Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 22 settembre 2017, n. 43840. In caso di omissione di soccorso le dichiarazioni spontanee rese da un testimone

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Il testimone (OMISSIS), peraltro, come si ricorda nel provvedimento impugnato, ricordava una richiesta dei due ragazzi di 250 Euro e riferiva che, al rifiuto di (OMISSIS), i due erano andati via, senza fare alcun cenno alla “proposta” dell’imputato per ottenere una correzione delle precedenti dichiarazioni rese.
5. Quanto poi al verificarsi dell’incidente e agli accadimenti relativi allo stesso, la Corte territoriale, evidenziato che l’impatto contro la persona offesa non era certo stato violento, per cui e’ del tutto verosimile che non vi sia stato alcun danno all’auto od ai vestiti di (OMISSIS), offre una motivazione che appare correttamente collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimita’ secondo cui ai fini della configurabilita’ del reato di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della strada, che punisce l’utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, il dolo richiesto deve investire, innanzitutto ed essenzialmente, l’omesso obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente, ove questo sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, e va apprezzato come eventualmente sussistente avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso laddove queste, ben percepite dall’agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (cosi’ ex multis questa Sez. 4, n. 863/2008).
Come ricordato da questa Corte di legittimita’ (vedasi tra le altre Sez.4, n. 9128/2012), il codice della strada all’articolo 189 descrive in maniera dettagliata il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un “crescendo” di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare. Cosi’ e’ previsto, per quanto qui interessa, l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorche’ vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza. L’inottemperanza all’obbligo di fermarsi e’ punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose (comma quinto) e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone (comma sesto). In tale seconda ipotesi, se il conducente si e’ dato alla fuga, la norma contempla la possibilita’ dell’arresto in flagranza nonche’ la sanzione accessoria della sospensione della patente; la sanzione penale e’ piu’ grave (reclusione fino ad un anno e multa) per chi non ottempera all’obbligo di prestare assistenza.
Si tratta di comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici diversi ed attinenti, nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi, alla necessita’ di accertare le modalita’ dell’incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarieta’.
Quanto al reato di cui all’articolo 189, comma 6, trattasi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste, come si e’ gia’ osservato, nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento cosi’ da impedire o comunque, ostacolare l’accertamento della propria identita’ personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalita’ dell’incidente.
Quanto poi all’obbligo di prestare assistenza, e’ pacifico che l’elemento soggettivo del detto reato ben puo’ essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioe’ dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone e nella specie il Panariello, per sua stessa ammissione, si era reso conto di avere urtato “l’autovettura condotta dal Campo e di essersi allontanato “spaventato dal fatto di non avere rinnovato l’assicurazione dell’auto”).
Come ancora affermato da questa Corte di legittimita’ nell’arresto giurisprudenziale prima richiamato, la sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non e’ elemento costitutivo del reato che e’ integrato dal semplice fatto che in caso d’incidente stradale con danni alle persone non si ottemperi all’obbligo di prestare assistenza. Tale condotta, come gia’ precisato in passato (cfr. ex multis questa Sez. 4, n. 8626 del 7/2/2008, Rv. 238973) va tenuta a prescindere dall’intervento di terzi, poiche’ si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell’incidente medesimo.
I motivi dedotti, pertanto, non paiono idonei a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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