo 2015, nei confronti di (OMISSIS) – disponeva, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p., e articolo 667 c.p.p., comma 4, la confisca della somma di denaro di 6.390 Euro, sequestrata nell’abitazione del condannato il 3.5.2016, in esito ad una perquisizione eseguita nell’ambito di un procedimento penale successivamente aperto e pendente a suo carico.
Il provvedimento era ribadito, con l’ordinanza 13 aprile 2017 in epigrafe, pronunciata all’esito del procedimento camerale partecipato instaurato a seguito dell’opposizione dell’interessato. Il giudice dell’esecuzione riteneva che questi non avesse offerto alcun positivo elemento capace di attestare l’origine lecita della somma, sproporzionata rispetto al reddito da lui dichiarato ed alla sua attivita’ economica.
2. Ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia, mediante unico motivo, che denuncia l’inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, conv. dalla L. n. 356 del 1992, nonche’ il vizio di motivazione.
Tale disposizione sarebbe stata violata, in quanto essa non consentirebbe la speciale confisca in oggetto in ordine a beni acquistati dal condannato dopo la pronuncia della sentenza irrevocabile a suo carico, ne’ l’ordinanza impugnata spiegherebbe la ragione per la quale una somma di denaro, rinvenuta nel maggio 2016, possa ritenersi entrata a far parte del patrimonio del condannato gia’ alla data del marzo 2015.
3. Nella requisitoria presentata, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la reiezione del ricorso, sostenendo – e sul punto sollecitando una rivisitazione dell’esistente orientamento giurisprudenziale di legittimita’ – che la corretta interpretazione della disposizione in parola dovrebbe indurre a ritenere confiscabili, in sede esecutiva, ricorrendone i presupposti legali e probatori e fatto salvo il limite del tempo ragionevole, tutti i beni del condannato, anche se pervenuti (o a maggior ragione solo scoperti) posteriormente alla sentenza irrevocabile di condanna.
A tale interpretazione dovrebbe indurre la considerazione del ruolo ormai nel sistema riconosciuto al giudice dell’esecuzione, che non e’ un giudice “minore” rispetto a quello della cognizione e, salve le preclusioni in tale sede maturate, puo’ esercitare tutti i poteri consoni alla sua funzione; ne’ si dovrebbe temere il rischio di sovrapposizione tra confisca atipica, regolata dalla disposizione in esame, e confisca di prevenzione, istituti che rimarrebbero ancorati a presupposti diversi, solo parzialmente coincidenti, restando l’area di parziale reciproca interferenza comunque giustificata dalla moderna complessita’ dei fenomeni criminologici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito precisati.
2. La misura patrimoniale prevista dal Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, conv. dalla L. n. 356 del 1992, si colloca nell’alveo delle piu’ moderne forme di contrasto alla criminalita’, organizzata e non solo, ideate (anche in prospettiva di diritto uniforme Europeo, in rapporto alla direttiva 2014/42/UE, e sovranazionale in genere: v. Corte cost. n. 33 del 2018) per ovviare ai limiti di efficacia prevenzionale della confisca penale “classica”, che nascono dalla necessita’, altrimenti esistente, di dimostrare il nesso di pertinenza, in termini di strumentalita’ o di derivazione, tra il bene da confiscare e il singolo reato per cui e’ pronunciata condanna.
La misura – nella sua funzione di contrasto del possibile reimpiego di risorse illecite per il finanziamento di attivita’ ulteriori di analoga matrice, o anche del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi della concorrenza e del mercato – si caratterizza dunque per un allentamento del rapporto tra l’oggetto dell’ablazione e il reato, nel quadro del parallelo affievolimento degli oneri probatori da assolvere per disporla.
In coerenza con tale ratio, secondo la consolidata interpretazione del quadro normativo di riferimento, offerta dalla Corte di legittimita’ (v. Sez. U, n. 920 del 17.12.2003, dep. 2004, Montella, Rv 226490), la condanna per uno dei reati elencati nell’articolo 12-sexies, citato, comporta la confisca dei beni nella disponibilita’ del condannato quando – indipendentemente da una diretta connessione tra questi e il reato cui la condanna stessa si riferisce o tra i beni e l’attivita’ criminosa in genere del condannato – per un verso sia provata l’evenienza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attivita’ economica e il valore economico di detti beni e, per altro verso, non risulti una giustificazione credibile, fornita dall’interessato circa la loro provenienza.
Riscontrati tali elementi – la condanna, la presenza dei beni di valore sproporzionato, la mancata giustificazione della loro lecita origine, tutti indici di pericolosita’ attuale – la confiscabilita’ dei beni medesimi non e’ esclusa per il fatto che il loro valore superi il provento del delitto per cui la condanna e’ intervenuta, o che essi siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si e’ proceduto (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657; Sez. 5, n. 19358 del 21/02/2013, Rao, Rv. 255381; Sez. 6, n. 22020 del 22/11/2011, Notarangelo, Rv. 252849; Sez. 1, n. 11269 del 18/02/2009, Pelle, Rv. 243493; Sez. 3, n. 38429 del 09/07/2008, Sforza, Rv. 241273).
3. La giurisprudenza di legittimita’ non ha neppure tardato a riccnoscere, in armonia con la generale competenza che il codice di rito intesta al giudice dell’esecuzione in materia di confisca pertinenziale, che anche la confisca dei beni patrimoniali di valore sproporzionato, dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dal Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, conv. dalla L. n. 356 del 1992, possa essere disposta in sede esecutiva, tanto de plano (a norma dell’articolo 676 c.p.p., e articolo 667 c.p.p., comma 4) che all’esito della procedura in contraddittorio a norma dell’articolo 666 c.p.p., salvo che sulla questione non abbia gia’ provveduto il giudice della cognizione con conseguente preclusione processuale (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221; Sez. 6, n. 27343 del 20/05/2008, Ciancimino, Rv. 240585; Sez. 1, Sentenza n. 22752 del 09/03/2007, Billeci, Rv. 236876; Sez. 5, n. 45709 del 25/06/2003, Bossi, Rv. 226738).
Anzi e’ stato acutamente osservato (Sez. U, n. 29022 del 2001, cit.) che proprio la fase dell’esecuzione sarebbe la sede elettiva per affrontare la questione della confisca, e deciderla nel contraddittorio potenziale delle parti, in un momento successivo al realizzarsi del requisito soggettivo di condannato per uno dei delitti indicati dalla norma, apparendo tale soluzione la piu’ aderente ai principi costituzionali; cio’ in virtu’ del superamento della presunzione di non colpevolezza e per la piu’ completa garanzia del concreto esercizio del diritto di difesa, in quanto nella fase di cognizione l’imputato avrebbe tutto l’interesse a dimostrare la propria estraneita’ ai reati dei quali e’ chiamato a rispondere e a concentrare su questo profilo i suoi argomenti.
4. Se l’acquisto del bene, in relazione a cui la confisca “allargata” e’ disposta, puo’ essersi realizzato prima od anche dopo la commissione del reato fermo restando che la presunzione di illegittima accumulazione deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, con esclusione dei beni ictu oculi estranei all’agire criminoso, ad esempio perche’ acquistati in un periodo di tempo enormemente anteriore (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D’Ettorre, Rv. 256882), dovendosi in tal caso avere riguardo non tanto al momento formale dell’acquisto, quanto al momento in cui il bene viene pagato o, se esso e’ significativamente incrementato nel suo valore grazie a successivi conferimenti di denaro, al momento in cui detti incrementi di valore sono realizzati: (Sez. 1, n. 34136 del 13/06/2014, Balsebre, Rv. 261202) – la confisca medesima, ordinata in cognizione, vertera’ evidentemente sul patrimonio del soggetto, quale esistente al tempo della condanna (o dell’applicazione di pena ex articolo 444 cod. proc. pen.) per uno dei reati indicati dal Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, citato.
Come gia’ perspicuamente rilevato da questa Corte (Sez. 1, n. 36592 del 28/03/2017, Barresi), la circostanza che il provvedimento di confisca sia alternativamente emesso da parte del giudice dell’esecuzione, dopo la condanna irrevocabile, non puo’ modificare la prospettiva temporale, che e’ anche prospettiva ontologica e funzionale, connessa a tale misura.
Il limite, a cui il giudice dell’esecuzione deve attenersi per valutare se l’acquisto sia da presumere di illecita accumulazione da parte dell’imputato, ora condannato, e’ pur sempre, appunto, la sentenza di condanna; e la confisca in esame non potra’ essere disposta per beni entrati solo successivamente nel patrimonio di lui, giacche’, diversamente opinando, si annetterebbero al giudice dell’esecuzione compiti di accertamento su un ambito temporale estraneo al vaglio compiuto dal giudice della cognizione, travalicanti quelli che sarebbero stati a quest’ultimo possibili e gli sarebbero in definitiva spettati.
5. Occorre quindi ribadire che la pronuncia della sentenza di condanna costituisce il termine finale di riferimento per operare la confisca lei beni, a norma del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, conv. dalla L. n. 356 del 1992.
E, proprio perche’ il giudice dell’esecuzione e’ abilitato a compiere esclusivamente l’attivita’ che avrebbe potuto svolgere il giudice della cognizione, rispetto a cui egli interviene in via surrogatoria, per stabilire l’anteriorita’ o posteriorita’ dell’acquisto deve aversi riguardo alla data della sentenza del grado del giudizio di merito nel quale si e’ perfezionato l’accertamento della responsabilita’ penale, presupposto dalla confisca (Sez. 1, n. 36592 del 2017, citata; Sez. 1, n. 17539 del 21/10/2016, dep. 2017, Consiglio, Rv. 269866).
Residua giusto l’ipotesi, come pure e’ stato evidenziato (Sez. 1, n. 51 del 19/12/2016, dep. 02/01/2017, Cecere, Rv. 269293), in cui il bene sia stato acquistato successivamente alla sentenza, ma con risorse finanziarie che risultino essere state in possesso del condannato prima di essa, e che si sarebbero dunque esse stesse potute e dovute confiscare in cognizione, cui puo’ logicamente equipararsi l’ipotesi del bene, che si identifichi con il denaro o che abbia diretta natura finanziaria, preesistente alla sentenza e solo successivamente scoperto o rinvenuto; ipotesi che tuttavia esigono specifica allegazione e adeguato sostegno probatorio.
6. Proprio in relazione a cio’ l’ordinanza impugnata, che non si e’ attenuta a tali principi, appare viziata.
Essa, incurante del limite dei poteri di accertamento esercitabili dal giudice dell’esecuzione, ha ordinato la confisca del denaro rinvenuto dopo la condanna, senza avere adeguatamente riscontrato l’indispensabile presupposto del suo eventuale anteriore ingresso nel patrimonio del soggetto ablato.
Se ne impone pertanto l’annullamento, con rinvio al giudice che l’ha pronunciata per rinnovato esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Torino.

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