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2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS), a mezzo di difensore, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto erronea applicazione dell’articolo 442 c.p.p., comma 2, e manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento alla determinazione della pena. In particolare, la ricorrente assume che essa sarebbe inficiata da errore di calcolo per avere il G.u.p. determinato la pena detentiva in giorni 10, approssimando per eccesso quella individuata a seguito della riduzione prevista per il rito abbreviato, errore non emendato dalla Corte d’appello che ha considerato la doglianza superata dalla volontaria esecuzione dei lavori di pubblica utilita’.
Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione dell’articolo 531 c.p.p., comma 1 e articolo 605 cod. proc. pen., rilevando la abnormita’ della statuizione di condanna per un reato dichiarato estinto, avendo la Corte d’appello adottato due dispositivi in seno alla stessa sentenza, con il primo confermando la condanna, con il secondo dichiarando estinto il reato per avvenuta esecuzione dei lavori di pubblica utilita’.
Con il terzo, infine, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al medesimo profilo, rilevando che la coesistenza delle due inconciliabili statuizioni non e’ stata in alcun modo giustificata nella sentenza impugnata.
Con successiva memoria depositata in data 08/05/2017, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni difensive, chiedendo che il ricorso, gia’ assegnato alla Settima Sezione Penale di questa Corte, venisse rimesso al Primo Presidente.
Con provvedimento in data 24/05/2017, la settima sezione penale di questa Corte ha disposto la rimessione degli atti a questa sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte d’appello ha ritenuto le doglianze formulate dall’appellante in punto determinazione della pena superate e non piu’ attuali a seguito della volontaria sottoposizione della (OMISSIS) ai lavori di pubblica utilita’ per la durata stabilita dal primo giudice, prima della irrevocabilita’ della sentenza di condanna e a seguito della richiesta, formulata all’udienza, di estinzione del reato, richiesta che quel giudice ha ritenuto di poter accogliere alla luce della documentazione acquisita (relazione finale dei lavori di pubblica utilita’), con conseguente riduzione del periodo di durata della sospensione della patente di guida.
3. Il primo motivo e’ infondato.
3.1. Con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, l’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis prevede, al di fuori dei casi in cui operi l’aggravante di aver causato un incidente stradale, la possibilita’ che la pena detentiva e pecuniaria siano sostituite con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 54. In caso di svolgimento positivo di esso, il giudice fissa nuova udienza e dichiara estinto il reato, disponendo la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, invece, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, dispone la revoca della pena sostituita con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.
Il caso all’esame pone in rilievo la questione se l’esecuzione del lavoro di pubblica utilita’ sia subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se il condannato possa eseguirla anche prima, cosi’ implicitamente rinunciando all’impugnazione. Un’interpretazione letterale del testo di legge sembrerebbe orientare verso la seconda soluzione, atteso che la competenza a disporre la revoca, in caso di violazione degli obblighi, non e’ esclusiva in capo al giudice dell’esecuzione, spettando alternativamente anche a quello che procede.
3.2. Tuttavia, un’interpretazione sistematica della norma non pare avallare tale opzione ermeneutica.
In linea generale, deve intanto rilevarsi il difetto di una norma nel sistema che autorizzi l’esecuzione di una pena prima della definitivita’ della sentenza che l’ha comminata, a tal fine rilevandosi l’aporia che la soluzione contraria introdurrebbe in caso di pendenza di un giudizio di gravame, il cui esito puo’ anche essere un verdetto assolutorio.
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