Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 23 novembre 2017, n. 53313. In ordine ai tratti tipici della scriminante della legittima difesa

[….segue pagina antecedente]

La sentenza di primo grado, a sua volta, aveva affermato che – secondo quanto riferito dalla teste (OMISSIS) – l’ (OMISSIS) era stata sua ospite per circa tre anni, nel corso delle quali ella aveva riferito delle violenze subite, alle quali la (OMISSIS), peraltro, non aveva creduto perche’ la ragazza era spesso ubriaca, pur avendo spesso visto dei lividi sulle gambe della (OMISSIS), che riferiva di essere stata picchiata dal (OMISSIS); quest’ultimo, pero’, in un’occasione, aveva detto che la ragazza si era procurata le lesioni nel tentativo di scavalcare il cancello per penetrare nella sua abitazione.
Anche il primo giudice aveva riferito della versione resa dall’imputato in merito all’episodio del (OMISSIS), definendola come fantasiosa, atteso che il (OMISSIS) aveva riconosciuto di aver procurato le lesioni alla (OMISSIS), in quanto, mentre si trovava al bar con degli amici, aveva sentito qualcuno colpirlo alle spalle con calci e pugni e, resosi conto che era la sua ex fidanzata, si era diretto a casa senza reagire; cio’ nondimeno, l’ (OMISSIS) lo aveva seguito ed aggredito di nuovo ed egli, nel divincolarsi, aveva inavvertitamente colpito la donna. In riferimento a detta versione il primo giudice aveva affermato che essa contrastava palesemente con il certificato medico, attestante non solo la frattura del setto nasale, ma anche contusioni di sedi multiple, non compatibili con il gesto inavvertito posto in essere dal (OMISSIS), secondo quanto da questi riferito.
La stessa (OMISSIS), inoltre – aveva proseguito il primo giudice, che aveva espressamente ritenuto la stessa una teste non compiacente – aveva visto dette lesioni, ed aveva appreso dalla persona offesa che a causargliele era stato l’imputato.
Secondo la diversa prospettazione difensiva contenuta in ricorso, inoltre, l’imputato avrebbe reagito a condotte ossessive ed anche aggressive reiterate nel tempo, da parte dell’ (OMISSIS), apparendo evidente come detta versione sia del tutto eccentrica rispetto a quanto sostenuto dallo stesso imputato in primo grado in relazione allo specifico episodio di lesioni a lui ascritto.
La sentenza impugnata, a sua volta, da’ sufficientemente, anche se sinteticamente, conto della circostanza che la (OMISSIS) non avesse creduto a quanto riferitole dalla (OMISSIS), per cui non sembra sussistere alcuna omissione circa la valutazione della detta deposizione.
In ogni caso, l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato risulta essenzialmente basata sulla sua stessa ammissione dei fatti, rispetto alla quale non appare rilevante la deposizione della (OMISSIS).
Cio’ che la Corte territoriale esclude, in ogni caso, e’ la sussistenza della scriminante dell’eccesso colposo di legittima difesa, in considerazione della natura delle lesioni refertate alla persona offesa.
Detta valutazione appare del tutto incensurabile dal punto di vista logico, anche considerato quanto pacificamente affermato da questa Corte regolatrice in relazione all’accertamento della proporzione e della necessita’ della legittima difesa, anche putativa, da effettuare con giudizio ex ante, alla luce delle circostanze di fatto al momento della reazione, restando del tutto irrilevanti gli stati d’animo ed i timori personali; ne consegue che l’assenza dei presupposti della scriminante in esame impedisce anche di ravvisare l’eccesso colposo (Sez. 4, sentenza n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473; Sez. 1, sentenza n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti ed altro, Rv. 256017; Sez. 1, sentenza n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255268; Sez. 5, sentenza n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 5, sentenza n. 2505 del 14/11/2008, dep. 21/01/2009, P.G. in proc. Diari ed altri, Rv. 242349).
In ogni caso va ricordato che il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorche’ la consistenza dell’interesse leso – l’integrita’ fisica della persona – sia molto piu’ rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quelli difesi – la tranquillita’ personale, l’integrita’ dei beni, l’onore ed il decoro -, ed il danno inflitto con l’azione difensiva abbia un’intensita’ e un’incidenza di gran lunga superiore a quella del danno cagionato (Sez. 1, sentenza n. 47117 del 26/11/2009, Carta, Rv. 245884).
Nel caso in esame, quindi, appare evidente la sproporzione tra le lesioni cagionate alla persona offesa e la condotta ossessiva che dalla stessa sarebbe stata tenuta nei confronti del (OMISSIS), senza considerare che questi, in ricorso, ha sostenuto una versione – quella della necessita’ di difendersi dall’ossessivita’ della sua ex fidanzata – anche parzialmente diversa dalla versione di cui da’ atto la sentenza di primo grado.
Ne risulta, quindi, l’estrema genericita’ delle argomentazioni poste a fondamento del ricorso e l’inconferenza delle stesse, che non appaiono aver considerato in maniera adeguata l’impianto motivazionale delle sentenze di merito.
Ne discende, pertanto, l’inammissibilita’ del ricorso, con condanna, ex articolo 616 c.p.p., del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *