Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 22 novembre 2017, n. 53170. In ordine alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un automobilista, indagato in relazione al reato di omicidio stradale aggravato

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2.4. L’insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (articolo 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (articolo 274 c.p.p.) e’, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicita’ della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato; il controllo di legittimita’ non puo’, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Sarebbero, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimita’ accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice (cfr. sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013).
3. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l’odierno ricorso.
4. Per quanto attiene alla lamentata assenza di autonoma valutazione degli atti processuali in relazione ai fatti di causa, mette conto evidenziare che la doglianza e’ generica e aspecifica, non fornendo particolari elementi da cui desumere che il Tribunale non abbia autonomamente valutato le risultanze indiziarie; ne’ lo sviluppo della motivazione puo’ dirsi inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, dato che l’affermata sussistenza del requisito della gravita’ degli indizi trova giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova e risulta articolato attraverso passaggi logici dotati della indispensabile saldezza (cfr. Sez. 4, n. 22726 del 11/05/2016).
5. Per il resto il ricorrente pretende nella presente sede di legittimita’ una inammissibile rivalutazione nel merito del compendio indiziario e della situazione cautelare del prevenuto, svolgendo considerazioni anche in ordine alla “portata” della segnalata violazione delle prescrizioni attinenti alla misura domiciliare in atto, circostanza la cui valutazione ai fini cautelari e’ rimessa alla competenza esclusiva del giudice di merito, laddove sia congruamente e logicamente motivata, come avvenuto nel caso di specie, non potendosi impedire al Tribunale di valorizzare una simile circostanza nell’ambito del giudizio in materia di esigenze cautelari, che implica una necessaria analisi dei comportamenti processuali ed extraprocessuali del soggetto interessato.
6. Anche con riferimento alla ritenuta inidoneita’ del domicilio degli arresti domiciliari per “coinvolgimento” del fratello del ricorrente, la valutazione del Tribunale non puo’ dirsi incongrua o manifestamente illogica, poiche’ il ruolo del fratello convivente del prevenuto e’ stato valorizzato nel senso che costui, in ben tre occasioni, aveva fornito all’indagato i veicoli di cui era titolare e alla guida dei quali era stato fermato; inoltre, in occasione del fatto-reato per cui si procede, lo aveva agevolato nella fuga e nell’ottenimento di prestazioni mediche in regime di “anonimato”, rendendo dichiarazioni considerate di “mero comodo”, perche’ reputate inverosimili.
Si tratta di ponderate valutazioni di merito che, in quanto adeguatamente argomentate, non possono essere sindacate in questa sede.
7. Il Tribunale, in buona sostanza, ha compiuto una esauriente e congrua valutazione dei fatti, dimostrando di aver considerato anche la memoria difensiva del ricorrente, specificamente citata (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) ma chiaramente disattesa in conseguenza di argomentazioni di segno opposto, la cui tenuta logico-giuridica supera senz’altro il vaglio di legittimita’.
8. Le esigenze cautelari sono state considerate concrete ed attuali dal GIP nel provvedimento applicativo della originaria misura degli arresti domiciliari, e sul punto l’imputato non aveva proposto riesame, quindi in questa sede non e’ consentito contestare la sussistenza di tali requisiti.
Quanto alla scelta della misura, le considerazioni sulla inidoneita’ degli arresti domiciliari, come gia’ osservato in precedenza, non possono considerarsi incongrue o manifestamente illogiche, in quanto il Tribunale ha considerato l’elevato pericolo di reiterazione, la peculiarita’ dello specifico fatto contestato e la negativa influenza del fratello convivente per ritenere inadeguata la detenzione domiciliare, anche con l’ausilio del braccialetto elettronico, valutando unicamente adeguata la custodia inframuraria.
9. Stante l’inammissibilita’ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del riesame perche’ provveda a quanto stabilito dall’articolo 92 Disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del riesame perche’ provveda a quanto stabilito dall’articolo 92 Disp. att. c.p.p..
Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

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