L’errore nella trasfusione di sangue di gruppo diverso al paziente è un errore di gravita? tale da dover essere considerato come dotato di esclusiva forza propria nella determinazione dell’evento anche rispetto ad un precedente errore medico, conseguendone che il processo causale innescato dalla consegna di sangue di un particolare gruppo destinato ad un paziente diverso dalla vittima è caratterizzato esclusivamente errori che rappresentano lo sviluppo ulteriore dell’originario iter eziologico
Sentenza 31 ottobre 2017, n. 50038
Data udienza 10 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
udito il Procuratore generale, in persona del Dott. ROMANO GIULIO, che ha concluso per il rigetto per i tutti i ricorrenti;
udito il difensore Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
udito il difensore Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, che aveva condannato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui agli articoli 41, 110, 113 e 589 cod. pen. perche’, mediante condotte indipendenti e/o in cooperazione colposa tra loro, avevano cagionato la morte del paziente (OMISSIS), dovuta a reazione emolitica acuta post-trasfusionale in conseguenza di trasfusione, eseguita il (OMISSIS), di due sacche di emazie concentrate non emocompatibili con il gruppo sanguigno del ricevente, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonche’ per colpa specifica consistita nella violazione delle linee guida raccomandate dal Ministero della Salute ai fini della prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilita’ ABO e adottate, altresi’, nell’ambito dello specifico protocollo per la prevenzione degli errori trasfusionali (Delib. 14 febbraio 2008, n. 191) dall’Azienda Ospedaliera “(OMISSIS)”. In particolare, (OMISSIS) aveva innescato il processo di utilizzazione di sacche ematiche destinate al paziente quale tecnico addetto al Servizio di Trasfusione che aveva consegnato all’infermiere del Reparto di Ortopedia le sacche destinate ad altro paziente con gruppo sanguigno incompatibile con quello della vittima; (OMISSIS) era il medico in servizio presso il Reparto di Ortopedia che non aveva controllato che il gruppo sanguigno del soggetto ricevente corrispondesse a quello della sacca consegnata; (OMISSIS) era il medico in servizio presso il Reparto di Ortopedia che aveva perpetrato l’errore commesso dal (OMISSIS) disponendo la somministrazione di un’ulteriore sacca; (OMISSIS) era il medico anestesista rianimatore che, intervenuto per una consulenza, non aveva approfondito le cause della crisi ipotensiva per la quale era stato chiesto il suo intervento.
2. La Corte di Appello ha affermato: che l’errore materiale in cui e’ incorso (OMISSIS) era il primo, dal punto di vista cronologico, della serie causale che aveva condotto al decesso del paziente e che incombeva sul tecnico il dovere di controllare l’esatta corrispondenza dei dati anagrafici del paziente e dei codici magnetici identificativi delle sacche di emazie destinate al paziente stesso e riportati sulla copia della richiesta consegnatagli dall’infermiere con i codici identificativi delle sacche di emocomponente indicati sulla matrice della richiesta; che dovevano condividersi le conclusioni del perito, alle quali aveva gia’ prestato adesione il giudice di primo grado, a proposito delle posizioni di garanzia assunte dai medici di reparto; che (OMISSIS) aveva ordinato la somministrazione di una sacca di sangue A+ senza verificare la corrispondenza tra il gruppo sanguigno del paziente ed il gruppo sanguigno indicato sulla sacca, delegando all’infermiere il controllo sull’attivita’, particolarmente rischiosa in se’, senza operare alcuna verifica diretta nel corso della prima fase di infusione del sangue; che (OMISSIS) non aveva individuato i sintomi manifestati dalle condizioni cliniche del paziente pochi minuti dopo la somministrazione della prima sacca di emazie ed aveva omesso di porre una diagnosi differenziale e di controllare la compatibilita’ della sacca di emazie con il gruppo sanguigno del paziente, cosi’ tralasciando di sospendere la somministrazione ed ordinando la somministrazione di un’altra sacca; che (OMISSIS), specialista anestesista-rianimatore consultato dal Dott. (OMISSIS) per un consulto in seguito alla crisi ipotensiva del paziente, aveva omesso di ricercare autonomamente la causa di tale crisi e si era limitato a recepire le informazioni trasmessegli dal Dott. (OMISSIS) pur avendo in qualita’ di rianimatore competenze specifiche anche sul piano trasfusionale.
3. Ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo, con un primo motivo, violazione degli articoli 125 e 605 cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla responsabilita’. Lamenta l’omessa valutazione delle doglianze difensive mosse con l’atto di appello, l’equiparazione delle condotte di tutti gli imputati senza diversificazione di ruoli, qualifiche e mansioni. In particolare, deduce di aver avuto un ruolo meramente esecutivo consistente nello “strisciare” la c.d. pistola collegata ad un computer sul codice a barre apposto sulle sacche di emazie, laddove spettava all’infermiere che le riceveva in consegna controllarne la corrispondenza con i dati del paziente. Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell’articolo 41 cod. pen., mancanza di motivazione circa la interruzione del nesso di causalita’, ritenendo che la trasfusione sia un atto medico regolamentato da procedure operative specifiche che medico ed infermiere sono tenuti a seguire in base a linee guida individuate con Decreto del Ministero della Salute del 3 marzo 2005 e con Raccomandazione sulla prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilita’ ABO del medesimo Ministero. Ritiene che la condotta dei sanitari sia causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalita’ tra l’evento e l’attivita’ di consegna delle emazie; la Corte di Appello ha omesso di valutare che l’evento avrebbe potuto e dovuto essere evitato attraverso il semplice raffronto tra i dati a disposizione dei sanitari.
4. Ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo, con un primo motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 41 cod. pen. e mancanza o contraddittorieta’ della motivazione sul presupposto che dalla sua condotta non sia derivata la morte del paziente. Ritiene che i medici successivamente intervenuti abbiano, con la loro condotta, irrimediabilmente sacrificato la possibilita’ di innescare la reversione del processo emolitico con una adeguata terapia di globuli rossi; l’errore del (OMISSIS) doveva, infatti, considerarsi scarsamente offensivo in ragione della bassissima quantita’ di emazie concentrate infuse, tant’e’ vero che dopo la sospensione della prima infusione il paziente aveva recuperato uno stato di evidente benessere; il rischio insorto a seguito della decisione dei Dottori (OMISSIS) e (OMISSIS) di continuare la terapia trasfusionale doveva considerarsi come assolutamente eccentrico rispetto al rischio originario. La Corte di Appello ha totalmente omesso di esaminare il tema della esatta quantificazione delle emazie immunocompatibili somministrate sotto la responsabilita’ del Dott. (OMISSIS). Con un secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e) e articolo 133 cod. pen. e mancanza o contraddittorieta’ della motivazione sia perche’ e’ stata irrogata al ricorrente una pena sproporzionata rispetto all’indice di rischio determinatosi durante il suo segmento di assistenza medica, sia perche’ la condanna in primo grado non era stata condizionalmente sospesa, tanto da essere oggetto di motivo di appello.
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