Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 23 novembre 2017, n. 53313. In ordine ai tratti tipici della scriminante della legittima difesa

In ordine ai tratti tipici della scriminante della legittima difesa e si sofferma sul requisito della proporzione della reazione difensiva, la quale ultima non può eccedere i limiti della tutela del bene giuridico (che sia) preordinato, id est più meritevole di protezione, perciò prevalente nel giudizio di bilanciamento.

Sentenza 23 novembre 2017, n. 53313
Data udienza 20 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 31/01/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tocci Stefano, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica in data 07/02/2014 – con cui (OMISSIS) era stato condannato a pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli articoli 582 e 585 c.p., perche’ colpiva (OMISSIS) al volto, nonche’ con calci e pugni, causandole una contusione di sedi multiple con frattura composta delle ossa nasali proprie, giudicata guaribile in giorni dieci; in (OMISSIS) – previa esclusione del contestato nesso teleologico, riduceva la pena.
2. Con ricorso depositato il 23/04/2017 (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), ricorre per:
2.1. vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto l’aspetto del travisamento della prova, costituita, in particolare, dalla omessa valutazione della deposizione della teste (OMISSIS), che avrebbe sostenuto la versione difensiva rappresentata dalla persecuzione posta in essere dalla persona offesa ai danni dell’imputato, rendendo, in tal modo, credibile che questi si fosse difeso; in particolare, sarebbe stata omessa la valutazione della deposizione della (OMISSIS) nella parte in cui la teste aveva riferito specifiche circostanze indicate in ricorso – a sostegno dell’inattendibilita’ della persona offesa, come si evince dal verbale trascrittivo integrale della deposizione della teste, allegato al ricorso; emergerebbe, inoltre, da una complessiva valutazione di detta deposizione, un atteggiamento ossessivo ed anche violento dell’ (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), con totale verosimiglianza di una reazione difensiva da parte di quest’ultimo;
2.2. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’, ex articolo 606 c.p.p., lettera c), in relazione all’articolo 237 c.p.p., in quanto nel giudizio di primo grado l’ (OMISSIS) era stata escussa ex articolo 210 c.p.p., a seguito delle numerose querele sporte nei suoi confronti; nel corso dell’esame la persona offesa, dopo aver risposto ad alcune domande, a seguito di contestazioni del pubblico ministero, si avvaleva della facolta’ di non rispondere e, tuttavia, non venivano acquisiti gli atti di denuncia-querela su cui si era basato l’esame ex articolo 210 c.p.p., nonostante specifica richiesta ribadita con l’atto di appello, respinta dalla Corte territoriale in quanto la documentazione e’ stata ritenuta tardivamente prodotta, nonostante si trattasse di documentazione proveniente dall’imputato e, come tale, acquisibile senza limiti temporali ed anche d’ufficio, ex articolo 237 c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
La sentenza impugnata ha affermato che la documentazione di cui la difesa aveva chiesto l’acquisizione era stata tardivamente prodotta, che il P.G. non aveva prestato il consenso e che, comunque, si trattava di documentazione non indispensabile, in quanto il giudizio aveva ad oggetto il solo episodio del (OMISSIS).
In ogni caso, la sentenza impugnata ha dato atto delle denunce sporte dall’imputato nei confronti della persona offesa, che, infatti, era stata escussa ex articolo 210 c.p.p.; la (OMISSIS), inoltre, in relazione ad alcune domande formulate nel corso dell’esame del pubblico ministero, si era avvalsa della facolta’ di non rispondere, per cui la sua deposizione era stata valutata con cautela dal primo giudice, che aveva limitato la condanna al solo episodio del (OMISSIS), rispetto al quale la persona offesa – come si evince dalla motivazione della sentenza -, comunque si era avvalsa della facolta’ di non rispondere.
Quindi la sentenza ha analizzato la deposizione della teste (OMISSIS), riportando anche affermato di non spesso ubriaca. Quanto all’episodio di lesioni, la sentenza ha riferito dell’intervento dell’ambulanza e della documentazione sanitaria redatta, affermando come, anche volendo prescindere dalle dichiarazioni della persona offesa, non vi fosse incertezza sull’autore del reato, atteso che lo stesso imputato non aveva negato la sua responsabilita’.
La Corte di merito ha poi affermato che il (OMISSIS) non avesse indicato elementi specifici a suo favore, al di la’ della generica tesi difensiva, peraltro smentita dalla natura e dalla tipologia delle lesioni, che rendevano evidente l’uso di una condotta concretamente offensiva, al di la’, quindi, della mera difesa personale.

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