Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 18 ottobre 2017, n. 4835. L’art. 10, comma 1, lettera c) del TUE, individua, in modo tassativo, quali sono gli interventi per i quali è necessario il permesso di costruire

L’art. 10, comma 1, lettera c) del TUE, individua, in modo tassativo, quali sono gli interventi per i quali è necessario il permesso di costruire e tra essi indica soltanto «gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni». A sua volta, l’art. 22, comma 1, lettera c) dispone che sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività, tra l’altro, «c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c.» Ne deriva che l’intervento avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di uno stabile è sottoposto unicamente a segnalazione certificata di inizio attività

Consiglio di Stato

sezione sesta
sentenza 28 settembre – 18 ottobre 2017, n. 4835
Presidente Caracciolo – Estensore Lopilato

Fatto

1.– La Holding immobiliare s.r.l. ha effettuato lavori di ristrutturazione in base ad un permesso di costruire del 28 dicembre 2012, n. 56, rilasciato dal Comune di Cercola. Il Comune in data 25 febbraio 2014 – a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale della variante NTA del piano regolazione generale, con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania del 24 luglio 2013, n. 3830 –ha annullato in sede di autotutela, con atto del 25 febbraio 2014, n. 2368 il permesso di costruire precedentemente rilasciato. Lo stesso Tribunale, con sentenza 3 giugno 2014, n. 3039, ha rigettato il ricorso avverso l’annullamento in autotutela.
Il Comune ha emesso, pertanto, l’ordine di demolizione 20 gennaio 2015, n. 2. La società ha impugnato tale ordine di demolizione e il Tribunale amministrativo, con sentenza 26 maggio 2015, n. 2910, passata in giudicato, ha accolto il ricorso.
Successivamente a quest’ultima sentenza, la ricorrente ha presentato segnalazione certificata di inizio attività 31 luglio 2015, n. 8699.
Il Comune, con telegramma 4 agosto 2015, ha comunicato alla società il «provvedimento di divieto di prosecuzione di segnalato inizio attività». Con successiva nota del 9 settembre è stata comunicata alla società la richiesta all’Agenzia delle entrate di determinare il valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite.
1.1.– La società ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, atali atti, per i motivi poi riproposti in appello e riportati nei successivi punti.
1.2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 27 novembre 2015, n. 5492, ha rigettato il ricorso.
2.– La ricorrente in primo grado ha proposto appello, per i motivi riportati nella parte in diritto. 2.1.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, rilevando la non impugnabilità della nota del 9 settembre 2015 perché atto endoprocedimentale e nel merito chiedendo il rigetto dell’appello.
3.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 28 settembre 2017.

Diritto

1.– La questione all’esame della Sezione attiene alla legittimità del divieto di prosecuzione dell’attività edilizia posta in essere dalla società appellante sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività relativa ad un intervento consistente nella demolizione e ricostruzione di un edificio. L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza, prospettando le seguenti censure: i) l’intervento in questione, per la sua natura, è sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività, essendo stato «per errore» inizialmente richiesto il permesso di costruire; ii) la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la precedente sentenza n. 2910 del 2015 dello stesso Tribunale, favorevole all’appellante; iii) l’atto amministrativo, censurato in primo grado, sarebbe privo di adeguata motivazione.

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