Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 5 marzo 2018, n. 9921. ‘Occultamento delle scritture contabili’ e ‘omessa tenuta’ possono essere contestate alternativamente.

‘Occultamento delle scritture contabili’ e ‘omessa tenuta’ possono essere contestate alternativamente.

Sentenza 5 marzo 2018, n. 9921
Data udienza 6 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Anton – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matild – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BRANCACCIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. PICARDI ANTONIETTA che ha concluso per l’inammissibilita’.
Udito il difensore avv. (OMISSIS) che chiede l’accoglimento del ricorso presentato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano in data 8.3.2013, con cui (OMISSIS) e’ stato condannato – quale liquidatore e poi amministratore unico della societa’ (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in data (OMISSIS) -, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, alla pena di anni tre di reclusione ed al pagamento di una provvisionale, alla parte civile costituita, pari a 100.000 Euro, oltre a pene accessorie interdittive.
2. Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore, proponendo differenti motivi.
2.1. La prima doglianza attiene alla illegittimita’ della contestazione alternativa mossa al ricorrente nell’imputazione e riferita sia alla mancata tenuta che alla sottrazione delle scritture contabili, con violazione del diritto di difesa in ragione dell’ambiguita’ dell’accusa.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e mancata acquisizione di una prova decisiva per non aver la Corte d’Appello valutato la circostanza della veridicita’ del trasferimento sociale all’estero e della mancanza dei libri contabili per tale ragione, nonostante la documentazione difensiva al riguardo; si e’ ignorato che il trasferimento e’ avvenuto per volonta’ dei due soci titolari di quote sociali, senza la presenza del ricorrente, non dovuta e, quindi, senza alcuna consapevolezza ne’ contributo da parte sua.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la mancanza dell’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, caratterizzato dal dolo specifico di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, che non sarebbe provato per il ricorrente, il quale non era titolare di alcun interesse economico nella societa’ fallita e si sarebbe adoperato per consentire al curatore la ricostruzione dello stato passivo.
2.4. Con la quarta censura il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e una quantificazione eccessiva della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile perche’, nel suo complesso, generico e manifestamente infondato.
2. Il primo motivo non e’ stato proposto in appello e, pertanto, risulta senza dubbio inammissibile.
In ogni caso, il contenuto della doglianza e’ manifestamente infondato.
La contestazione alternativa e’ pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Saccomanni, Rv. 262121), sovente motivata dalla necessita’ di verificare la condotta in sede dibattimentale (ex multis, Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, dep. 2008, Laurelli, Rv. 238636, Sez. 1, n. 10109 del 22/1/2007, Di Paola, Rv. 236107), corrispondendo, peraltro, tale formulazione alle stesse esigenze di difesa, posto che l’imputato e’ messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si sviluppera’ il dibattito processuale (Sez. 1, n. 10109 del 22/1/2007, cit.; Sez. 5, n. 38245 del 18/3/2004, Garramone, Rv. 230373; Sez. 5, n. 6018 del 23/1/1997, Montanelli, Rv. 208084).
Inoltre, in tema di bancarotta fraudolenta documentale e’ stato a lungo orientamento costante della giurisprudenza di legittimita’ quello secondo cui, ai fini della configurabilita’ del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l’occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l’omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili. Pertanto per la sussistenza del reato e’ sufficiente l’accertamento di una di esse e la presenza in capo all’imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 8369 del 27/9/2013, dep. 2014, Azzarello, Rv. 259038; Sez. 5, n. 9435 del 12/6/1984, Kranaver, Rv. 166406). Secondo giurisprudenza risalente, infatti, non ha rilievo che la formula letterale della norma, con il riferimento alla “tenuta” dei libri contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione della contabilita’, alluda ad un’azione positiva di tenuta irregolare, poiche’ detta ipotesi e’ da estendersi necessariamente a quella di omessa tenuta, al pari della totale distruzione o della sottrazione, essendo evidente che, in presenza del fine di recare pregiudizio ai creditori, la tenuta irregolare impone l’accertamento della effettiva impossibilita’ di ricostruzione delle operazioni dell’impresa, laddove la omessa tenuta (e ovviamente a maggior ragione la distruzione o la sottrazione) importa di per se’, oggettivamente, quella impossibilita’ (cfr. Sez. 5, n. 6967 del 11/5/1981, Cristofari, Rv. 149775).
Peraltro, anche un recente orientamento (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904), piu’ attento all’oggettivita’ giuridica dei differenti contenuti normativi della disposizione di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, lettera b), equipara senza dubbio “occultamento delle scritture contabili” e loro “omessa tenuta” -che costituiscono proprio le due condotte alternative contestate nel caso in esame all’odierno Collegio – pur affermando, contrariamente a quanto tradizionalmente sostenuto, una netta distinzione tra la diade “occultamento-omessa tenuta” delle scritture contabili e la fraudolenta tenuta di tali scritture, che integra una fattispecie autonoma ed alternativa in seno alla L. Fall., articolo 216, comma 1, lettera b).
Nessuna violazione, pertanto, del diritto di difesa dell’imputato si e’ determinata in ragione della contestazione alternativa del reato a lui ascritto.

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