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Anche a prescindere dalla giusta considerazione che la Corte territoriale premette circa il fatto che la rinnovazione ex articolo 603 c.p.p., in assenza di elementi di novita’, e’ istituto di carattere eccezionale, ad avviso del Collegio appare logico l’argomentare di entrambi i giudici del merito secondo cui si trattava di dichiarazioni non sottoscritte, in merito alla cui paternita’ non vi e’ quindi prova certa, e che di conseguenza non apporterebbero alcun elemento anche solo utile ai fini della decisione.
D’altro canto, ricordano i giudici del gravame del merito come in sede dibattimentale (OMISSIS) riferiva che, dopo vari tentativi dell’imputato di fargli firmare una carta (riferiva anche di una carta gia’ sottoscritta di cui peraltro disconosceva la firma), recatosi presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) su insistenza di (OMISSIS) – all’epoca del fatto con patente – “abbiamo trovato la carta tutta scritta, il mio amico letta, io l’ho guardata, non voglio firmarla e me ne sono andato giu'”, aggiungendo che era scritta anche sul computer e che, non essendo in grado di capirne il tenore non comprendendo bene la lingua italiana, (OMISSIS), che invece lo aveva compreso, gli aveva “consigliato” di non firmarla.
Logico e dirimente, in proposito, appare il rilievo che non si comprende per quale motivo (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero dovuto “afferrare” ed appropriarsi di quelle “carte”, posto che non avevano voluto firmarle e che, in quanto inserite nel computer, ben sapevano essere agevolmente riproducibili.
4. Quanto all’accaduto, l’odierno ricorrente, ancorche’ rubrichi le proprie do-glianze come vizio motivazionale o violazione di legge, in realta’ propone censure di merito, chiedendo in concreto a questa Corte di legittimita’ una rivalutazione del compendio probatorio che le e’ inibita.
La Corte territoriale, con motivazione logica e congrua, ha ribadito la positiva valenza accusatoria dei racconti della persona offesa e del teste, tali da riscontrarsi reciprocamente, quanto sia al comportamento di guida dell’imputato, che, investendo la persona offesa e provocandone la caduta a terra, determinava un sinistro in concreto idoneo a produrre eventi lesivi, che all’inottemperanza dell’obbligo di fermarsi e di quantomeno assicurarsi delle condizioni fisiche dell’investito, che subiva lesioni non certo gravi ma comunque refertate nell’immediatezza al pronto soccorso (in atti). Del resto, come ricorda il provvedimento impugnato, lo stesso (OMISSIS), riferendo che si stava recando ad un appuntamento di lavoro in zona, riferiva che, subito dopo aver svoltato a destra, sentiva un colpetto sul cofano della macchina”, e, a specifica domanda se si fosse accorto di aver impattato con un soggetto, rispondeva “certo”, in tal modo sostanzialmente confermando la dinamica dell’investimento riferita dalla persona offesa e dal teste.
I giudici del gravame del merito, argomentatamente e logicamente ritenuto del tutto verosimile, come ribadito da (OMISSIS), che, proprio per l’urgenza di quell’appuntamento, l’imputato avesse proseguito la marcia, parcheggiando l’auto in altro luogo (successivamente individuato su indicazione della persona offesa), salvo poi ritornare a piedi e, all’affermazione della persona offesa di provare dolore ad un braccio, offrirle del danaro “per un caffe'” chiedendole di far finta di niente, perche’ evidentemente preoccupato dal fatto di non essere in quel momento abilitato alla guida, se e’ vero che la patente, gia’ sospesagli, gli veniva ritirata all’atto della redazione del verbale d’incidente.
Nel provvedimento impugnato si rileva che certo e’ che quello strumentale, solo successivo ritorno, ed a maggior ragione quel suo accesso al pronto soccorso il giorno stesso, nonche’ l’evolversi della vicenda, confermano la piena consapevolezza di (OMISSIS) di aver determinato con la propria condotta di guida il verificarsi di un sinistro, con verosimili conseguenze lesive per la persona coinvolta, e la sua volonta’ di sottrarsi all’identificazione ed alle conseguenze del proprio agire.
Nel provvedimento impugnato vengono confutati, uno ad uno, i rilievi difensivi oggi riproposti tout court.
Quanto alla prospettata falsita’ del racconto accusatorio, a all’affermazione di una condotta estorsiva della persona offesa e del teste, logica appare l’affermazione di incomprensibilita’, se cosi’ fosse stato, del motivo per cui l’imputato, a cui a suo dire la persona offesa aveva riferito di non essersi fatto nulla, lamentando dolore solo al suo ritorno, non avesse immediatamente presentato denuncia, piuttosto che corrispondere a (OMISSIS) “all’incirca un migliaio di Euro”.
Ne’ si comprenderebbe – secondo il logico argomentare dei giudici del gravame del merito – perche’, se come asserito da (OMISSIS), la sera stessa dell’incidente, dietro versamento di 700 Euro, aveva ottenuto una dichiarazione, da lui stesso redatta in stampatello e sottoscritta da (OMISSIS) e (OMISSIS), il cui contenuto “era la fotografia esatta di quello che era successo, forse la carta di cui la p.o. disconosceva la firma”, gia’ la mattina successiva avesse acconsentito ad un incontro con (OMISSIS), peraltro facendosi accompagnare da (OMISSIS), limitandosi a proporgli, alla richiesta di altri soldi, “se voi rilasciate ai Vigili direttamente la dichiarazione che corregge il verbale nella parte in cui il Vigile dispone il ritiro della patente, sempre che questa dichiarazione sia spontanea e non suggerita da me, io sono disposto a darvi una mancia..se non ricordo male 300 Euro”.
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