Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 novembre 2017, n. 53331. Differenze tra peculato e truffa

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4. Ricorre avverso la decisione anche (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge penale in relazione all’articolo 314 c.p. e Legge Regionale Liguria n. 38 del 1990, articoli 2 e 4. Il ricorrente evidenzia che l’elencazione contenuta nell’articolo 4, comma 3, di tale legge non e’ perentoria, essendo i contributi sistematicamente collegati al funzionamento, alle iniziative politiche ed ai lavori nel consiglio dei vari gruppi consiliari; che i gruppi consiliari sono stati definiti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 39 del 2014, come organi del consiglio e proiezione dei partiti politici in assemblea regionale ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio sicche’ deve ritenersi funzionale all’espletamento dei compiti dei gruppi qualunque attivita’ esterna rispetto al consiglio, che funga da collegamento fra il consiglio stesso e della societa’.
4.2. Violazione di legge penale in relazione alle Legge Regionale Liguria n. 38 del 1990 e Legge Regionale Liguria n. 3 del 1987 (capo 17). Il ricorrente pone in risalto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non ogni spesa sostenuta per i trasporti con i fondi del gruppo consiliare deve ritenersi illegittima in quanto gia’ coperta dalla diaria prevista dalla citata Legge Regionale n. 3 del 1987, dovendosi valutare se la spesa di trasporto sia o meno finalizzata alla rappresentativita’ politica del gruppo consiliare o del consigliere regionale. Verifica sulla finalita’ degli spostamenti che, nella specie, la Corte d’appello ha invece omesso di compiere.
4.3. Violazione di legge penale in relazione alle Legge Regionale Liguria n. 38 del 1990 e Legge Regionale Liguria n. 3 del 1987 (capo 18), per avere la Corte ritenuto illegittime le spese per i trasferimenti nel territorio di Genova, nelle province di Savona e di Milano, senza verificare se fossero state o meno finalizzate allo svolgimento di funzioni politiche.
4.4. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di peculato sebbene, come dichiarato dal precedente tesoriere (OMISSIS) e dal segretario dell’ufficio di presidenza della Regione Liguria (OMISSIS), la commissione di verifica avesse e tuttora abbia un vero e proprio potere di controllo sul rendiconto delle spese, potendo depennare eventuali pezze giustificative ed infliggere sanzioni sul piano amministrativo in caso di erronea o infedele rendicontazione delle spese: la Corte d’appello non avrebbe pertanto considerato i limiti all’agire del giudice penale rispetto ai fatti per i quali e’ gia’ prevista la sanzione amministrativa.
4.5. Vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio” previsto dall’articolo 533 c.p.p., comma 1, la’ dove – nella specie – manca la prova certa che le spese rendicontate si riferissero ad attivita’ non suscettibili di essere coperte con il contributo regionale.
4.6. Vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio” prevista dall’articolo 533 c.p.p., comma 1, in considerazione del fatto che manca la prova certa che il pranzo in occasione del compleanno del (OMISSIS) non si riferisse ad un evento concernente il suo mandato.
4.7. Vizio di motivazione in ordine all’entita’ del contributo erogato all’imputato, dal momento che la Corte d’appello, per un verso, stimava inaffidabile il rendiconto compiuto dal (OMISSIS) nell’anno 2012; per altro verso, trascurava le spese sostenute dall’imputato per il pagamento dello stipendio al collaboratore (OMISSIS).
4.8. Vizio di motivazione in ordine ai rendiconti del 2010 e 2011, trattandosi di documenti da ritenere – come dato atto dallo stesso giudice di merito – del tutto illegittimi in quanto sottoscritti con firme false dei consiglieri, tra cui quella dello stesso ricorrente.
4.9. Violazione di legge penale in relazione all’articolo 314 c.p. e Legge Regionale Liguria n. 38 del 1990, articoli 2 e 4, per avere la Corte erroneamente escluso la ravvisabilita’ nella specie del reato di truffa in luogo di quello di peculato. A tale proposito si evidenzia che, in data 28 novembre 2012, (OMISSIS) cambiava il gruppo consiliare di appartenenza e non fruiva piu’ dei fondi destinati al medesimo gruppo sicche’ in quel momento cessava la possibilita’ per il medesimo di impossessarsi delle somme nonche’ di occultare l’illiceita’ della appropriazione.
5. Nei motivi nuovi depositati in cancelleria, il patrono di (OMISSIS) ha svolto ulteriori argomenti a sostegno del quinto e del sesto motivo del ricorso. In particolare, ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, il ricorrente partecipava, il giorno del suo compleanno, quale moderatore, ad un convegno legato all’attivita’ politica, sicche’ la spesa per il pasto era stata legittimamente rendicontata; che, ai fini dei contributi previsti dalla L. n. 38 del 1990, non e’ richiesta l’indicazione dei commensali; che le spese rendicontate relative a taluni beni si correlano all’attivita’ politica, trattandosi di beni impiegati per le attivita’ del gruppo (la lavagna) ovvero destinati ad essere regalati ai figli di persone che avevano partecipato ad un convegno (i modellini, un libro ed un gioco); che gli oggetti di telefonia non sono stati rivenuti nella disponibilita’ del (OMISSIS) all’atto della perquisizione, in quanto all’epoca egli era ormai scaduto dal mandato consiliare da oltre quattro mesi; che i libri acquistati erano testi scientifici evidentemente non “riconosciuti” dagli operanti fra gli altri volumi presenti nella biblioteca dell’imputato, che e’ medico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati in relazione a tutte le deduzioni mosse e devono pertanto essere rigettati.
2. Occorre rilevare come tutte le doglianze mosse dai ricorrenti in merito alla ricostruzione in fatto dei fatti oggetto di contestazione non sfuggono ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilita’.
2.1. Per un verso, i ricorrenti non si confrontano con il compendio motivazionale svolto dai Giudici della cognizione nelle sentenze di primo e di secondo grado (sopra sintetizzata nei paragrafi 1 e 2 nel ritenuto in fatto) e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). D’altronde, deve essere ribadito il principio piu’ volte espresso da questa Corte di legittimita’, secondo cui, ai fini del controllo di legittimita’ sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorche’ i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico – giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze gia’ esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
2.2. Per altro verso, le deduzioni in ordine alla ricostruzione in fatto si traducono in una sollecitazione ad una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimita’ limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilita’ di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.3. Non puo’ inoltre sottacersi che, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purche’ specificamente indicati dal ricorrente, non puo’ essere coltivato dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 – dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Situazione che non e’ ravvisabile nel caso in oggetto.
3. Tanto premesso in linea generale quanto all’ambito del sindacato espletabile dinanzi a questa Corte, va rilevato che – come si e’ gia’ notato nel ritenuto in fatto – il presente procedimento ha ad oggetto diverse condotte appropriative poste in essere da (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione ai contributi consiliari previsti dalla Legge Regionale n. 38 del 1990, da essi ricevuti quali consiglieri regionali componenti del gruppo “(OMISSIS)” e, la sola (OMISSIS), quale capogruppo della citata compagine consiliare.
3.1. I contributi per i componenti del Consiglio della Regione Liguria sono disciplinati dalla L. 6 dicembre 1973, n. 853, e dalla Legge Regionale Liguria 19 dicembre 1990, n. 38 e successive modifiche. Giova precisare che tale legge regionale e’ stata sensibilmente riformata nel tempo ed, in particolare, dopo i fatti oggetto del presente procedimento con la Legge Regionale 20 dicembre 2012, n. 48, che ha profondamente rivoluzionato la procedura di erogazione dei contributi consiliari. Ovviamente, ai fini della decisione del presente ricorso, occorre fare rinvio alla disciplina coeva all’epoca dei fatti.

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