Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 20 ottobre 2017, n. 48352. La valutazione sulla sussistenza del requisito della particolare tenuità dell’offesa

La valutazione sulla sussistenza del requisito della particolare tenuità dell’offesa debba essere assistita da idonea motivazione e che, in ogni caso, l’offesa non possa considerarsi particolarmente tenue in presenza di motivi banali e gravi prevaricazioni.

Sentenza 20 ottobre 2017, n. 48352
Data udienza 15 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia;
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 17/07/2015, all’esito del processo celebrato nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito per l’imputato non ricorrente l’Avv. (OMISSIS), la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.g. territoriale.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Padova ex articolo 469 c.p.p..
Il giudice di merito ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS):
– quanto ad un reato di violenza privata, in ragione della particolare tenuita’ del fatto;
– quanto ad un contestuale addebito di danneggiamento, per intervenuta remissione di querela.
I fatti si riferiscono a un diverbio verificatosi tra il (OMISSIS) (unitamente ad una persona non identificata, che viaggiava a bordo dell’auto da lui condotta) e tale (OMISSIS), per questioni di circolazione stradale: dopo reciproche intemperanze a causa di una mancata precedenza, l’imputato aveva tagliato la strada alla vettura condotta dal (OMISSIS) (che si trovava in compagnia della moglie e dei tre figli minori), quindi – stando ai termini della contestazione, come formulata in rubrica – era sceso dalla propria auto ed aveva sferrato un calcio su uno specchietto retrovisore del mezzo della controparte, rompendolo. Nel frattempo, l’uomo rimasto ignoto si era posizionato davanti all’auto del (OMISSIS), impedendogli di compiere manovre di sorta.
Preso atto della remissione della querela da parte della persona offesa, e della conseguente accettazione del (OMISSIS), il Tribunale ha evidenziato come il (OMISSIS), escusso in udienza in via preliminare, avesse chiarito che i comportamenti violenti erano stati tenuti dal presunto concorrente dell’imputato: il soggetto non identificato non aveva soltanto limitato le possibilita’ di movimento del querelante, ma anche danneggiato in prima persona lo specchietto. Esaminati quindi i presupposti di legge per poter ravvisare un fatto di particolare tenuita’, ha segnalato che “la fattispecie contestata rientra nei limiti edittali dei 5 anni di cui all’articolo 131-bis cod. pen.; sicuramente e’ innegabile la tenuita’ dell’offesa. L’imputato e’ incensurato. La prognosi di astensione futura dalla commissione di ulteriori reati e’ favorevole. La persona offesa, pur regolarmente citata, non era presente”.

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