Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 22 novembre 2017, n. 53150. In tema di assistenza sanitaria ai detenuti

In tema di assistenza sanitaria ai detenuti, il medico, tenuto conto della storia clinica pregressa del detenuto (trauma toracico al polmone conseguente a ferita da arma da fuoco), ha il precipuo dovere di attivarsi per monitorare con attenzione la situazione medica del paziente, con visite approfondite e non con meri “rilievi di passaggio”, all’occorrenza segnalando alla direzione carceraria la necessità di trasferire il detenuto in una struttura sanitaria idonea a curarlo adeguatamente

Sentenza 22 novembre 2017, n. 53150
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) parte civile;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) parte civile;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) parte civile;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) parte civile;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) parte civile;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) parte civile;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) parte civile;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) parte civile;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) parte civile;
(OMISSIS), parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
inoltre:
PARTE CIV.;
RESP. CIV.;
avverso la sentenza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RANALDI ALESSANDRO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MAZZOTTA GABRIELE;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore:
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di Napoli per la parte civile (OMISSIS) e chiede Annullamento con rinvio della sentenza della C.A. di Napoli ai soli effetti civili, deposita conclusioni e nota spese.
E’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di Napoli per le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Chiede l’annullamento della sentenza della C.A. di Napoli e deposita conclusioni e nota spese.
e’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di Napoli per le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Chiede l’annullamento della sentenza della C.A. di Napoli e deposita conclusioni e nota spese.
Per (OMISSIS) e’ presente l’Avv. (OMISSIS) del foro di Torre Annunziata che chiede il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16.11.2016 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, appellata da (OMISSIS), ha assolto quest’ultimo dal reato di omicidio colposo in danno di (OMISSIS), il quale in data (OMISSIS) era stato trasportato d’urgenza all’Ospedale (OMISSIS) perche’ attinto in regione toracica da un colpo d’arma da fuoco esploso dai Carabinieri nel corso di un inseguimento, e quindi ricoverato in condizioni gravissime. Cinque giorni dopo il ricovero, constatato un progressivo miglioramento, il (OMISSIS) venne dimesso e trasferito presso il Centro Diagnostico terapeutico della Casa Circondariale di (OMISSIS). Successivamente, il 2 marzo, a seguito di un comportamento aggressivo del detenuto, il (OMISSIS) fu trasferito in stanza singola in regime di isolamento disciplinare; qualche giorno dopo, il 7 marzo, in ragione di un brusco peggioramento delle sue condizioni cliniche per shock emorragico, se ne dispose il trasferimento all’Ospedale (OMISSIS), ove giunse cadavere.
2. Al (OMISSIS) – in qualita’ di medico di guardia della Casa Circondariale di (OMISSIS) che visito’ il detenuto (OMISSIS) nei giorni (OMISSIS), mentre questi si trovava in isolamento – si contesta di aver colposamente omesso di valutare adeguatamente l’evoluzione peggiorativa del quadro clinico del paziente, omettendo di controllarlo nei giorni (OMISSIS), cosi’ contribuendo al decesso del (OMISSIS).
3. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi, ai soli effetti civili, le parti civili ( (OMISSIS) e altri) assistite dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ la parte civile ( (OMISSIS)) assistita dall’avvocato (OMISSIS).
4. Le parti civili assistite dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano la nullita’ della sentenza per violazione di legge e vizi di motivazione.
1) Deducono che la sentenza impugnata sposa le conclusioni di una perizia disposta dalla stessa Corte territoriale (espletata dai dottori (OMISSIS) e (OMISSIS)), condividendone acriticamente le conclusioni ed omettendo di indicare le ragioni dell’inattendibilita’ del consulenti del PM e della parte civile.

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