Il giudice può e deve fare riferimento sia ai criteri enunciati nell’art. 133 del codice penale – norma omnicomprensiva delle possibili situazioni influenti nel trattamento sanzionatorio, – sia ad elementi e situazioni di fatto particolari – diversi da quelli legislativamente indicati nell’art. 133 cod. pen. – aventi valore significante, ai fini dell’adeguamento della pena alla natura ed all’entità del fatto di reato commesso, ed alla personalità del reo. Il potere discrezionale del giudice nonostante la sua ampiezza ed estensione – non è tuttavia illimitato e sottratto al controllo: egli ha l’obbligo di motivare la sua decisione – che non deve mai tradursi in arbitrio – indicando i parametri e i criteri utilizzati ed enunciando le ragioni che pone a fondamento del diniego o della concessione delle attenuanti generiche
Corte di Cassazione
sezione quarta penale
sentenza 12 settembre – 15 novembre 2017, n. 52121
Presidente Piccialli – Relatore Ranaldi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 11.7.2016 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Crotone – emessa in sede di giudizio abbreviato – che ha dichiarato la penale responsabilità di B.S. in ordine ai reati a lui ascritti di omicidio colposo, omessa assistenza stradale e guida in stato di ebbrezza, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen..
Deduce che la mera giovane età ed incensuratezza del prevenuto, unitamente alla sua confessione, vanno correlati alla concreta gravità del fatto,in maniera tale da non consentire il riconoscimento delle attenuanti generiche, tantomeno in termini di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, come erroneamente disposto dalla Corte territoriale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. La motivazione della sentenza impugnata presenta profili di manifesta illogicità e contraddittorietà, ed appare violativa delle relative prescrizioni di legge, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche reputate prevalenti sulle contestate aggravanti.
Ed invero, a fronte della assoluta gravità del fatto) per come rappresentato e valutato dai giudici di merito di entrambi i gradi del giudizio, sono stati valorizzati elementi mitigatori delle pena privi di specifica rilevanza e significatività rispetto alle condotte criminose di cui si è reso responsabile l’imputato.
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