Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 20 ottobre 2017, n. 48352. La valutazione sulla sussistenza del requisito della particolare tenuità dell’offesa

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Con l’odierno ricorso, il P.M. lamenta la violazione ed erronea applicazione del citato articolo 131-bis, nonche’ vizi di motivazione del provvedimento impugnato. Infatti, la laconica affermazione che l’offesa sarebbe, nel caso di specie, “sicuramente innegabile”, rivela che “sono state ingiustificatamente sottovalutate le modalita’ della condotta, concretizzatasi in un crescendo di azioni aggressive, intimidatorie e violente. Va ricordato che l’imputato, in concorso ed unione con altro individuo che non e’ stato possibile identificare, per un banale diverbio stradale ha compiuto una manovra di sorpasso azzardata e pericolosa, chiudendo la strada all’autovettura “antagonista” tanto da collidere con essa; quindi, mentre il complice si poneva col proprio corpo avanti all’altrui vettura impedendone il movimento, egli, incurante della presenza nella macchina del (OMISSIS) non solo della di lui moglie, ma soprattutto dei tre figli minori, ha sfogato la propria incontrollabile rabbia sferrando un violento calcio allo specchietto retrovisore esterno destro della vettura, spaccandolo. E’ intuibile il terrore che tali gesti, potenziale premessa di altre ben piu’ gravi violenze, debbono aver provocato nei tre bambini”.
Ad avviso del P.g. territoriale, percio’, la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sarebbe tutt’altro che modesta, ed “e’ indifferente che del nuovo istituto siano astrattamente sussistenti gli altri presupposti, perche’ (…) tutte le condizioni previste dall’articolo 131-bis devono ricorrere congiuntamente, cosicche’ il difetto anche di uno soltanto dei c.d. “indici-requisiti” previsti dalla norma determina l’inapplicabilita’ della disciplina”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. L’articolo 131-bis cod. pen., la cui rubrica recita “esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto”, stabilisce al primo comma che “nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita’ e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, comma 1, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale”. Ai fini della determinazione della pena detentiva da riguardare, in vista dell’applicazione della norma de qua, soccorrono i criteri dettati dal successivo quarto comma, secondo cui “non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale” (con la precisazione che, in quest’ultimo caso, non puo’ rilevare il giudizio di comparazione fra circostanze di segno contrario, disciplinato dall’articolo 69 cod. pen.).
Il secondo comma chiarisce che “l’offesa non puo’ essere ritenuta di particolare tenuita’ (…) quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta’, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’eta’ della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”. La nozione di non abitualita’ si ricava invece, a contrario, dalla previsione del comma successivo, secondo cui “il comportamento e’ abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’, nonche’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.
2.1 In una delle prime occasioni nelle quali questa Corte ha avuto modo di affrontare le tematiche sottese alla novella, si e’ precisato che “la rispondenza ai limiti di pena rappresenta (…) soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilita’, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuita’ dell’offesa e la non abitualita’ del comportamento. Il primo degli “indici-criteri” (cosi’ li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati (particolare tenuita’ dell’offesa) si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti” (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la modalita’ della condotta e l’esiguita’ del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’articolo 133 cod. pen. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalita’ dell’azione, gravita’ del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensita’ del dolo o grado della colpa). Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due “indici-requisiti” della modalita’ della condotta e dell’esiguita’ del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 133 cod. pen., comma 1, sussista l'”indice-criterio” della particolare tenuita’ dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualita’ del comportamento. Solo in questo caso si potra’ considerare il fatto di particolare tenuita’ ed escluderne, conseguentemente, la punibilita’” (Cass., Sez. 3, n. 15449 dell’08/04/2015, Mazzarotto).

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