Qualora in sede di ammissione al gratuito patrocinio venga presentata da parte di un cittadino extra-UE la dichiarazione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, il beneficio non può essere revocato per il solo fatto che non venga successivamente prodotta la certificazione consolare

Sentenza 6 dicembre 2017, n. 54840
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriell – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS);
avverso il provvedimento del G.I.P. presso il TRIBUNALE di ROMA in data 24/03/2017;
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. Dott. CAPPELLO Gabriella;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. GAETA Piero, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni consequenziale provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24/03/2017, il G.i.p. presso il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso in opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 99, avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione del cittadino extra comunitario (OMISSIS), persona offesa del reato, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, adottata dal giudice al quale era stata avanzata richiesta di liquidazione degli onorari dall’avv. (OMISSIS).
2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del (OMISSIS), avv. (OMISSIS), deducendo violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 2. In particolare, parte ricorrente contesta la lettura della norma operata dal giudicante, rilevando che la revoca del beneficio era conseguita al mancato deposito della certificazione dell’autorita’ consolare di cui all’articolo citato, laddove l’ammissione era avvenuta sulla scorta della sola autocertificazione, rilevando che la norma non prevede alcuna causa di inammissibilita’ dell’istanza per mancata produzione della certificazione consolare circa il reddito del cittadino extra comunitario richiedente, altresi’ osservando che, nel caso di specie, non era stata richiesta alcuna documentazione, cosicche’ l’omessa produzione non poteva comportare la revoca del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno ad esporre.
2. Con l’ordinanza di rigetto dell’opposizione il giudice ha avallato la decisione adottata, rilevando che la parte interessata non aveva provveduto a depositare, nel termine di cui all’articolo 94, comma 3 stesso D.P.R., la certificazione di cui al citato articolo 79, comma 2 e che il beneficio poteva essere revocato anche nel caso di accertamento successivo della mancanza originaria dei requisiti.
3. Il motivo e’ fondato.
3.1. Devono, preliminarmente, chiarirsi i termini normativi in cui va inquadrata la fattispecie all’esame.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 2 stabilisce che l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato e’ inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati al comma 1, lettera a), b), c) e d) della stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i redditi prodotti all’estero, che “il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorita’ consolare competente, che attesta la veridicita’ di quanto in essa indicato”. Il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedano “…sono tenuti, a pena d’inammissibilita’ dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita’ di quanto in essa indicato”.
L’articolo 94 dello stesso D.P.R., poi, disciplina le ipotesi di impossibilita’ per tutti gli interessati (comma 1, con riferimento all’articolo 79, comma 3) e per i cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea (comma 2, con riferimento all’articolo 79, comma 2), a presentare la documentazione necessaria ai fine della verifica della veridicita’, prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell’interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno stato dell’Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell’istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato.
Quanto alla decisione dell’istanza di ammissione e al relativo procedimento, ivi compresi i connessi poteri istruttori del giudice, gli stessi sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 95, e s.s., laddove la revoca del beneficio gia’ concesso e’ invece disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 112 che, ai fini qui d’interesse, prevede alla lettera c) il caso in cui, nei termini di cui all’articolo 94, comma 3 or ora richiamato, non sia stata prodotta la certificazione consolare; e, alla lettera d), l’ipotesi in cui, d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario, in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
3.2. Fatta tale premessa, deve anche chiarirsi che, nel caso di specie, la revoca del beneficio e’ intervenuta per mancata produzione della sola certificazione consolare, poiche’ l’ammissione, secondo quanto affermato dal giudice nel provvedimento impugnato, era stata disposta in base alla autocertificazione sostitutiva prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 3. Cosicche’, deve anche concludersi nel senso che tale autocertificazione fosse stata tempestivamente prodotta dalla parte in conseguenza di un’allegata impossibilita’ di produrre la certificazione consolare, debitamente scrutinata dal giudice competente (circostanza sulla quale, invero, nulla e’ in contrario affermato nell’ordinanza impugnata).

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