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1.2 Inoltre, il collegio del riesame non ha ignorato le obiezioni mosse dalla difesa al giudizio di attendibilità delle fonti dichiarative escusse. Le stesse tematiche illustrate in ricorso hanno già trovato soluzione nell’ordinanza in esame, che, oltre ad avere richiamato le argomentazioni sulla positiva verifica di attendibilità espresse nell’ordinanza applicativa, nel replicare ai motivi sviluppati dalla difesa col riesame, ha ravvisato un nucleo narrativo comune nelle propalazioni dello I. e del Q. . Ha evidenziato che, secondo costoro, lo S. , capo del ‘clan dei (…)’, nel perseguire una strategia di riaffermazione del predominio della propria organizzazione, aveva deliberato si realizzasse l’omicidio di alcuni extracomunitari dediti allo spaccio di droga nella zona di sua competenza per punire e dissuadere forme di criminalità concorrenziale ed incontrollata ed impedire l’intensificarsi dell’azione di contrasto delle forze dell’ordine, di ostacolo anche alle attività illecite dalla stessa condotte. Il mandato così conferito non aveva ad oggetto l’uccisione di soggetti già individuati nella loro identità, quanto di appartenenti al gruppo degli spacciatori di colore, attivi nell’area del litorale domiziano; riscontro a tale indicazione è stato rinvenuto nelle modalità e nel luogo in cui l’azione omicidiaria era stata realizzata, ossia in un’area ove erano solitamente posizionati gli spacciatori senegalesi in attesa di acquirenti, come il soggetto, D.S.M. , che era stato ferito nella sparatoria che aveva ucciso il K. . Inoltre, si è segnalata, come già detto, l’analogia per alcuni esecutori, modalità operative, tipologia di vittime e finalità perseguite del duplice omicidio del (omissis), realizzato meno di due mesi dopo quello oggetto del presente procedimento.
Le incongruenze nella rievocazione del fatto, segnalata nelle rispettive versioni dello I. e del Q. e rispetto alle emergenze investigative, non sono state ignorate, ma stimate tali da non comprometterne la credibilità e la reciproca capacità di offrirsi riscontro a ragione della convergente descrizione dei caratteri essenziali del delitto e della constatazione che i profili di divergenza, spiegabili con la risalenza nel tempo degli eventi narrati e con il grande numero di omicidi commessi dalla cosca, non investono il ruolo svolto dallo S. , quanto dettagli secondari della vicenda. Alle contestazioni sulla diversa dinamica esecutiva dell’omicidio, riferita dallo I. rispetto alla ricostruzione prospettata dagli investigatori si è risposto che quest’ultima costituisce una mera ipotesi, basata sul rinvenimento delle due vittime a distanza di dieci metri l’una dall’altra, mentre il collaboratore aveva riferito di un inseguimento a piedi avvenuto in una zona preclusa alla sua visuale, particolare che elide la difformità segnalata dalla difesa. Del pari è stato apprezzato come non decisivo il contrasto tra i due collaboratori sull’apporto partecipativo del Q. , poiché quest’ultimo, pur avendo escluso di avere preso parte alla fase esecutiva dell’omicidio e riferito inizialmente dell’uccisione di due o tre senegalesi in un’unica azione criminosa, poi ricostruita nella sua duplicità, si era comunque attribuito il ruolo di esecutore degli ordini impartiti dallo S. e di reclutatore degli sparatori senza avere mai rivendicato la propria estraneità e perseguito in tal modo l’impunità.
Deve dunque concludersi che le valutazioni espresse dai giudici del merito in ordine alla piattaforma indiziaria sono incensurabili nel giudizio di legittimità, perché certamente non implausibili e conformi ai criteri legali prescritti per l’utilizzo probatorio della chiamata in correità anche quando proveniente da collaboratori di giustizia.
1.3 Infine, non ha pregio giuridico nemmeno la censura sulla pretesa non configurabilità del c.d. ‘mandato in bianco’ asseritamente conferito dallo S. : il Tribunale ha rilevato che il materiale indiziario acquisito offre indicazioni convergenti ed attendibili di un preciso progetto criminoso, elaborato dal ricorrente ed orientato a colpire, non già esponenti delle forze dell’ordine, eventuali oppositori o concorrenti genericamente intesi, quanto un gruppo di trafficanti di droga, specificamente individuati per appartenenza etnica, caratteristiche razziali e luogo di operatività, in quanto attivi nella propria zona di egemonia. Ad avviso del Collegio merita condivisione la distinzione enucleata dal Tribunale tra il programma delittuoso dell’organizzazione camorristica, – per sua natura indeterminato perché orientato verso future intraprese ancora da elaborare, sebbene comprensivo dell’uso della violenza anche nella sua massima espressione e dell’intimidazione nei confronti dei sodali e dei soggetti entrati in contatto con i suoi esponenti ed interferenti con gli obiettivi antigiuridici di predominio e di arricchimento con i proventi delle attività criminali -, e l’ideazione di un preciso delitto da realizzarsi in modo circoscritto in danno di una limitata categoria di possibili vittime, ancorché non nominativamente o personalmente individuate.
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