Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 novembre 2017, n. 53331. Differenze tra peculato e truffa

Si attua, nel caso della truffa, una funzione che sorge con il compimento di artifici e raggiri dell’agente, il quale induce in errore la vittima; a seguito di tale promo segmento della condotta dell’agente, la vittima pone in essere l’atto dispositivo, che infine porta al danno patrimoniale o all’ingiusto profitto. Il peculato invece richiede l’appropriazione di una cosa altrui e che l’agente ne muti il possesso, compiendo atti incompatibili con il titolo per cui si possiede e agendo come proprietario su di essa (interversio possesionis).

Sentenza 23 novembre 2017, n. 53331
Data udienza 19 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/10/2016 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Loy Maria Francesca, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
udito il difensore Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) per la parte civile “(OMISSIS)”, costituita esclusivamente nei confronti di (OMISSIS), che ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), i quali hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 aprile 2015, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati di peculato loro rispettivamente ascritti ( (OMISSIS) di cui ai capi 7 e 8, nell’ammontare precisato nel dispositivo; (OMISSIS) di cui ai capi 17 e 18, nell’ammontare precisato nel dispositivo), mentre li ha assolti dalle restanti imputazioni di falso e truffa aggravata.
2. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma dell’appellata sentenza, ha assolto (OMISSIS) dalla condotta appropriativa avente ad oggetto la somma eccedente quella rendicontata di 9.050,00 Euro di cui all’ultima parte del capo 8) ed ha conseguentemente ridotto la pena inflitta alla appellante ad anni due e mesi sei di reclusione, determinando nella stessa misura la durata della pena accessoria; ha assolto (OMISSIS) dalla condotta appropriativa avente ad oggetto la somma eccedente quella rendicontata di 8547,10 Euro di cui alla prima parte del capo 18) ed ha conseguentemente ridotto la pena inflitta nei confronti del medesimo ad anni due e mesi due di reclusione, determinando nella stessa misura la durata della pena accessoria; ha revocato le statuizioni civili a favore di “(OMISSIS)” a carico del (OMISSIS); ha confermato nel resto la sentenza, condannando gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, nei termini di cui al dispositivo.
2.1. La Corte d’appello ha preliminarmente dato conto dell’ordito argomentativo della sentenza di primo grado e, nel sunteggiarne la motivazione, ha rilevato che il procedimento in oggetto prendeva origine dalle operazioni di intercettazione telefonica nei confronti del tesoriere del gruppo consiliare “(OMISSIS)” della Regione Liguria (OMISSIS) (indagato in altro procedimento unitamente a (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione ad alcune fatture per operazioni inesistenti). Da tali intercettazioni emergeva che gli odierni ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) – all’epoca entrambi consiglieri regionali componenti del gruppo “(OMISSIS)” (dal 7 maggio 2010 al 16 gennaio 2014) nonche’ la (OMISSIS) di capogruppo della citata compagine consiliare (dal 23 novembre 2012 al 16 gennaio 2014) – avevano fatto un indebito utilizzo dei contributi ricevuti per il funzionamento, le iniziative politiche e le attivita’ collegate ai lavori del gruppo consiliare di appartenenza, previsti dalla Legge Regionale n. 38 del 1990. In particolare, alcune telefonate della fine di settembre del 2012 delineavano la forte preoccupazione della (OMISSIS) verso l’iniziativa della giornalista (OMISSIS) del quotidiano “(OMISSIS)”, la quale si apprestava ad esaminare la documentazione della Regione Liguria relativa alle spese sostenute dai diversi gruppi consiliari. Il (OMISSIS), la Polizia Giudiziaria acquisiva presso gli uffici regionali i documenti relativi alla rendicontazione dei contributi erogati dal 7 maggio 2010 al 31 dicembre 2011 ed, il 22 gennaio 2013, eseguiva diverse perquisizioni, anche nelle abitazioni e negli uffici degli imputati.
2.2. Il Collegio del gravame ha quindi rilevato che, nella sentenza appellata, si era evidenziato: a) che gli scontrini fiscali consegnati dai consiglieri al tesoriere (OMISSIS) erano indecifrabili o comunque non riportavano l’indicazione dei beni acquistati sicche’ la polizia giudiziaria aveva dovuto recarsi presso i vari esercenti emittenti per accertare se quanto acquistato fosse o meno attinente con l’esercizio delle funzioni istituzionali; b) che la polizia giudiziaria non aveva rinvenuto giornali di cassa individuali o di gruppo, aveva accertato che alcune ricevute erano prive di data e firma, che da esse non emergeva il nominativo del consigliere al quale attribuirle, che taluni scontrini erano stati riportati due volte in contabilita’ e che alcune spese si riferivano a categorie inconferenti con l’attivita’ consiliare; c) che la consapevolezza della (OMISSIS) in ordine al fatto che, secondo la legge regionale, i contributi non potevano essere riferiti a spese gia’ oggetto del trattamento economico corrisposto al singolo consigliere, era provata dalle univoche risultanze della conversazione ambientale del 9 dicembre 2012 con l’assessore (OMISSIS); d) che la e-mail inviata il 14 novembre 2012 dalla (OMISSIS) e (OMISSIS) al (OMISSIS) (nella quale essi asserivano che avevano potuto prendere visione del bilancio del gruppo soltanto il 23 ottobre e che v’erano spese poco chiare dall’inizio della legislatura) appariva “un segmento della strategia difensiva predisposta a futura memoria, diretta ad addossare ogni responsabilita’ al capogruppo (OMISSIS) e al tesoriere (OMISSIS)”; e) che la mole degli scontrini e l’importo assai elevato delle spese documentate non consentivano di attribuire ad un mero errore la relativa produzione quale riscontro contabile delle spese compiute nell’interesse del gruppo consiliare, unico soggetto ad avere diritto ai contributi.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *