Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 novembre 2017, n. 27163. Le delibere dell’assemblea dei condomini non devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario

Non sussiste, prima come dopo la Riforma del 2012, una disposizione di legge che prescriva, a differenza di quanto il Codice civile fa all’art. 2375 c.c. per le deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni, che le delibere dell’assemblea dei condomini debbano constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27163
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20459/2016 proposto da:
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 274/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Condominio di via (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 274/2016 del 12 febbraio 2016, che, accogliendo l’appello avanzato dal condomino (OMISSIS) contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Palermo, aveva annullato la deliberazione assembleare del 9 febbraio 2006, attesa la mancata sottoscrizione del verbale da parte del presidente della riunione. Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS). La Corte d’Appello ha affermato che, essendo la presenza del presidente dell’assemblea imposta dall’articolo 10 del regolamento condominiale del Condominio di via (OMISSIS), ne dovesse essere necessaria, ai fini della validita’ della deliberazione, pure la firma del verbale.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

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