Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 20 ottobre 2017, n. 48352. La valutazione sulla sussistenza del requisito della particolare tenuità dell’offesa

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2.3 Tanto premesso, sul piano delle previsioni edittali va subito chiarito che non si rinvengono ostacoli all’applicazione dell’istituto in argomento al caso di specie, come ritenuto dal giudice di merito: il delitto di cui all’articolo 610 cod. pen. e’ infatti sanzionato fino ad un massimo di quattro anni di reclusione. Quanto ai requisiti di carattere soggettivo, non puo’ dubitarsi che l’imputato fosse effettivamente incensurato, cosi’ escludendosi – avuto riguardo alla vita anteatta del (OMISSIS) – che quel tipo di comportamenti fosse per lui abituale.
La norma che descrive la causa di esclusione della punibilita’, tuttavia, impone di tener conto delle modalita’ concrete della condotta tenuta e delle conseguenze prodotte, richiamando – come gia’ ricordato in precedenza – i parametri previsti dall’articolo 133 cod. pen., comma 1; e, con riferimento a tali “indici-requisiti”, appare innegabile l’assoluta carenza motivazionale in cui risulta incorso il Tribunale di Padova, limitatosi ad affermare in termini apodittici che “sicuramente e’ innegabile la tenuita’ dell’offesa”.
Non e’ stato considerato, in particolare, che il (OMISSIS) si rese protagonista di prevaricazioni gratuite ed obiettivamente gravi, sia per l’estrema banalita’ delle ragioni del dissidio con il soggetto passivo (occasionato da questioni di viabilita’), sia per il protrarsi del comportamento aggressivo (iniziato gia’ quando l’imputato si trovava alla guida dell’auto), sia infine per avere egli insistito nel medesimo atteggiamento pur al cospetto della moglie e dei figli minori del querelante. Elementi, questi, di cui il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso dare contezza, quanto meno al fine di confutarne la rilevanza nella prospettiva della ricostruzione del quantum di offesa arrecata.
Analogamente, il giudice di merito non ha valutato che l’imputato commise due delitti (anche il concorso nel danneggiamento, a prescindere dalla successiva remissione della querela da parte del (OMISSIS)); reati, in ipotesi, avvinti da identico disegno criminoso, con la conseguente necessita’ di prendere atto che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale – l’istituto di cui all’articolo 131-bis cod. pen. non opera “in presenza di piu’ reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio” (v. Cass., Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Gau, Rv 264034; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 4852/2017 del 14/11/2016, De Marco, e Cass., Sez. 2, n. 1/2017 del 15/11/2016, Cattaneo).
Ne’ possono intendersi dirimenti le argomentazioni, comunque offerte dal Tribunale nella ricostruzione in fatto, circa il tono piu’ aggressivo che sarebbe stato utilizzato dall’ignoto passeggero del (OMISSIS), cui si dovrebbe imputare anche la rottura dello specchietto retrovisore: in vero, non solo rimane comunque pacifico che i due agirono in concorso nell’ultima fase degli accadimenti, l’uno agevolando (seppure con il solo scendere dall’auto) il fare violento e intimidatorio dell’altro, ma e’ innegabile che la prima e piu’ evidente condotta qualificabile ex articolo 610 cod. pen. consiste’ nella manovra con cui l’auto del (OMISSIS) fu sorpassata, con tanto di collisione tra i due mezzi. E non e’ posto in dubbio da alcuno che la vettura antagonista rispetto a quella della persona offesa fosse condotta dal (OMISSIS).
Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’addebito ex articolo 610 cod. pen., e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova, per il giudizio.

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