Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 22 settembre 2017, n. 43840. In caso di omissione di soccorso le dichiarazioni spontanee rese da un testimone

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Viene ricordato che nel corso del dibattimento di primo grado, su richiesta del Pubblico Ministero a cui si era opposta la difesa, il giudice aveva acquisito le dichiarazioni rese da (OMISSIS) all’agente di Polizia Locale ai sensi dell’articolo 512 c.p.p., ma si assume che non sussistessero le condizioni previste da tale norma (secondo cui puo’ essere data lettura “degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal Giudice nel corso dell’udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e’ divenuta impossibile la ripetizione” in quanto nel caso di specie non si sarebbe verificata nessuna delle predette condizioni: 1. Perche’ le dichiarazioni sono state raccolte da un agente della Polizia Locale, che nel caso in esame non rivestiva nessuna delle qualifiche indicate, nemmeno quella di agente od ufficiale di polizia giudiziaria. 2. In quanto non sarebbero stati svolti gli accertamenti necessari a verificare che il (OMISSIS) fosse effettivamente irreperibile.
Con un secondo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali in relazione all’articolo 512, ed all’articolo 603 c.p.p., ed alla richiesta di rinnovazione dibattimentale.
Il ricorrente ricorda che nel corso del procedimento di primo grado era stata chiesta l’acquisizione delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) in sede di indagini difensive. La richiesta, che era poi reiterata in secondo grado con specifico motivo di impugnazione dell’ordinanza del primo giudice, era stata rigettata dal giudice di primo grado sul presupposto che le stesse non erano sottoscritte dalla parte. E analogo rigetto vi era stato da parte dei giudici di appello.
Il ricorrente lamenta che, tuttavia, le stesse erano sottoscritte dal difensore che le aveva raccolte e dall’interprete e che la mancanza delle copie sottoscritte dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) dipendeva unicamente dalla circostanza che gli stessi avevano sottratto le predette copie, comportamento in ordine al quale e’ stata depositata querela.
Il ricorrente rileva che, a prescindere che la sottrazione di un elemento probatorio non puo’ certo avvantaggiare chi ha posto in essere la sottrazione stessa, la lettura delle dichiarazioni rese al difensore e’ prevista dallo stesso articolo 512 c.p.p., di cui il tribunale si e’ avvalso per leggere le dichiarazioni del (OMISSIS). Ne consegue che, qualora ne sia divenuta impossibile la ripetizione, le stesse possono essere ammesse. Il rifiuto dei giudici dei due gradi, fondato sulla circostanza che le dichiarazioni non sono sottoscritte, non sarebbe condivisibile, essendo pacifico che il rifiuto di sottoscrivere le stesse da parte di chi le ha rese non le rende inesistenti, ma si da’ semplicemente atto del rifiuto di sottoscriverle.
Con un terzo motivo si lamenta vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell’incidente. Evidenzia che il (OMISSIS) ha sicuramente mentito, perche’ ha dichiarato che aveva un gonfiore, e tale gonfiore non risulta all’esame diagnostico effettuato dal medico, il che comporterebbe che le dichiarazioni del (OMISSIS) (e quelle del suo amico), oltre essere piu’ volte contraddittorie tra loro, sarebbero ab origine non veritiere. Inoltre le predette dichiarazioni sarebbero state smentite dai testi estranei (OMISSIS) e (OMISSIS), relativamente allo svolgimento dei fatti al Pronto Soccorso e nello studio del difensore, il che dimostra ulteriormente la falsita’ delle predette dichiarazioni.
Sulla base di tali elementi oggettivi, nonche’ sulle continue richieste di denaro da parte dei ragazzi per fornire una dichiarazione diversa, viene ricordato in ricorso che era stata avanzata l’ipotesi, che ci si duole non essere nemmeno stata considerata dal giudice di prime cure, che fosse stata posto in atto dai due ragazzi un’estorsione nei confronti dello (OMISSIS).
Anche sul punto il ricorrente fa presente che e’ stata depositata denuncia, acquisita agli atti. E che, a far ritenere credibile tale ultima possibilita’, oltre agli elementi sopra indicati, vi sarebbero ulteriori circostanze, e cioe’ che l’autovettura dello (OMISSIS) non ha riportato alcun tipo di danneggiamento, il che sarebbe impossibile se si fosse verificato un urto frontale, e nemmeno i vestiti del (OMISSIS) hanno riportato alcun danno.

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