Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 novembre 2017, n. 53331. Differenze tra peculato e truffa

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Come si e’ sopra visto, la disciplina della erogazione dei contributi per i gruppi consiliari vigente nella Regione Liguria all’epoca del fatti e, segnatamente, il meccanismo dell’elargizione in anticipo dei fondi e della successiva presentazione dei titoli giustificativi degli importi effettivamente impiegati poneva espressamente a carico di ciascun componente del gruppo consiliare l’obbligo di fornire un’idonea giustificazione all’incameramento delle risorse percepite ex L. n. 38 del 1990 e non restituite a fine anno, con conseguente inversione dell’onere della prova sul punto.
7. Ineccepibile e’ il compendio motivazionale svolto in relazione alle spese sostenute dalla (OMISSIS) per le spese di viaggio per raggiungere la sede del Consiglio regionale dal luogo di residenza e per l’alloggio (segnatamente la locazione di un appartamento).
7.1. Nel solco delle indicazioni della Corte dei Conti espresse nella relazione gia’ sopra citata, il Gup e la Corte d’appello hanno condivisibilmente posto in rilievo come i consiglieri della Regione Liguria percepissero un rimborso forfettario mensile per le spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Regione nonche’ per l’alloggio, sicche’ dette spese non potevano essere ulteriormente addebitate a carico del fondo dei Gruppi consiliari ex L. n. 30 del 1990.
7.2. Il discorso argomentativo svolto dai Giudici della cognizione in relazione a dette voci e’ coerente alla complessiva disciplina delle indennita’ riconosciute ai consiglieri regionali e dei contribuiti ai gruppi consiliari, nonche’ conforme a ragionevolezza.
Come evidenziato nella sentenza in verifica, all’epoca dei fatti, i singoli consiglieri percepivano diversi compensi, segnatamente un’indennita’ mensile di carica e di funzione (pari a 8.800,00 Euro), un rimborso forfettario mensile compreso in una forbice da 2.925,00 Euro a 4.681,00 Euro a seconda della distanza tra il luogo del domicilio ed il capoluogo della Regione Liguria, un assegno di fine mandato, un assegno vitalizio, nonche’ il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio in caso di missione autorizzata dalla Presidenza; in piu’, la Regione forniva direttamente ciascun consigliere un computer fisso portatile, una stampante, arredi per ufficio, tessera viacard e telepass.
A tali compensi, si aggiungevano, appunto, i contributi previsti dalla Legge Regionale n. 38 del 1990, destinati – si ribadisce – a coprire, giusta previsione del citato articolo 4, comma 3, lettera b), le spese funzionali ai lavori del consiglio, alle iniziative dei gruppi o “comunque connesse all’attivita’ dei consiglieri regionali”.
Tale disposizione deve essere letta alla luce dell’articolo 28, comma 1, dello Statuto della Regione Liguria, la’ dove statuisce che ai gruppi consiliari “sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni”, con cio’ definendo la ratio dei contributi previsti dalla Legge Regionale n. 38 del 1990, nel senso di sostenere specificamente le spese correlate alle funzioni dei gruppi medesimi.
L’interpretazione sistematica del complessivo quadro normativo impone allora di ritenere che le erogazioni previste dalla L. n. 38 del 1990, articolo 2 nell’essere attribuite a ciascun gruppo per fare fronte alle relative esigenze e, solo in via indiretta mediante il meccanismo del rimborso spese, ai singoli componenti dello stesso – non possano essere destinate a coprire quelle spese che siano strumentali alle esigenze del singolo consigliere gia’ coperte da altri compensi o indennita’ percepiti, quali appunto quelle per il trasporto da e verso la sede del Consiglio, per il vitto e l’alloggio.
7.3. Con specifico alle spese di viaggio, si aggiunga che, come perspicuamente notato dal Collegio di merito, se si fosse veramente trattato di spostamenti concernenti l’attivita’ politica, la (OMISSIS) e il (OMISSIS) avrebbero ben potuto richiedere formalmente alla Presidenza l’autorizzazione alla missione (v. pagine 17 e 18 della sentenza impugnata).
8. Tutto sviluppato sul piano del fatto – e pertanto inammissibile – e’ il rilievo dedotto dal (OMISSIS) con il settimo motivo (sub punto 4.7 del ritenuto in fatto), con il quale egli si duole della omessa considerzione ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per il pagamento dello stipendio di un collaboratore.
9. Immune dai vizi denunciati e’ l’inquadramento giuridico della fattispecie sotto l’ipotesi del peculato.
Per quanto si e’ posto in rilievo, i fondi erogati ai consigli regionali sono regolati da una disciplina di diritto pubblico – segnatamente dalla L. n. 38 del 1990 – e sono destinati allo svolgimento dell’attivita’ dei medesimi gruppi, segnatamente all’esercizio della funzione legislativa ad essi assegnata ed all’esplicazione del mandato in collegamento con l’elettorato.
9.1. A prescindere dalla natura giuridica dei gruppi consiliari, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, e’ sufficiente notare che, per legge, i contributi sono erogati al gruppo consiliare e solo indirettamente al singolo componente (il quale deve poi giustificarne l’impiego in termini conformi alla legge) e sono connotati da uno specifico vincolo di destinazione pubblica.
Ne discende che il membro del Consiglio regionale che abbia destinato i contributi di cui abbia la disponibilita’ in ragione del proprio ufficio o servizio – contributi da ritenere “altrui” in quanto ricevuti in stretta connessione con l’attivita’ del gruppo di appartenenza -, al soddisfacimento di finalita’ diverse da quelle istituzionali, regolate dalla normativa di rilievo pubblicistico, commette peculato, atteso che, ai fini del delitto di cui all’articolo 314 c.p., il concetto di “appropriazione” comprende anche la condotta di “distrazione”, in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (in questo senso, ex plurimis Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Pg in proc. Cherchi e altro, Rv. 260070).
Nel destinare le risorse economiche erogate per il funzionamento del gruppo consiliare – dunque assoggettate ad uno specifico vincolo di destinazione pubblica – ad una finalita’ diversa, estranea rispetto a quella istituzionale, gli imputati si sono comportati uti dominus, realizzando l’interversione del possesso.

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