Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 29 novembre 2017, n. 5595. n ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento

In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, nè un’ampia motivazione; inoltre, non può ammettersi l’esistenza in capo all’appellante di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può comunque legittimare.

Sentenza 29 novembre 2017, n. 5595
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9470 del 2008, proposto dalla signora Di Ge. Vi., rappresentata e difesa dall’avvocato An. Ab., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, sezione sesta, n. 10915 del 25 settembre 2008, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere abusive.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il consigliere Nicola D’Angelo e udito, per l’appellante, l’avvocato Ab.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La signora Vi. Di Ge. ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, l’ordinanza n. 153 del 23 ottobre 2007 con la quale il comune di (omissis) le ha ingiunto la demolizione di alcune opere eseguite su un fabbricato di sua proprietà – ubicato in via (omissis), in zona sismica e vincolata (località (omissis)) – consistenti nell’ampliamento di una abitazione preesistente sopra un terrazzo di proprietà.

2. Il T.a.r. adito con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso rilevando:

a) il carattere abusivo delle opere eseguite in zona vincolata;

b) l’aumento di volumetria e la modificazione della sagoma rispetto alla situazione precedente che avrebbero imposto il rilascio di un permesso di costruire;

c) l’irrilevanza della d.i.a. del 1996 ed il superamento dei termini procedimentali;

d) la mancanza di prove certa della data di esecuzione dei lavori da parte della ricorrente;

e) la non necessità della motivazione dell’ordine di demolizione.

[…segue pagina successiva]

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