Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 29 novembre 2017, n. 5595. n ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento

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In particolare, le opere abusive hanno riguardato la realizzazione di un locale sul terrazzo pertinenziale, in ampliamento del fabbricato, delle dimensioni di mt. 4,5 per mt. 1,90 e di altezza utile di mt. 2,40 in luogo di due preesistenti manufatti di minori dimensioni posti nella medesima area di sedime ed oggetto di istanza di sanatoria, ai sensi della legge n. 47/1985, non ancora rilasciata.

11. Nei motivi di appello, che nella sostanza ricalcano quelli proposti in primo grado, l’appellante sostiene, innanzitutto, che gli interventi edilizi contestati non fossero abusivi in quanto derivanti da una precedente D.I.A. del 1996 relativa ad una consistenza edilizia oggetto di una precedente domanda di condono nel 1986. Rileva poi il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, l’affidamento comunque ingenerato dalla realizzazione in anni precedenti dei lavori, l’assenza di aumenti di volume e di conseguenza l’assenza della violazione del divieto di realizzare opere in una zona sottoposta a vincolo ambientale.

12. Quanto prospettato dall’appellante non può essere condiviso.

L’ordinanza di demolizione impugnata contesta l’avvenuto ampliamento dell’abitazione mediante la creazione di un unico locale, di maggiori dimensioni, in luogo di due locali di minori dimensioni posti sul terrazzo pertinenziale. A fronte di tale constatazione, l’appellante evidenzia che l’intervento era contemplato nella D.I.A. presentata ne 1996, dichiarazione che, in quanto assentita, sarebbe stata idonea a determinare la legittimità delle opere.

Dalla documentazione depositata agli atti di causa, sia in primo grado che nel presente giudizio di appello, emerge invece che con la D.I.A. non sono state autorizzate opere esterne, quali ad esempio il collegamento tra i due copi di fabbrica, ma solo opere interne di bonifica. Inoltre, le medesime opere hanno modificato l’aspetto esteriore del fabbricato (cfr. corredo fotografico) in un’area vincolata sotto il profilo ambientale ed a rischio sismico (località (omissis) di (omissis)). Sarebbe stato dunque necessario acquisire preventivamente il nulla osta ambientale di cui all’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004 (ratione temporis applicabile).

13. Oltre all’infondatezza della censura incentrata sulla preesistenza delle opere, sono del pari infondati gli ulteriori vizi – motivi articolati avverso il provvedimento impugnato.

In primo luogo, non sussisteva in capo all’Amministrazione comunale un obbligo di comunicare preventivamente l’avvio del procedimento che ha dato luogo al provvedimento di demolizione (comunicazione che peraltro risulterebbe effettuata il 28 agosto 2007 con nota prot. 14711/2723T – cfr. premesse ordinanza di demolizione n. 153 del 2007), né di motivare ampiamente sulle ragioni di pubblico interesse che lo hanno supportato.

Come ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare la recente Adunanza plenaria del 17 ottobre 2017, n. 9, l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una motivazione del concreto interesse pubblico. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore.

In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198), né un’ampia motivazione (nel caso di specie, il Comune ha fatto riferimento nell’ordinanza all’abusività delle opere accertata con sopralluogo dei vigili urbani del 20 agosto 2007).

14. Inoltre, non può ammettersi l’esistenza in capo all’appellante di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può comunque legittimare (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2017, n. 908).

D’altronde, la conoscenza da parte del Comune delle opere abusive non è risalente nel tempo, essendo intervenuta, come detto, a seguito di un sopralluogo fatto poche settimane prima dell’adozione dell’ordine di demolizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2196).

15. I lavori contestati non potevano in ogni caso essere realizzati in quanto gravanti su opere abusive prive di condono (ancora in itinere). L’istituto del condono edilizio mira, infatti, ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, con il rilascio di un titolo che consenta l’ulteriore utilizzazione di un edificio realizzato in tutto o in parte in modo abusivo, ma non può ex se legittimare ulteriori lavori o attività eccedenti la situazione in atto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1326 del 2017).

16. Inoltre, l’ordinanza di demolizione, che aveva ad oggetto opere per le quali non era stato chiesto il condono, non poteva, come affermato dall’appellante, essere soggetta al regime della sospensione legale ai sensi degli artt. 32, del d.l. n. 326/2003 e 44, della legge n. 47/1985 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5198 del 2016).

17. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e per l’effetto va confermata la sentenza impugnata.

18. Nulla per le spese, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del comune di (omissis).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Oberdan Forlenza – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Daniela Di Carlo – Consigliere

Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore

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